ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15297

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 602 del 12/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: LO MORO DORIS
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MINNITI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2012
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2012
MARINI CESARE PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2012
LARATTA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2012
LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2012
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT delegato in data 12/03/2012
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
GNUDI PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI,TURISMO E SPORT)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15297
presentata da
DORIS LO MORO
lunedì 12 marzo 2012, seduta n.602

LO MORO, MINNITI, VILLECCO CALIPARI, MARINI, LARATTA, LAGANÀ FORTUGNO e OLIVERIO. -
Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
- Per sapere - premesso che:

il consiglio regionale della Calabria ha recentemente approvato la legge regionale 10 febbraio 2012, n. 7, detta «Piano Casa 2» con ad oggetto «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 associazioni luglio 2011, n. 106»;

tale legge regionale interviene sugli strumenti pubblici per il governo del territorio sino a giungere ai paradosso di rubricare come «misure per il settore edilizio» l'intervento diretto e sostanziale sulla legge urbanistica regionale attraverso un disegno continuo di «deroghe» che rendono possibili importanti trasformazioni fisiche e funzionali «al di là» degli strumenti di pianificazione urbanistica, abrogando i regimi di salvaguardia per gli strumenti urbanistici e sottraendo ai comuni il ruolo di artefici e decisori delle strategie urbane;

la legge appare agli interroganti afflitta da gravi vizi di legittimità rispetto alle norme costituzionali che assegnano alle regioni specifici mandati e compiti, ma che inibiscono la possibilità per il legislatore regionale di invadere il campo di operatività delle norme nazionali di principio e di quelle di riserva statale;

i rischi di una espansione edilizia incontrollata, in una regione già gravata da un elevato consumo del suolo, da un numero elevatissimo di abitazioni non occupate, da un abusivismo dilagante e da carenze di adeguati servizi e standard urbanistici, vengono drammaticamente accentuati da tale legge;

tali problemi sono già stati sollevati da associazioni culturali e ambientaliste, dai gruppi di opposizione in consiglio regionale e in particolare dal gruppo consiliare del Partito democratico calabrese, che ha inviato un corposo dossier al Ministro interrogato in cui si illustrano in maniera analitica i possibili vizi di costituzionalità del provvedimento -:

quali siano gli orientamenti del Governo in relazione alla legge regionale della Calabria n. 7 del 2012 e se si intenda procedere alla sua impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. (4-15297)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-15297 presentata da
DORIS LO MORO

Risposta. - Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 6 aprile 2012, ha deliberato, a seguito della richiesta pervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero per i beni e le attività culturali, l'impugnativa della legge regionale della Calabria n. 7, in quanto alcune norme, modificando la precedente legge sul cosiddetto «piano casa», hanno introdotto previsioni contrastanti con i regolamenti statali che disciplinano la distanza tra gli edifici, la distanza degli edifici dal nastro stradale ed ulteriori prescrizioni tecniche, tra cui alcune volte a prevenire i rischi sismici. Altra norma della stessa legge è stata impugnata in quanto ha stabilito la sanatoria degli abusi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. In particolare:

1) l'articolo 2, comma 1, prevede, genericamente, per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale, l'ammissibilità della modifica della sagoma plano-volumetrica dell'edificio, in contrasto con il principio fondamentale in materia di governo del territorio contenuto all'articolo 5, comma 9, lettera d), del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che consente, ai fini dei previsti interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, le sole modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. La norma regionale, pertanto, viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2) L'articolo 2, comma 2, aggiunge all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, il comma 3 in base al quale gli interventi previsti dalla legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, facendo salva, ma solo ai fini di eventuali delocalizzazioni, l'applicazione della normativa statale di principio che impone vincoli di vario genere. L'espressa previsione che le suddette discipline statali vincolistiche trovano applicazione solo in caso di localizzazione, implica la violazione della stessa normativa statale di principio in tutti gli altri casi di intervento edilizio (ad esempio in caso di interventi di ampliamento di cubatura) e, conseguentemente, comporta la violazione della competenza statale esclusiva o concorrente in diverse materie. Sulla scorta di tali argomentazioni si rileva l'illegittimità costituzionale delle seguenti norme:

l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge in esame, escludendo (in caso di intervento diverso dalla delocalizzazione) l'applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, contiene disposizioni integrative del codice civile, viola l'articolo 117, comma 2, lettera l), della costituzione che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile;

l'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), esclude (in caso di intervento diverso dalla delocalizzazione) l'applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 1404 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, (regolamento di attuazione del Codice della Strada) contenenti norme sulle distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione e dettate ai fini della sicurezza stradale. La citata previsione normativa viola, pertanto, l'articolo 117, comma 2, lettera h), ed l), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della sicurezza e quella dell'ordinamento civile e penale (in tal senso vedi Corte costituzionale sentenza n. 428 del 2004);

