ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 593 del 27/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRANATA BENEDETTO FABIO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 27/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 27/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 27/02/2012
Stato iter:
24/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/07/2012

CONCLUSO IL 24/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15109
presentata da
BENEDETTO FABIO GRANATA
lunedì 27 febbraio 2012, seduta n.593

GRANATA e DI BIAGIO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

circa 350 carabinieri ausiliari in congedo, dopo aver prestato servizio nell'Arma per 3 anni con abnegazione e spirito di sacrificio, non avendo potuto, al termine della ferma contratta, sviluppare una carriera nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, si ritrovano oggi tra le fila del precariato;

la maggior parte degli ausiliari, al termine del percorso nell'Arma, nonostante siano risultati idonei al proseguimento di carriera, non sono stati prescelti per la ferma quadriennale, essendo stati congedati per esubero, venendo così esclusi, di fatto, dall'immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate;

l'Arma dei carabinieri, ai fini di completamento dell'organico, ha più volte indetto concorsi pubblici, ai quali hanno avuto accesso sia ex appartenenti alle Forze armate sia privati cittadini;

il decreto legislativo n. 198 del 1995, sebbene successivamente abrogato, nel dettare norme relative al reclutamento dei carabinieri, ha richiamato la legge n. 537 del 1993 che prevedeva che il Governo emanasse uno o più regolamenti per «incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa»;

nonostante nel tempo siano state emanate norme (decreto-legge n. 64 del 2002, legge n. 226 del 2004) per il reintegro nei ruoli dell'Arma dei carabinieri degli ausiliari in congedo, solo un numero esiguo di ausiliari ha visto soddisfatte le proprie aspettative;

le quote di cui sopra non sono state mai introdotte, tanto che nei recenti concorsi banditi dall'Arma dei carabinieri per gli ausiliari in congedo non è stata prevista alcuna riserva di posti, essendo questi ultimi esclusivamente destinati agli altri Corpi delle forze armate;

uguale discriminazione si è verificata con l'approvazione della legge n. 226 del 2004 per i volontari dei vigili del fuoco, che ha trovato giusta risoluzione con l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale ha permesso nell'anno 2008 di bandire un concorso con riserva di posti a favore dei volontari ausiliari dei vigili del fuoco in congedo -:

quali iniziative, anche normative, il Ministro intenda adottare per favorire l'istituzione di quote di riserva, a vantaggio dei carabinieri ausiliari in congedo, nei concorsi banditi dall'Arma. (4-15109)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 24 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 671
All'Interrogazione 4-15109 presentata da
BENEDETTO FABIO GRANATA

Risposta. - In via preliminare, si fa osservare che il quadro normativo che ha disciplinato la trasformazione progressiva dello strumento militare in senso interamente professionale, oggi recepito nel codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), prevede che i posti annualmente messi a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (FdP) siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (Vpf1).
Per quanto riguarda, invece, gli altri profili professionali le Forze armate e le Forze di polizia indicono annualmente concorsi pubblici ai quali possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.
Il richiamato codice prevede, a fattor comune nell'ambito del reclutamento, riserve di posti per i diplomati presso le scuole militari e gli assistiti da enti di assistenza per orfani nonché per i figli di militari deceduti in servizio e/o di vittime del dovere e del terrorismo.
Altre riserve possono essere previste per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata soltanto nei confronti di personale militare in servizio.
I bandi di concorso per il reclutamento del personale militare prevedono, inoltre, riserve di posti per concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), in applicazione delle Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.
Fatta questa premessa, non si può che confermare, che l'eventuale estensione di riserve di posti a favore di personale anagraficamente «anziano», come quello in argomento, avrebbe inevitabili riflessi sulla corretta ed equilibrata alimentazione dei ruoli, che, invece, impone la necessità per le Forze armate e le FdP di disporre di personale, che in virtù della giovane età, risulti impiegabile dal punto di vista operativo.
In altri termini, una simile previsione risulterebbe evidentemente incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell'attività di reclutamento dell'Amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e variegate esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare nell'ambito delle missioni internazionali di pace all'estero deve contare sulla ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un'adeguata capacità psico-fisica-attitudinale.
Basti pensare che i carabinieri ausiliari congedati risultano di età anagrafica superiore al limite fissato per i concorsi delle Forze armate (25 anni), attestandosi su una media complessiva superiore ai 30 anni.
Per quanto concerne il decreto legislativo n. 198 del 1995 e la legge n. 537 del 1993, citati dall'interrogante quali norme incentivanti il reclutamento dei volontari congedati senza demerito nell'Arma dei carabinieri, faccio presente che le stesse discendono dalla legge n. 958 del 1986 «Norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata».
In proposito, faccio osservare che alcuni articoli di tale legge, essendo di perdurante attualità, sono stati recepiti nel predetto codice dell'ordinamento militare, mentre le previsioni concernenti il reclutamento sono state superate dalle norme che disciplinano la trasformazione delle Forze armate in senso interamente professionale (leggi n. 331 del 2000 e n. 226 del 2004).
L'ulteriore norma di legge, richiamata dall'interrogante, che consentiva il richiamo in servizio dei carabinieri ausiliari in congedo (decreto-legge n. 64 del 2002 «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali»), è stata abrogata per la medesima ragione, essendo stata superata dalla predetta disciplina sulla professionalizzazione dello strumento militare.
Per quanto riguarda, infine, l'ipotizzato esiguo numero di carabinieri ausiliari in congedo reintegrati nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, richiamo opportunamente i dati indicati dal competente Comando generale:

a seguito della sospensione della leva obbligatoria, nel triennio 2002-2004, l'Arma dei carabinieri ha dato il massimo impulso alle immissioni dei carabinieri ausiliari nella ferma quadriennale, riservando loro tutti gli arruolamenti ordinari (nel limite del 30 per cento dei posti disponibili) e destinando loro eventuali posti riservati ai volontari delle Forze armate non coperti;

nel biennio 2005-2006 sono transitati in ferma quadriennale quasi tutti i carabinieri ausiliari prossimi al congedo e, inoltre, nel 2005, nell'ambito delle assunzioni destinate al cosiddetto «carabiniere di quartiere», è stato previsto che l'incremento organico di 770 unità avvenisse mediante arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale da attingere esclusivamente dai carabinieri ausiliari in congedo;

per l'anno 2005, infine, l'allora vigente normativa in materia di reclutamento dei Vfp1, di cui all'articolo 24 della legge n. 226 del 2004, ha previsto una significativa percentuale (70 per cento) di posti riservati, tra l'altro, al personale che aveva completato il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle forze di polizia.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.