ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 596 del 01/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BOSSA LUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 01/03/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT delegato in data 14/05/2012
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
GNUDI PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI,TURISMO E SPORT)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15166
presentata da
LUISA BOSSA
giovedì 1 marzo 2012, seduta n.596

BOSSA. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

nel 1987, con legge regionale n. 35, è stato adottato il piano urbanistico territoriale della area sorrentino-amalfitana, che fissa, tra le altre cose, una serie di tutele e vincoli urbanistici per uno dei luoghi riconosciuti come tra i più belli d'Italia e tra i più preziosi sotto il profilo del patrimonio naturalistico;

successivamente, con legge regionale n. 19 del 2001, si è resa possibile l'edificazione di parcheggi interrati anche in aree dove sussistono i vincoli imposti dal piano urbanistico territoriale della penisola sorrentino-amalfitana; in particolare, l'articolo 9 della sopra menzionata legge, recitava, all'atto dell'approvazione: «le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima», introducendo così una deroga indiscriminata al Piano urbanistico territoriale;

nel 2004, compresa la gravità della situazione, la stessa regione Campania promosse una modifica della legge n. 19 del 2001; con la legge n. 16 del 2004, fu cancellata la deroga generalizzata e introdotta la possibilità di realizzare parcheggi solo in situazioni di compatibilità e di rispetto dei vincoli posti dal piano territoriale;

di recente il testo della legge n. 19 del 2001 è stato nuovamente modificato in senso peggiorativo; con la legge finanziaria del 2012, infatti, all'articolo 52, comma 5, lettere a) e b), si introducono due modifiche alla sopra citata legge n. 19 e si torna a consentire la realizzazione di parcheggi interrati anche nelle aree dove il piano urbanistico territoriale della costiera-amalfitana non lo consentirebbe;

nello specifico viene modificato nuovamente l'articolo 9 della legge n. 19 del 2001 che, allo stato attuale, recita così: «le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35», introducendo quindi, di fatto, una nuova deroga indiscriminata;

inoltre, con le modifiche di cui sopra, si va ad incidere sull'articolo 6 della legge n. 19 del 2001; esso imponeva ai costruttori la vendita dei box realizzati in regime di pertinenza con unità residenziali nel termine di 36 mesi dalla scadenza del procedimento abilitativo; quelli invenduti nel termine di 36 mesi dalla loro realizzazione, applicando le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge n. 47 del 1985 (oggi articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), potevano essere oggetto di ordine di ripristino ed acquisizione in caso di inottemperanza; l'ultima modifica alla legge; n. 19 ha di fatto cassato il termine di 36 mesi;

la legge regionale n. 19 del 2001 aveva, prima delle recenti modifiche, un suo presupposto di costituzionalità, in quanto, pur non individuando a priori le unità immobiliari cui rendere pertinenziali i box da realizzarsi, come invece prevede la legge nazionale n. 122 del 1989, limitava tale facoltà a un preciso arco temporale, quello dei 36 mesi; quest'ultima modifica è tale da far venir meno quelle ragioni di eccezionalità ed urgenza che sono state poste alla base della legge n. 19 del 2001 e ne hanno motivato la specialità rispetto ad altre disposizioni;

l'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2001 prevede: «7-bis. ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico. Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età. 7-ter. L'adeguatezza dello spessore di terreno o l'assenza di alberi secolari e di altro valore botanico, agricolo o paesistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali o periti agrari. 7-quater L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7-bis è 7-ter comporta l'acquisizione al patrimonio comunale secondo le procedure cui all'articolo n. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01;

secondo quanto scritto sul Corriere del Mezzogiorno in data 2 febbraio 2012, a firma di Fabrizio Geremicca, «uno studio commissionato ad un agronomo dal Comune di Sorrento ha evidenziato che al di sopra di buona parte dei parcheggi interrati realizzati su suolo agricolo non erano stati ripiantati gli alberi, o ne erano stati risistemati meno di prima, o di diversa natura. Lo stesso è accaduto nelle altre zone della costiera, da Vico Equense a Massalubrense»;

secondo un articolo pubblicato da Il Fatto quotidiano in data 27 aprile 2011, a firma di Vincenzo Iurillo, che riprende i numeri di un dettagliato esposto presentato dal WWF e chiamato «Boxlandia», sarebbero quasi 9mila i garage interrati realizzati negli ultimi anni sul territorio tra Vico Equense e Massa Lubrense, «sventrando gli uliveti e gli agrumenti che avevano reso celebre Sorrento nel mondo»;

le ultime modifiche alla legge n. 19 del 2001 stanno seminando preoccupazione e incertezze sui territori della costiera sorrentino-amalfitano; in particolare, ci sono forti allarmi per una possibile impennata di speculazioni edilizie e di attacchi al paesaggio; inoltre, tali modifiche potrebbero rappresentare una sorta di implicita sanatoria di abusi specifici rilevati e perseguiti in questi anni;

l'apertura di uno spazio speculativo così rilevante preoccupa e allarma anche per la nota presenza nell'attività edilizia, in provincia di Napoli, dei clan camorristici che potrebbero essere attratti dagli affari potenziali che tale riforma della normativa può prospettare in una zona ad altissima rilevanza economica -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto sopra esposto;

se il Governo non ritenga, per quanto di sua competenza, di valutare l'impugnazione della legge finanziaria 2012 della regione Campania, ai sensi dell'articolo 127 della Carta costituzionale, in virtù delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, anche in considerazione del fatto che le citate modifiche favoriscono scenari economici suscettibili di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. (4-15166)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-15166 presentata da
LUISA BOSSA

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che lo scorso mese di febbraio è stato avviato l'esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge della regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)».
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'impugnativa, dinanzi alla Corte costituzionale, di diverse norme contenute nella legge della regione Campania n. 1 del 2012, tra le quali non è ricompreso l'articolo 52, comma 5.
Le disposizioni contenute nel citato articolo 52, comma 5, della suddetta legge introducono delle modifiche alla legge regionale n. 19 del 2001 concernente «Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - norme in materia di parcheggi pertinenziali - modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8» e, in particolare, la sostituzione del comma 7 all'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2001 che nella formulazione vigente prevede che «Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 costituisce, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo edilizio e, in tale caso, si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001», nonché al primo comma dell'articolo 9 della medesima legge regionale n. 19 del 2001 la soppressione della parola «procedurali» dopo la parola «disposizioni».
Nei confronti di tali disposizioni non sono stati riscontrati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli altri Ministeri competenti profili di illegittimità costituzionale.
La suddetta richiesta di impugnativa, sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri, è stata da quest'ultimo deliberata nella seduta del 16 marzo 2012, in conformità ai profili evidenziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport: Piero Gnudi.