ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 590 del 22/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 22/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 22/02/2012
Stato iter:
26/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/04/2012
PASSERA CORRADO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15048
presentata da
ALESSANDRO MONTAGNOLI
mercoledì 22 febbraio 2012, seduta n.590

MONTAGNOLI e REGUZZONI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, all'articolo 1, prevede che «chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento»;

l'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;

la RAI, Radiotelevisione italiana spa, anche come conseguenza dell'entrata in vigore del suddetto articolo 17, sta conducendo una massiccia campagna nei confronti delle imprese, chiedendo il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signage e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti;

calcolando che la cifra da versare, a seconda della tipologia dell'impresa, può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6 mila euro, secondo una prima stima la Rai potrebbe incassare fino a 1,4 miliardi di euro per apparecchi che non vengono utilizzati per ricevere i canali Rai: 2 milioni di liberi professionisti per oltre 400 milioni di euro di versamento e 5 milioni di imprese italiane per 980 milioni di euro;

per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone RAI, l'Agenzia delle entrate, con nota del 15 marzo 2008, prot. n. 954-38963, ha avuto modo di affermare che «spetta al Ministero delle comunicazioni procedere a tale individuazione», ed in effetti l'Agenzia ha poi proceduto a chiedere al predetto Ministero di fornire precisazioni riguardo alla problematica, senza peraltro ottenere mai risposta;

la RAI, facendo leva sul nuovo obbligo per le imprese introdotto dall'articolo 17 del decreto n. 201 del 2011, si sostituisce di fatto al legislatore nel tradurre in regola concreta una norma che certamente non ha come scopo quello di obbligare al pagamento del canone chi utilizza i propri strumenti di lavoro per finalità intrinseche, e a volte addirittura per effetto di norme che obbligano l'impresa a dotarsene (si consideri l'obbligo per le società di dotarsi di posta elettronica certificata e la previsione che i contatti tra imprese e pubblica amministrazione debbano avvenire esclusivamente in forma telematica);

il computer è uno strumento indispensabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e l'inclusione dello stesso fra gli apparecchi tassati significherebbe di fatto imporre una nuova imposta sull'innovazione, sullo sviluppo tecnologico e sul lavoro -:

se non ritenga opportuno, nelle more dell'adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, assumere ogni iniziativa di competenza volta a sospendere gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla RAI-Radiotelevisione Italiana spa per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e conseguentemente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

se non si ritenga opportuno identificare con chiarezza ed urgenza quali siano gli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai, escludendo specificatamente quegli strumenti che normalmente sono utilizzati come strumenti di lavoro quotidiano nelle imprese, nelle società e negli studi professionali. (4-15048)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-15048 presentata da
ALESSANDRO MONTAGNOLI

Risposta. - Risale all'articolo 1 del regio-decreto n. 246 del 1938 l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento per tutti gli «apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni».
La questione sollevata nei giorni scorsi e ripresa dagli interroganti - su quali debbano essere gli apparecchi soggetti al pagamento dei canoni speciali della Rai - ha reso necessario un celere chiarimento.
Per questa ragione il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto a fornire all'agenzia delle entrate elementi esplicativi in merito.
La questione sta in questi termini.
La normativa in esame porta a riferire il pagamento del canone solo al servizio di radiodiffusione. Pertanto, non è possibile includere altre forme di distribuzione del segnale audio/video (per esempio Web Radio, Web Tv) che sono basate, come dicono i tecnici, su portanti fisici diversi.
In linea generale sono, quindi, esclusi i personal computer, fissi o portatili, i tablet (come gli iPad) e gli smartphone, cioè gli strumenti suscettibili, di per sé, di connessione alla rete internet.
È però necessario, per essere più chiari, qualche ulteriore specificazione tecnica. In altre parole, dobbiamo circoscrivere il campo degli apparecchi soggetti al pagamento del canone a quelli utili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e piattaforme satellitare. Tali apparecchi sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore, che ha la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione (o come veniva chiamato nel regio-decreto di radioaudizione).
Devo dire che abbiamo trovato la Rai già in linea con questa interpretazione, tanto che si è impegnata a fare tutte le necessarie azioni di chiarimento in questo senso.
L'applicazione della norma in questi termini è tra l'altro in sintonia con la strategia che questo Governo ha già iniziato ad adottare sui temi dell'agenda digitale: come sapete, infatti, ogni sforzo sarà fatto per permettere all'Italia di essere all'avanguardia del mondo digitalizzato.
Quanto all'articolo 17 del cosiddetto decreto «salva Italia», con il quale è stato introdotto l'obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero dell'abbonamento speciale alla radio e alla televisione e la categoria di appartenenza, va da sé che tale obbligo ricorre nella misura in cui sussiste il correlativo obbligo di pagare il canone speciale, nei limiti sopra accennati.

Il Ministro dello sviluppo economico: Corrado Passera.