ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15526

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 613 del 28/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/03/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 28/03/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/03/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 28/03/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 28/03/2012
Stato iter:
01/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2012

CONCLUSO IL 01/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15526
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 28 marzo 2012, seduta n.613

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

il codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dispone, all'articolo 1354, che: «È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina»; all'articolo 1352, comma 2, che «La violazione dei doveri (...) comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo» e all'articolo 1353 che «Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo»;

la violazione dei doveri comporta quindi l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato o alternativamente, di sanzioni disciplinari di corpo, in relazione alla fattispecie concreta violata (corpo di appartenenza o collettività statuale), che sono espressione del medesimo potere sanzionatorio, applicato con elevata discrezionalità dall'autorità militare;

il codice ha riprodotto i contenuti degli articoli 13 e seguenti della legge 11 luglio 1978, n. 382, dell'articolo 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, dell'articolo 73 e seguenti della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'articolo 63 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599, e non avrebbe potuto operare diversamente considerati i limiti posti dalla disposizione di delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha consentito di realizzare esclusivamente la semplificazione ed il riassetto di norme senza alcuna possibilità di innovare l'ordinamento militare; gli stessi limiti di delega sono posti per i decreti legislativi correttivi del codice adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della citata legge;

il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, ha attuato svariate modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare e, in particolare, con l'articolo 4, comma 1, lettera qqq), ha introdotto modifiche all'articolo 1398 del codice dell'ordinamento citato, rendendo di fatto obbligatoria l'instaurazione del procedimento disciplinare di corpo, nel caso di «rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale». In altre parole laddove l'inchiesta formale non dovesse accertare rilevanza disciplinare di stato vi sarebbe la possibilità di intraprendere il procedimento disciplinare di corpo, innovando non solo la procedura disciplinare, ma anche violando - in ipotesi - il principio del ne bis in idem -:

quali immediate iniziative intenda intraprendere in merito a quanto in premessa. (4-15526)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 1 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 675
All'Interrogazione 4-15526 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - La modifica apportata all'articolo 1398 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) è finalizzata a ricomprendere anche l'ipotesi in cui un'inchiesta formale - avviata per l'eventuale applicazione di una sanzione di stato - si dovesse concludere non con un provvedimento di sanzione ma con il rinvio degli atti al comandante di corpo.
Non sussiste il rischio della violazione del principio del «ne bis in idem», in quanto trattasi di due differenti fattispecie sanzionatorie (quella di stato e quella di corpo) che sono trattate in due differenti sezioni del codice e che hanno un differente valore afflittivo e sono di competenza di due differenti autorità (quella di stato compete al Ministro, o a un suo delegato, mentre quella di corpo al comandante del soggetto interessato).
Di contro va osservato che violazione del suddetto principio vi sarebbe nel caso di applicazione sia di una sanzione di stato che di corpo, posto che la potestà sanzionatoria è una e, pertanto, per la medesima condotta, non possono essere irrogate due differenti sanzioni.
Le sanzioni disciplinari di corpo, sono espressione di uno jus corrigendi normativamente attribuito al superiore gerarchico e svolgono una funzione educativa e correttiva della condotta manchevole del militare per infrazioni la cui entità non costituisca un vulnus per l'amministrazione militare, tale da incrinare il vincolo di fiducia che sottende il rapporto tra l'amministrazione stessa e il dipendente.
Pertanto, con la sanzione di corpo non si potrà punire che una mancanza per la quale sia stata preliminarmente esclusa l'applicazione di una sanzione di stato.
Non sarebbe possibile procedere, da parte del comandante di corpo, all'irrogazione di una sanzione senza l'apertura di un regolare procedimento disciplinare di corpo in quanto sarebbero violate non solo le previsioni del citato articolo 1398, che stabilisce rigorose procedure per la rilevazione dell'infrazione stessa e l'eventuale irrogazione della sanzione, ma addirittura la legge n. 241 del 1990, tenuto conto che la cosiddetta «contestazione degli addebiti» ha la valenza di avvio del procedimento.
È del tutto evidente che l'apertura del procedimento disciplinare di corpo in successione all'inchiesta formale ha anche una determinante funzione garantista nei confronti dei soggetti che vengono sottoposti al procedimento.
Infatti l'irrogazione di una sanzione di corpo senza procedimento disciplinare violerebbe in modo assoluto il principio del legittimo contraddittorio, in quanto è solo nella sede del procedimento che il personale sottoposto ad azione disciplinare può presentare le proprie tesi difensive.
Non avviare, invece, il successivo procedimento disciplinare, alla luce di quanto esposto, comporterebbe per l'amministrazione procedente l'impossibilità di ripristinare l'integrità dell'ordinamento disciplinare violato.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, non si ritiene possibile porre in atto quanto richiesto dall'interrogante.


Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.