MONTAGNOLI e REGUZZONI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, all'articolo 1, prevede che «chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento»;
l'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;
la RAI, Radiotelevisione italiana spa, anche come conseguenza dell'entrata in vigore del suddetto articolo 17, sta conducendo una massiccia campagna nei confronti delle imprese, chiedendo il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signage e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti;
calcolando che la cifra da versare, a seconda della tipologia dell'impresa, può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6 mila euro, secondo una prima stima la Rai potrebbe incassare fino a 1,4 miliardi di euro per apparecchi che non vengono utilizzati per ricevere i canali Rai: 2 milioni di liberi professionisti per oltre 400 milioni di euro di versamento e 5 milioni di imprese italiane per 980 milioni di euro;
per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone RAI, l'Agenzia delle entrate, con nota del 15 marzo 2008, prot. n. 954-38963, ha avuto modo di affermare che «spetta al Ministero delle comunicazioni procedere a tale individuazione», ed in effetti l'Agenzia ha poi proceduto a chiedere al predetto Ministero di fornire precisazioni riguardo alla problematica, senza peraltro ottenere mai risposta;
la RAI, facendo leva sul nuovo obbligo per le imprese introdotto dall'articolo 17 del decreto n. 201 del 2011, si sostituisce di fatto al legislatore nel tradurre in regola concreta una norma che certamente non ha come scopo quello di obbligare al pagamento del canone chi utilizza i propri strumenti di lavoro per finalità intrinseche, e a volte addirittura per effetto di norme che obbligano l'impresa a dotarsene (si consideri l'obbligo per le società di dotarsi di posta elettronica certificata e la previsione che i contatti tra imprese e pubblica amministrazione debbano avvenire esclusivamente in forma telematica);
il computer è uno strumento indispensabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e l'inclusione dello stesso fra gli apparecchi tassati significherebbe di fatto imporre una nuova imposta sull'innovazione, sullo sviluppo tecnologico e sul lavoro -:
se non ritenga opportuno, nelle more dell'adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, assumere ogni iniziativa di competenza volta a sospendere gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla RAI-Radiotelevisione Italiana spa per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e conseguentemente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
se non si ritenga opportuno identificare con chiarezza ed urgenza quali siano gli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai, escludendo specificatamente quegli strumenti che normalmente sono utilizzati come strumenti di lavoro quotidiano nelle imprese, nelle società e negli studi professionali. (4-15048)