ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15277

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 600 del 08/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: MANCUSO GIANNI
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 08/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCIARDO MARIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 08/03/2012
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 08/03/2012
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 08/03/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 08/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 08/03/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15277
presentata da
GIANNI MANCUSO
giovedì 8 marzo 2012, seduta n.600

MANCUSO, BOCCIARDO, BARANI, DE LUCA e GIRLANDA. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

l'ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani non è più vigente dal 27 ottobre 2010;

il TAR del Lazio ha sospeso l'ordinanza per fumus boni juris;

in XII Commissione (affari sociali e sanità) è appena terminato l'esame emendativo di un testo unificato recante disposizioni volte a modificare la legge n. 281 del 1991 «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» e contenente norme anche relative all'aggressione dei cani;

l'iter di approvazione del progetto di riforma potrebbe chiedere tempi relativamente lunghi;

fino all'approvazione finale del testo da parte dell'Assemblea si ha un vuoto normativo che porta ad un parallelo vuoto culturale;

la cronaca recente riporta, purtroppo, numerosi casi di aggressioni dell'uomo da parte di cani randagi, con esiti mortali -:

se il Governo intenda assumere ogni iniziativa di competenza, nelle more della definizione di una normativa organica, per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani. (4-15277)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-15277 presentata da
GIANNI MANCUSO

Risposta. - Come indicato nell'interrogazione in esame, il Tar-Lazio ha sospeso l'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del 22 marzo 2011, recante differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza 3 marzo 2009.
Si evidenzia che il riferimento all'articolo 10 della Convenzione europea sulla protezione degli animali d'affezione, ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 2009 e successive modifiche, è stato uno dei principali motivi del ricorso al Tar; tuttavia, la stessa legge è entrata in applicazione il 1o novembre 2011, rendendo esecutivo il divieto di mutilazione degli animali d'affezione per fini non curativi, indipendentemente dall'ordinanza ministeriale oggi sospesa.
In data 14 settembre 2012 sono pervenute all'attenzione del Ministero della salute le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7759/2012 e n. 7782/2012, in merito ai ricorsi per l'annullamento dell'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del 22 marzo 2011.
Dalla disamina dei due provvedimenti giurisdizionali, risulta che il Tar del Lazio ha annullato l'impugnata ordinanza ministeriale del 22 marzo 2011, limitatamente alle disposizioni contestate, ovvero quelle contenute all'articolo 1, comma 2, lettera b), della stessa ordinanza, concernenti la sostituzione della lettera d): «gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201» e la modifica della lettera e) dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, relativa al loro divieto di esposizione.
Pertanto, il Ministero della salute ha tempestivamente provveduto a richiamare l'attenzione sulla vigenza di tutte le restanti disposizioni della citata ordinanza ministeriale agli assessorati delle regioni e province autonome, nonché agli altri enti ed associazioni interessati, ribadendo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, ed entrata in applicazione il giorno 1o novembre 2011.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Adelfio Elio Cardinale.