ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15575

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 615 del 02/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 02/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 02/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 02/04/2012
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15575
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
lunedì 2 aprile 2012, seduta n.615

DI PIETRO e BORGHESI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

in virtù dell'articolo 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Pertanto, solo tramite una legge o atto normativo a essa equiparato (decreto-legge o decreto legislativo), può imporsi a taluno un trattamento sanitario che egli non intenda ricevere;

ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari;

gli obblighi vaccinali dei militari sono stabiliti da atti normativi di livello secondario (nella fattispecie il decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003) e quindi non sono vincolanti ed è legittimo rifiutarli;
i decreti e le direttive ministeriali, all'interno della scala gerarchica delle fonti del diritto, assumono il grado di fonte secondaria onde non possiedono la cogenza necessaria per superare la riserva di legge disposta dal citato articolo 32 della Costituzione;
i vaccini sono molto contestati sul piano scientifico e, da decenni, sono sospettati di essere la causa - o la concausa - di tragiche malattie che hanno colpito un numero statisticamente spropositato di militari;

la stessa direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, il 15 luglio 2010, ha bandito un concorso per il reperimento di un progetto di ricerca sulla «sicurezza, immunogenicità ed efficacia» delle vaccinazioni anti-infettive, il che attesta i dubbi nutriti dalla stessa Amministrazione circa l'innocuità dei cicli vaccinali imposti ai militari;

la Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno, colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, ha accertato che l'85 per cento dei militari che hanno contratto gravi malattie non è mai uscito dai confini nazionali per partecipare alle missioni di pace. Per tale motivo, è lecito ipotizzare che le cause di tali patologie nulla abbiano a che fare con l'eventuale esposizione con l'uranio impoverito (seduta Commissione n. 23 del 9 marzo 2011);

l'ordine militare è normalmente un atto perentorio e incondizionato. Tuttavia, ai militari da sottoporre a vaccinazione, viene fatta sottoscrivere una previa dichiarazione di consenso informato;
in particolare, al militare da vaccinare viene imposta la sottoscrizione di una «scheda anamnestico-informativa» con la quale questi dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito alle pratiche vaccino profilattiche programmate»;

secondo i documenti pubblicati dal portale web di informazione www.grnet.it, un sottufficiale dell'Aeronautica militare, è attualmente sottoposto a un procedimento disciplinare di rigore e a uno penale presso il tribunale militare di Roma (proc. N. 250/11 MAS R. mod. 21), esclusivamente per aver negato il consenso alla sottoscrizione di suddetta «scheda anamnestico-informativa» finalizzata alla sottoposizione a un ciclo di vaccinazioni impostegli dai superiori;
solo per aver esercitato tale diritto, quindi, un cittadino in uniforme, con un eccellente curriculum e padre di famiglia, rischia ora un anno di carcere per il reato militare di «insubordinazione aggravata e continuata» -:

quali concrete misure intenda adottare per assicurare la effettiva innocuità dei vaccini imposti al personale militare;

quali concrete misure intenda adottare per assicurare ai cittadini in uniforme il diritto costituzionalmente garantito di rifiutare un trattamento sanitario, nella specie la vaccinazione, che non è imposto da alcuna legge e che è sospettato di nuocere gravemente alla salute. (4-15575)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-15575 presentata da
ANTONIO DI PIETRO

