ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15267

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 600 del 08/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 08/03/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 08/03/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 08/03/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 08/03/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 08/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/03/2012
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 27/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15267
presentata da
MARCO BELTRANDI
giovedì 8 marzo 2012, seduta n.600

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il Ministro interrogato è intervenuta in materia di pari opportunità, sostenendo esplicitamente che: «La riforma del mercato del lavoro dovrebbe interessare moltissimo alle donne». Dopo avere convocato per il prossimo 16 marzo 2012 l'incontro con le parti sociali per la riforma, il Ministro interrogato si è espressa in tema di occupazione femminile, proprio nel corso di un convegno sulle cosiddette quote rosa nel seguente modo: «Ci sono troppi osservatori, troppe commissioni e troppi pochi risultati. L'obiettivo deve essere di un'occupazione delle donne al 60 per cento»;

l'Istat ci informa che ad oggi il dato è fermo al 46,9 per cento;

il Ministro ha ancora affermato che la riforma del mercato del lavoro deve essere, di conseguenza più «inclusiva» perché gli unici incentivi presenti per migliorare l'occupazione delle donne «funzionano poco, a meno che non ci simetta una valanga di risorse»;

il punto di snodo del ragionamento del Ministro è quello di pensare all'impiego femminile «non solo come un diritto» e che il problema è proprio il fatto che di questo argomento se ne parli molto senza agire;

«Discutiamo troppo di donne» ha aggiunto il Ministro interrogato, «oggi dovremmo essere nello stadio nel quale le donne lavorano, magari con una certa flessibilità, perché questa è la normale vita di un adulto e non solo per contribuire al reddito familiare. Il lavoro dovrebbe essere espressione della propria personalità»;

il Ministro ha poi elencato quelle che considera priorità quali le importanti tematiche dei congedi di paternità obbligatori, della conciliazione tra lavoro e famiglia e delle regole contro le dimissioni in bianco -:

in quale modo ritenga di poter raggiungere tali traguardi di civiltà, posto che sino ad ora il vigente ordinamento giuridico e gli attori di tale ha fatto di tutto pur di evitare il raggiungimento degli obiettivi fondamentali e condivisibili, ad avviso degli interroganti, su cui si è espressa.
(4-15267)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-15267 presentata da
MARCO BELTRANDI

