ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14970

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 587 del 16/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 16/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/02/2012
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14970
presentata da
ANTONIO BORGHESI
giovedì 16 febbraio 2012, seduta n.587

BORGHESI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ed il decreto attuativo dell'11 settembre 2009 ha stabilito una presunzione legale circa l'intervento economico a favore dei soggetti talidomici che si fonda su due presupposti:

a) la data di nascita (1959-1965);

b) la condizione fisica riconducibile al farmaco (Talidomide) e cioè i soggetti affetti da amelia, emimelia, focomelia e macromelia;

il ruolo delle commissioni medico-ospedaliere militari è verificare l'esistenza dei presupposti della presunzione sancita dal legislatore;

sono 5 persone in tutta Italia (per quanto si conosce) ad essere state escluse dall'indennizzo da due commissioni medico-ospedaliere militari:

commissione medico-ospedaliera di La Spezia:

S.G. - Focomelia avambraccio sinistro;

R.B. - focomelia mano destra;

M.P. - focomelia bilaterale arti inferiori;

commissione medico-ospedaliera di Firenze:

G.B. focomelia mano;

commissione medico-ospedaliera di Padova:

D.R. - disformismo congenito arti superiori (ectromelia bilaterale arti superiori);

questi 5 signori sono già stati sottoposti a visita presso le rispettive commissioni medico-ospedaliere con esito che risulterebbe (errato) negativo;

il colonnello G. del Ministero della difesa, ha in una occasione pubblica riconosciuto l'errore di 2 commissioni medico-ospedaliere ed ha assicurato il suo intervento. Anzi in un caso ha addirittura riconvocato un soggetto talidomidico già visitato modificando il giudizio precedente;

deve essere però il Ministero della salute ad accettare la domanda di chi ha avuto esito negativo di ripetere la visita;

dalla dottoressa S., dopo ben 8 mesi viene comunicato (a firma della dottoressa M.) che le loro seconde domande sono inammissibili con una motivazione a giudizio dell'interrogante del tutto inaccettabile e cioè che la nuova documentazione poteva essere presentata anche seconda visita vale a dire in precedenza;

i signori sopra citati sono in grado di dimostrare di avere tutti i requisiti richiesti dalla legge, sono in possesso di tutta la documentazione sanitaria occorrente ed hanno le stesse disabilità/malformazioni di tutte le altre persone a cui è stato riconosciuto l'indennizzo (che però sono state visitate da altre commissioni medico-ospedaliere);

alla dottoressa S., anche se la comunicazione è firmata dalla dottoressa M., sono stati necessari 8 mesi per scrivere una risposta che, a detta di numerosi legali che l'hanno letta, non ha assolutamente alcun fondamento giuridico;

questa stessa dirigente non risponde nemmeno a precise lettere di chiarimenti inviate da deputati nell'esercizio delle loro funzioni;

è inaccettabile che per veder riconosciuto un loro sacrosanto diritto gli interessati, debbano instaurare un contenzioso giudiziale nei riguardi del Ministero;

il signor G., ad esempio, è nato nel 1959, ha tutti i requisiti e i documenti occorrenti e gli manca un braccio. A tantissime persone nelle sue stesse condizioni è stato riconosciuto il diritto, ma a lui no. E tutto questo, a quanto pare, per errore della Commissione che lo ha visitato la prima volta;

il signor C.B. di Bologna a ottobre 2010 si sottopone a visita alla commissione medico-ospedaliera di Firenze, e a marzo 2011 riceve la notifica negativa da parte del Ministero della salute;

ritorna allora personalmente alla commissione medico-ospedaliera di Firenze, la quale riconosce l'errore e lo sottopone a nuova visita;

il 3 maggio 2011 la stessa commissione medico-ospedaliera di Firenze, composta dagli stessi dottori, lo visita con esito positivo;

viene redatto un verbale integrativo a quello della prima visita, che viene inviato al Ministero della salute;

a ottobre 2011 il Ministero della salute scrive al signor B. di aver ricevuto il suo secondo verbale ma di non poterne tenere conto in quanto la visita non era stata disposta dal Ministero medesimo. Tuttavia, il signor B. avrebbe potuto chiedere il Ministero di riesaminare la sua pratica;

