ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15318

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 604 del 14/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/03/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
PROFUMO FRANCESCO MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15318
presentata da
MANUELA GHIZZONI
mercoledì 14 marzo 2012, seduta n.604

GHIZZONI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza, episcopale italiana l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, stabilisce al punto 2.7 che:

«Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale»;

per quanto riguarda la normativa statale il decreto legislativo n. 296 del 1994, all'articolo 309, stabilisce che: «Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae»;

a quanto consta all'interrogante nel presente anno scolastico in alcune scuole statali e paritarie non viene rispettata la suddetta normativa -:

se intenda segnalare agli uffici scolastici regionali l'opportunità di richiamare le scuole, che non li adempiano al rispetto degli accordi concordatari e delle leggi dello Stato. (4-15318)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-15318 presentata da
MANUELA GHIZZONI

Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede di segnalare agli uffici scolastici regionali la necessità di richiamare le istituzioni scolastiche al rispetto della normativa vigente sulle modalità di valutazione degli alunni che frequentano l'insegnamento della religione cattolica.
Al riguardo, in linea generale si ricorda il disposto dell'articolo 309, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994: «Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».
Questa disciplina non ha subito alcuna modificazione a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122, recante norme di coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di valutazione degli alunni ed ulteriori modalità applicative in materia.
In particolare, il decreto richiamato specifica, all'articolo 2, comma 4, per gli alunni del primo ciclo, e all'articolo 4, comma 3, per gli studenti del secondo ciclo, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo numero 297 del 1994 «ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico».
In linea con tali prescrizioni, la circolare della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica del 18 ottobre 2011, n. 94, recante indicazioni agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni relative alle valutazioni periodiche del corrente anno scolastico, non ha previsto indicazioni applicative sull'insegnamento in questione differenti da quelle precedentemente vigenti.
Sarà pertanto cura di questo dicastero intervenire tempestivamente non appena venga a conoscenza di specifici casi non aderenti al dettato normativo sopra richiamato.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Francesco Profumo.