MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
il codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dispone, all'articolo 1354, che: «È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina»; all'articolo 1352, comma 2, che «La violazione dei doveri (...) comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo» e all'articolo 1353 che «Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo»;
la violazione dei doveri comporta quindi l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato o alternativamente, di sanzioni disciplinari di corpo, in relazione alla fattispecie concreta violata (corpo di appartenenza o collettività statuale), che sono espressione del medesimo potere sanzionatorio, applicato con elevata discrezionalità dall'autorità militare;
il codice ha riprodotto i contenuti degli articoli 13 e seguenti della legge 11 luglio 1978, n. 382, dell'articolo 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, dell'articolo 73 e seguenti della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'articolo 63 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599, e non avrebbe potuto operare diversamente considerati i limiti posti dalla disposizione di delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha consentito di realizzare esclusivamente la semplificazione ed il riassetto di norme senza alcuna possibilità di innovare l'ordinamento militare; gli stessi limiti di delega sono posti per i decreti legislativi correttivi del codice adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della citata legge;
il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, ha attuato svariate modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare e, in particolare, con l'articolo 4, comma 1, lettera qqq), ha introdotto modifiche all'articolo 1398 del codice dell'ordinamento citato, rendendo di fatto obbligatoria l'instaurazione del procedimento disciplinare di corpo, nel caso di «rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale». In altre parole laddove l'inchiesta formale non dovesse accertare rilevanza disciplinare di stato vi sarebbe la possibilità di intraprendere il procedimento disciplinare di corpo, innovando non solo la procedura disciplinare, ma anche violando - in ipotesi - il principio del ne bis in idem -:
quali immediate iniziative intenda intraprendere in merito a quanto in premessa. (4-15526)