Brunini ripresenta la domanda e il 2 gennaio 2012 riceve la stessa risposta data agli altri 4 esclusi sempre a opera della dottoressa S. -:

di quali elementi disponga in merito ai fatti riportati in premessa;

se intenda rivedere il comportamento del Ministero, autorizzando una nuova visita per chi è in grado di presentare nuova documentazione;

se intenda avviare ogni iniziativa di competenza, anche disciplinare, in relazione all'inaccettabile comportamento della dottoressa S. (4-14970)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-14970 presentata da
ANTONIO BORGHESI

Risposta. - La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 363, ha riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, la corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229. Al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, per individuare i beneficiari del previsto indennizzo, con l'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», si è stabilito, al comma 1-bis, che il citato indennizzo si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nati negli anni dal 1959 al 1965. Successivamente, con il decreto 2 ottobre 2009, n. 163, è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», con cui sono state fissate le modalità da seguire per il riconoscimento degli aventi diritto e per l'effettiva corresponsione dell'indennizzo in questione. Inoltre, la circolare 5 novembre 2009, n. 31 «linee guida per l'istruttoria delle domande di indennizzo dei soggetti affetti da sindrome da Talidomide» ha fornito indicazioni circa la presentazione delle domande e la documentazione da allegare, nonché circa il giudizio delle commissioni mediche ospedaliere. L'applicazione della normativa richiamata ha evidenziato importanti criticità inerenti al giudizio circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco in gravidanza e l'infermità. Sono, infatti, trascorsi più di quarant'anni dalla commercializzazione del farmaco, con una difficoltà oggettiva da parte della maggioranza degli istanti a reperire la documentazione sanitaria attestante l'assunzione dello stesso farmaco durante la propria gestazione. Dall'esame dei verbali medico-legali pervenuti a questo Ministero nel primo trimestre del 2010 è emerso infatti che, per la maggioranza dei casi, le commissioni, pur confermando la diagnosi delle infermità previste dalla legge condizionavano l'espressione del giudizio in questione alla presentazione di documentazione attestante l'assunzione della talidomide alla madre durante la gestazione. Pertanto, una quota significativa di soggetti, a fronte della diagnosi, formulata dalla commissione medica ospedaliera, di una delle infermità previste dalla legge n. 244 del 2007, nonché della rispondenza al requisito cronologico stabilito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, era a rischio di vedersi preclusa la possibilità di accedere ai benefici economici. Per superare l'oggettiva difficoltà dei richiedenti di reperire la documentazione sanitaria attestante l'assunzione dello stesso farmaco durante la propria gestazione, il Ministero della salute e il Dicastero della difesa, che ha fornito il necessario contributo tecnico per dare applicazione alla normativa in questione, hanno avviato, avvalendosi anche di un apposito parere dell'Istituto superiore di sanità, un ulteriore approfondimento tecnico della materia, che ha consentito di individuare soluzioni operative utili alle commissioni mediche ospedaliere. Nel luglio 2010 le proposte formulate dal gruppo di lavoro interministeriale sono state illustrate al Ministero della difesa, che ha provveduto a dare le necessarie indicazioni alle predette commissioni. Le residue difficoltà applicative, sotto il profilo medico-legale della normativa di settore, evidenziatesi alla fine del 2010, sono state risolte in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero della difesa che, interessati dal Ministero della salute, nel febbraio 2011 hanno provveduto, con le opportune direttive, a dirimere anche questi ulteriori aspetti critici. Sono stati notificati alcuni verbali che, tenuto conto dei requisiti di legge e medico-legali, non riconoscevano il nesso tra assunzione della talidomide e infermità. La valutazione dell'ammissibilità delle istanze, anche in fase di riproposizione, è effettuata dal Ministero della salute tenuto conto delle precise indicazioni in ordine alla presentazione dell'istanza e della documentazione sanitaria, nonché alle modalità operative finalizzate all'espressione del giudizio medico-legale delle commissioni mediche ospedaliere riportate nella circolare 5 novembre 2009, n. 31 e nella direttiva tecnica interministeriale Ministero della difesa e Ministero della sanità del 28 febbraio 1999, richiamata dalla medesima circolare. In merito alla riproposizione di istanza per il medesimo evento lesivo sulla base di nuova documentazione sanitaria, si è anche tenuto conto del parere espresso dal Ministero della salute con nota n. 100.1/Cons.813/2065 del 9 giugno 2010. Per quanto concerne le criticità circa l'operatività di talune commissioni medico ospedaliere, sarà cura del Ministero della salute interessare al riguardo la competente direzione generale del Ministero della difesa.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Adelfio Elio Cardinale.