Risposta. - Il tema della presunta nocività dei vaccini somministrati ai nostri militari è da tempo all'attenzione della difesa e, come noto, oggetto d'indagine da parte della terza Commissione parlamentare d'inchiesta sull'esposizione a possibili fattori patogeni.
La materia, peraltro, è stata affrontata anche nell'ambito dei lavori svolti nel corso della XIV legislatura dalla prima Commissione parlamentare d'inchiesta e ulteriormente approfondito, nella XV legislatura, dalla seconda Commissione.
L'ipotesi che i casi di malattie e decessi siano da correlare alla somministrazione di vaccini, appare poco sostenibile sia dal punto di vista tecnico-scientifico che etico-deontologico.
Le modalità di somministrazione, infatti, sono sempre state rispondenti ai principi della buona pratica vaccinale e alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali che consentono la somministrazione anche contemporanea di vaccini non viventi o in associazione a vaccini viventi purché in sedi diverse, mentre indicano un periodo di almeno quattro settimane fra inoculi di vaccini viventi, qualora non somministrati contemporaneamente.
In particolare, con decreto ministeriale 19 febbraio 1997 è stata approvata, previe le opportune verifiche, la schedula delle vaccinazioni e delle profilassi, scaturita da un lavoro scientifico condotto da un gruppo di esperti infettivologi e immunologi e validata dall'Istituto superiore di sanità.
Successivamente, sulla base di considerazioni epidemiologiche e di nuove offerte di mercato, tenendo conto anche di segnalazioni di organizzazioni internazionali - quale l'Organizzazione mondiale della sanità - e delle autorità sanitarie locali dei teatri di operazione, la schedula stata aggiornata con decreto ministeriale 31 marzo 2003 e sottoposta a preliminare ratifica da parte del Consiglio superiore di sanità, supremo Organo consultivo nazionale decisionale in materia.
La schedula esplicita le modalità applicative dei regimi immunoprofilattici, il calendario di inoculazione, l'organizzazione e le precauzioni prima e durante le sedute vaccinali, nonché la periodicità dei richiami e/o interruzione dei cicli vaccinali.
Per ogni teatro operativo vengono emanate specifiche direttive sulla schedula vaccinale e sulle eventuali misure di chemio-profilassi antimalarica, o finalizzate alla prevenzione dei rischi biologici ambientali; l'attuazione dei moduli vaccinali adattati al singolo caso in relazione al pregresso stato vaccinale, deve essere, comunque, raggiunta prima della partenza per le zone di operazioni, così da garantire una sufficiente copertura.
I vaccini acquisiti e impiegati dall'amministrazione sono tutti farmaci regolarmente autorizzati al commercio (in Italia o all'estero e, in tal caso, regolarmente importati ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997) e dispongono di una scheda individuale, presente nelle confezioni, contenente indicazioni, controindicazioni ed eventi avversi o effetti collaterali, oltre alla composizione autorizzata.
Come chiarito dalla dottoressa Salmaso (Istituto superiore di sanità), nel corso dell'audizione del 18 maggio 2011 presso la richiamata terza Commissione parlamentare d'inchiesta, «i vaccini somministrati al personale militare non sono diversi da quelli prodotti per la generalità della popolazione e sono gli stessi che, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, sono somministrate ai bambini, soltanto dopo l'effettuazione di controlli molto stringenti, effettuati, sulla base di procedimenti centralizzati a livello Europeo».
In linea generale, la maggior parte del personale impiegato in missione, è stato già sottoposto a molte delle vaccinazioni previste, sia in età pediatrica, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, sia al momento dell'incorporamento.
In ambito militare, il successo delle misure vaccinali introdotte negli ultimi anni può essere sicuramente esemplificato dal significativo abbattimento di malattie infettive, quali la meningite meningococcica: oggi, non si registra più questa patologia, almeno con esiti letali.
L'Italia allinea la propria politica vaccinale militare a quella delle altre nazioni facenti parte della Nato, nel cui ambito vigono accordi di standardizzazione tra i Paesi membri (Stanag 2037) che individuano protocolli vaccinali standard, da garantirsi per tutti i militari.
Naturalmente - e ciò vale per i vaccini come per ogni farmaco e ogni sostanza biologicamente attiva estranea introdotta nell'organismo - non esiste la garanzia assoluta ed inequivoca che tale sostanza sia innocua, né esistono modalità tecniche d'indagine preliminare che siano in grado di assicurare tale postulata innocuità.
Non a caso, il legislatore, conformandosi a tali principi, ha opportunamente previsto la risarcibilità dei danni provocati dalle pratiche emotrasfusionali e vaccinali, considerando quest'ultime, comunque, atti obbligati per ragioni di preminente salute pubblica oltre che individuale (legge n. 210 del 1992).
La questione dei possibili effetti nocivi dei vaccini è stata - come prima accennato - approfondita dalla richiamata seconda Commissione parlamentare d'inchiesta che, nella relazione conclusiva dei lavori, ha ribadito la correttezza delle modalità di preparazione dei vaccini, dei protocolli di somministrazione adottati dalle Forze armate italiane e, in generale, delle misure di profilassi igienico-sanitaria.
Per contro, ha chiesto ulteriori approfondimenti - anche in applicazione della legge n. 210 del 1992 - evidenziando l'assenza di previa verifica del livello anticorpale presente nei singoli soggetti sottoposti alle vaccinazioni preventive, segnalando la necessità di esplorare il campo delle possibili interconnessioni fra corredo immunitario, ipotetico stato immunodepressivo e azione dei vaccini, così da evitare che in soggetti particolarmente predisposti o immunodepressi per qualsivoglia causa, possano determinarsi squilibri del sistema immunitario tale da indurre l'effetto «paradosso» di aumentare la vulnerabilità da parte di agenti patogeni.
L'ipotesi di un'eventuale associazione tra le vaccinazioni e i tumori dell'apparato emolinfopoietico, con particolare attenzione alle popolazioni dei militari, è stata approfondita in sede scientifica dall'Istituto superiore di sanità - interessato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - che ha ampiamente revisionato la relativa letteratura scientifica internazionale, da cui è emerso che sono stati effettuati pochissimi studi, i cui risultati, nell'insieme, sono poco coerenti e l'evidenza è inconsistente.
Al riguardo, meritevole di segnalazione è lo studio condotto nella coorte inglese dei veterani della guerra del Golfo e in una coorte di controllo: l'incidenza di tumori tra i veterani del Golfo, su 11 anni di follow-up, è risultata identica a quella osservata nella coorte di controllo.
Si assicura, comunque, che proseguire le indagini con totale apertura e trasparenza costituisce, per la Difesa e le Forze armate, una priorità assoluta, affinché possano essere raggiunte definitive certezze, nell'interesse del personale coinvolto, delle loro famiglie e dell'Istituzione.
Relativamente, poi, all'obbligatorietà della profilassi vaccinale per il personale militare, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 1994 che, testualmente, definisce relativa la riserva di legge sancita dall'articolo 32 della Costituzione, consentendo, quindi, il deferimento di una parte della disciplina a fonti diverse dalla legge.
Pertanto, la disciplina di tale materia non può ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 182 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) e successive modifiche di cui al decreto legislativo n. 20 del 2010 e all'articolo 11 della legge n. 180 del 1978 («Accertamenti e trattamenti volontari sanitari e obbligatori») pongono un principio di normativa, lasciando all'amministrazione il potere di dettare parte della disciplina, potere che si concreta con le disposizioni di cui al menzionato decreto 31 marzo 2003 e alla relativa direttiva tecnica.
Ciò premesso, appaiono pienamente legittime le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà della profilassi vaccinale per il personale militare, con le limitazioni e le modalità di cui alla medesima direttiva.
In proposito, è il caso di osservare che non è possibile fare eccezioni quando ci si riferisce alla «salute» di un gruppo convivente, una situazione tipica della specificità militare.
In sintesi la vaccinazione del personale delle Forze armate risponde non solo a principi di salvaguardia della salute pubblica, ma anche di tutela del singolo individuo e della sua famiglia, oltre che di garanzia di efficienza operativa dello strumento militare.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.