ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 590 del 22/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: TASSONE MARIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/02/2012
Stato iter:
11/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2012
RUPERTO SAVERIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/12/2012

CONCLUSO IL 11/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15027
presentata da
MARIO TASSONE
mercoledì 22 febbraio 2012, seduta n.590

TASSONE. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

da tempo è insorta una controversia tra il comune di Cittanova (Reggio Calabria) e il Ministero dell'interno, dipartimento affari interni, a causa del diniego del dipartimento ministeriale alla richiesta del comune di rideterminazione degli oneri sostenuti per il personale A.T.A. (a seguito del passaggio allo Stato) da portare in riduzione dei trasferimenti erariali;

l'istanza avanzata dall'ente comunale era intesa ad ottenere la rettifica della certificazione prodotta, in applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dei decreti attuativi in materia di personale ATA;

al fine di ottenere l'annullamento dell'istanza di rigetto ministeriale, il comune si è visto costretto a presentare ricorso al TAR del Lazio, imputando all'atto in questione un'illegittimità tale da renderlo nullo;

pur nel riconoscimento, da parte del Ministero, della giustezza e fondatezza della richiesta avanzata dal comune di Cittanova, esso ha tuttavia ritenuto opportuno respingerla, adducendo l'intervenuta prescrizione del diritto, in quanto l'istanza sarebbe stata depositata oltre il termine del 31 marzo 2010;

il comune di Cittanova ritiene però che il rigetto dell'istanza debba ritenersi del tutto infondato, in quanto le norme in materia, pur avendo indicato i termini per la trasmissione della documentazione, non precludono successive rettifiche, né pongono dei termini a dette rettifiche;

peraltro, si esprimono forti dubbi sulla possibilità che una amministrazione statale possa opporre ad altra amministrazione pubblica la prescrizione di una richiesta fondata e legittima, senza incorrere a una violazione dei principi costituzionali;

appare quindi notevolmente dubbia la tesi sostenuta nell'atto impugnato, anche considerato che, se fosse vero che il diritto si prescrive con il decorso del termine decennale, questo potrebbe valere solo per l'anno 2000 e non per gli anni successivi, per i quali le somme richieste dovrebbero comunque continuare ad essere corrisposte -:

quali iniziative ritenga di assumere per agevolare il raggiungimento di una rapida soluzione anche in vista del giudizio avviato dal comune, per cui, comunque, non è ancora stata fissata l'udienza per la trattazione del ricorso.(4-15027)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 11 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 732
All'Interrogazione 4-15027 presentata da
MARIO TASSONE

Risposta. - La legge n. 124 del 1999 ha stabilito che il personale Ata (amministrativo tecnico e ausiliario), già dipendente degli enti locali ed in servizio presso le istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della predetta legge, venisse inquadrato nei corrispondenti profili professionali presso il Ministero della pubblica istruzione.
A tale nuovo inquadramento conseguiva la riduzione dei trasferimenti erariali nella misura pari alle spese del personale in questione comunque sostenute dagli enti locali nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento.
Con i successivi regolamenti di attuazione della predetta legge sono state stabilite le modalità applicative relative alle caratteristiche ed alla tempistica della certificazione da produrre al Ministero dell'interno circa gli emolumenti spettanti al predetto personale.
In particolare il termine per la presentazione della certificazione è stato fissato al 31 marzo 2000, in applicazione della già citata legge n. 124 del 1999 e del relativo decreto ministeriale 16 ottobre 1999. Per quanto riguarda, invece, la presentazione di eventuali istanze di rettifica alla certificazione prodotta, il Ministero dell'interno ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, considerando dunque acquisibili solo le istanze di rettifica prodotte entro la data del 31 marzo 2010.
In virtù di tale quadro normativo e regolamentare, il 21 marzo 2011 la Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha rigettato l'istanza del comune di Cittanova di rettifica della certificazione precedentemente prodotta, perché presentata solo in data 1o giugno 2010.
Peraltro, stante il ripetuto verificarsi della presentazione ultradecennale della prescritta documentazione da parte di diversi comuni, il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno richiedere un parere all'Avvocatura generale dello Stato, circa la effettiva sussistenza di un termine di prescrizione entro cui acquisire la documentazione in questione.
Con parere del 27 dicembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato, nel confermare che «In base alla normativa sopra richiamata tale certificazione andava presentata entro il termine (di decadenza) di cui al decreto attuativo (31 marzo 2000)», ha affermato che «Codesta Amministrazione ha correttamente ritenute prescritte le istanze pervenute oltre il termine (cautelativo), decennale di prescrizione (31 marzo 2010) non sembrando individuabile, nella fattispecie, un termine prescrizionale breve».
Tale interpretazione, peraltro, appare pienamente conforme con il principio generale secondo il quale ogni previsione di legge che assegna benefìci finanziari agli enti locali è sempre vincolata ad un termine, sia esso di decadenza o di prescrizione.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Ministero dell'interno continua a ritenere inammissibili tutte le istanze presentate oltre il termine del 31 marzo 2010.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Saverio Ruperto.