l'articolo 2, comma 2, lettera d), esclude (in caso di intervento diverso dalla delocalizzazione) l'applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 236 del 1989, contenente prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata e, pertanto, viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia di governo del territorio;

l'articolo 2, comma 2, lettera e), esclude (in caso di intervento diverso dalla delocalizzazione) l'applicazione delle disposizioni delle norme statali sulle costruzioni in zona sismica ed in particolare del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e, pertanto viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia di protezione civile e governo del territorio (confronta sentenza Corte costituzionale n. 254 del 2010).
L'articolo 2, comma 2, della legge n. 7 del 2012, in conclusione, nell'affermare che gli interventi ampliativi previsti dal «piano casa» possono essere realizzati in deroga agli strumenti territoriali, facendo salve alcune disposizioni «solo ai fini di eventuali delocalizzazioni», eccede dalle competenze regionali per la parte in cui introduce surrettiziamente la possibilità di realizzare alcuni degli interventi edilizi straordinari previsti dalla legge senza osservare prescrizioni statali vincolanti per le regioni, in violazione quindi dell'articolo 117, comma 2, lettere h), l), e s) e 117, comma 3, della Costituzione.

3) L'articolo 4, comma 3, lettera h), numero 6) prevede che nelle zone «A» e «B», ovvero nelle aree definite urbanizzate ai sensi della legge regionale della Calabria n. 19 del 2002, e nelle aree già edificate, gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche in deroga alle norme che disciplinano le distanze minime e le altezze massime di zona, se la tessitura urbana consolidata e l'immobile considerato risultano già a distanza inferiore o altezza superiore.
Poiché le zone indicate dalla norma regionale comprendono i centri storici, essa contrasta con il principio fondamentale in materia di governo del territorio, contenuto nell'articolo 5, comma 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, che esclude, tra l'altro, dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 9 del medesimo articolo, ovvero di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, gli edifici siti nei centri storici. La disposizione regionale in esame viola, pertanto, l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi fondamentali in materia di governo del territorio.

4) L'articolo 5 comma 2, introduce un nuovo comma 2 all'articolo 5 della legge regionale della Calabria n. 21 del 2010, prevedendo, alla lettera c), la non obbligatorietà del rispetto del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 per gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria. La disposizione contrasta con le prescrizioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, in tema di altezza degli edifici e distanze tra i fabbricati, nonché di densità edilizia, che, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 120 del 1996 e n. 232 del 2005, hanno carattere inderogabile in quanto materia inerente all'ordinamento civile e che rispondono ad esigenze pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei singoli, e rientrano quindi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. La norma regionale viola, pertanto, l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile;

5) L'articolo 6, commi 3 e 6, ammettendo gli interventi in tutti i casi di condono conseguito anche mediante silenzio-assenso, apre la strada al condono edilizia con silenzio-assenso anche per gli abusi successivi al 1994 (e anteriori al marzo 2003) ricadenti nel terzo condono edilizio, introdotto dal decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, per i quali la condonabilità è esclusa a priori ed è dunque inconfigurabile il silenzio-assenso. Infatti il condono del 2003, a differenza dei precedenti due del 1985 (legge n. 47) e del 1994 (legge n. 724), soggiace a stringenti limiti di ammissibilità per gli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo (tra cui quello paesaggistico), giusta la previsione del comma 27, lettera d), dell'articolo n. 32 del decreto-legge citato (Consiglio di Stato, sezione VI, 2 marzo 2010, n. 1200; Consiglio di Stato sezione IV, 19 maggio 2010, n. 3174, che hanno chiarito come «Ai sensi dell'articolo 32, comma 27, lettera d), decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono sanabili le opere edilizie abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, anche se questo non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area; b) che, seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo»).
La normativa in esame, incidendo sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici, limitandola, si pone in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio, espressione della potestà legislativa esclusiva statale sulla materia ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; la normativa in oggetto si pone, inoltre, in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione nella parte in cui le suddette disposizioni regionali diminuiscono o eliminano le misure di tutela dei beni culturali e paesaggistici previste dalla vigente disciplina statale.
Si rappresenta, inoltre, che, in ossequio al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra le amministrazioni statali e gli enti territoriali, al fine di addivenire ad una composizione preventiva del conflitto interistituzionale, il dipartimento per gli affari regionali ha condotto una intensa e proficua attività di mediazione con i Ministeri interessati e con la regione Calabria, la quale ha provveduto alla stesura di un testo di modifica del provvedimento di cui trattasi, testo approvato con legge regionale n. 18 del 30 maggio 2012 e pubblicato, in data 6 giugno 2012, supplemento straordinario n. 3 Bollettino ufficiale regioni n. 10 del 1o giugno 2012.

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport: Piero Gnudi.