DIVELLA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, alle istituzioni con numero di alunni inferiore a 600 o 400 non possa essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi e che, con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, il posto sarà assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche;
l'applicazione concreta della richiamata norma nelle singole realtà regionali rischia però di produrre, a parere dell'interrogante, situazioni che fanno riflettere sulla sua effettiva portata;
si può portare ad esempio il caso della regione Puglia e dell'Istituto tecnico-commerciale «E. Montale» di Rutigliano (Bari), del quale è già stato previsto l'accorpamento, a far data dal prossimo anno scolastico, con l'Istituto tecnico-commerciale «S. Pertini» di Turi, in virtù di quanto contenuto nella delibera di giunta regionale n. 125 del 25 gennaio 2012 in cui è contenuto il «Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/13», predisposto sulla base delle «linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2013», individuate dalla regione Puglia con deliberazione n. 2410 del 2 novembre 2011;
la vicenda dell'istituto di Rutigliano è, ad avviso dell'interrogante, paradossale poiché esso è destinato a perdere l'autonomia amministrativa, benché a livello locale vi fosse accordo sull'alternativa di procedere a un accorpamento con il liceo scientifico «Ilaria Alpi» di Rutigliano che sarebbe stato certo più razionale (in ordine alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di appartenenza, alla consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori, alla valutazione del patrimonio edilizio relativamente alla localizzazione, dimensione, organizzazione e stato di conservazione degli edifici scolastici, all'adeguatezza della rete dei trasporti, all'efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta formativa, alla compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili, come messo in evidenza dalla stessa dirigente scolastica dell'Istituto tecnico-commerciale «E. Montale»);
inoltre vi sono altre situazioni del tutto contraddittorie come, ancora in Puglia, quella dell'Istituto tecnico industriale statale «Panetti» di Bari, che aveva chiesto l'accorpamento ad altro istituto e al quale invece non solo è stata lasciata l'autonomia amministrativa per il prossimo anno scolastico, ma è stato assegnato anche un nuovo indirizzo di studi peraltro non richiesto. Oppure quelle del liceo scientifico di Noci e del liceo classico «Oriani» di Corato ai quali è stato concesso il rinvio della perdita dell'autonomia scolastica, benché essi registrino rispettivamente meno di 500 alunni e meno dei 600 alunni previsti dalla norma;
questi episodi dimostrano come ad avviso dell'interrogante, sia opportuno che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pur nel rispetto dell'autonomia delle regioni, avvii un monitoraggio sul modo in cui nelle varie parti del Paese si sta interpretando e applicando la richiamata norma di carattere nazionale contenuta nel decreto-legge n. 98 del 2011 -:
in generale quali siano le evidenze finora emerse, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle modalità di attuazione della norma di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.(4-15097)