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione in esame, concernente le iniziative, i tempi e le modalità di attuazione con cui il Governo intende porre fine al fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco», si rappresenta quanto segue.
La pratica delle dimissioni in bianco consente all'impresa di licenziare un lavoratore o, più spesso, una lavoratrice, mascherando il licenziamento con finte dimissioni volontarie. Al momento dell'assunzione, infatti, la lavoratrice (o il lavoratore) firma le proprie dimissioni su un foglio privo di data. Il datore di lavoro inserirà la data quando lo riterrà opportuno - generalmente a seguito di malattia, infortunio o comportamento da lui considerato inappropriato - privando così la controparte delle tutele che la legge prevede.
Tale comportamento assume una caratterizzazione particolarmente negativa quando le dimissioni in bianco sono utilizzate in caso di gravidanza della lavoratrice.
Il Governo, e in particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, è particolarmente sensibile al tema e si è occupato - e continua ad occuparsi attraverso iniziative concrete, attualmente in corso di realizzazione - della problematica delle dimissioni in bianco, con particolare attenzione alla condizione delle lavoratrici madri e/o dei lavoratori padri.
Durante il seminario di lavoro del 5 aprile 2012, organizzato dall'ufficio della consigliera nazionale di parità e dalla direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati illustrati i risultati dell'attività di vigilanza degli ispettori del lavoro svolta nell'anno 2011 relativi alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici, con particolare riferimento all'analisi dei dati sul monitoraggio della convalida delle dimissioni - prevista dal Testo unico sulla maternità - presentate dalle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.
In tale occasione, sono state altresì illustrate le iniziative adottate in proposito: la predisposizione di una modulistica unificata, contenente una serie di domande che consentono un approfondimento sulla reale volontà della lavoratrice e/o del lavoratore di dimettersi, entrando anche nel merito della condizione familiare personale della/del dichiarante; la necessaria presenza fisica della lavoratrice e/o del lavoratore innanzi al funzionario della direzione territoriale del lavoro, senza possibilità di sostituzioni o deleghe; la previsione di una serie di domande volte ad approfondire le motivazioni delle dimissioni.
Si è, inoltre, provveduto all'elaborazione di un modello di dichiarazione e di un report per la rilevazione dei dati a carattere nazionale che devono essere utilizzati da tutti gli uffici preposti ad accogliere le dichiarazioni. Tali pratiche appaiono utili sia ai fini statistici - per consentire, ad esempio, il monitoraggio dei settori maggiormente interessati dal fenomeno in esame - sia per accertare la volontà e, soprattutto, la spontaneità delle dimissioni. Già oggi, infatti, è possibile - facendo riferimento ai dati tratti dal Rapporto di monitoraggio - individuare il numero delle dimissioni convalidate nell'anno 2011, che corrispondono a 17.681, e rapportarlo al dato dell'anno precedente (che risulta essere corrispondente a 19.017), individuando così una diminuzione delle convalide del 7 per cento.
Le conclusioni emerse da tale seminario hanno evidenziato come l'attività di vigilanza costituisca un efficace deterrente contro i fenomeni di irregolarità; pertanto, anche per l'anno 2012 l'azione di vigilanza sarà orientata a verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori fondati sul sesso, nonché l'effettività della tutela delle lavoratrici madri.
Occorre ricordare, inoltre, che con la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» sono state introdotte, all'articolo 4, commi da 16 a 23, disposizioni volte a contrastare il fenomeno della pratica delle dimissioni in bianco.
Tali norme sono dirette a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco con l'introduzione di modalità semplificate. In tal senso, per garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio, viene rafforzato il regime della convalida, che diviene condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro e viene aumentato il periodo di tempo entro cui la convalida può avvenire.
Le disposizioni si preoccupano, altresì, di tutelare l'interesse dell'impresa a non restare vincolata ad un rapporto di lavoro che la lavoratrice o il lavoratore stessi considerano cessato, ma la cui cessazione, per inerzia, negligenza o altro, non viene formalizzata in termini definitivi.
Di qui l'introduzione di modalità che permettano di accertarsi che il lavoratore sia effettivamente informato della necessità di convalidare le proprie dimissioni tramite invito scritto recapitato al domicilio indicato nel contratto di lavoro o comunicato al datore di lavoro - ovvero consegnato alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta - e che consentano di stabilire che, passato un certo periodo di inerzia della lavoratrice o del lavoratore, il datore di lavoro possa comunque ritenersi legittimamente liberato da quel rapporto di lavoro.
In particolare, la legge di riforma del mercato del lavoro, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001, stabilisce una procedura di convalida delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice o dal lavoratore entro i primi tre anni di vita del bambino (nonché di accoglienza del minore adottato o in affidamento) da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, estendendo, in tali casi, l'istituto del convalida anche al caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Al di fuori di tali casi, tutti legati alla funzione genitoriale, sono previste modalità alternative di convalida al rispetto delle quali viene subordinata l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto.
È previsto, infatti, che l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata a:

la convalida effettuata presso la direzione territoriale del lavoro o il centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

la sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro ovvero attraverso ulteriori modalità semplificate da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Laddove non si proceda alla convalida o alla sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro il termine di sette giorni dalla ricezione all'invito a presentarsi presso la direzione territoriale del lavoro o il centro per l'impiego territorialmente competenti o presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero all'effettuazione della revoca.
Entro il medesimo termine di sette giorni, sovrapponibili al periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice o il lavoratore hanno facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, offrendo la propria prestazione al datore di lavoro. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.
Le dimissioni sono inefficaci qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il datore di lavoro non provvede a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale.
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, salvo che il fatto costituisca reato. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle direzioni territoriali del lavoro, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge n. 689 del 1981.
In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», al fine di prevenire i licenziamenti mascherati da dimissioni e superando la prospettiva unilaterale di ciascuna delle parti, introduca un meccanismo equilibrato tra la prioritaria tutela dei lavoratori e le esigenze dei datori di lavoro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.