BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:
fonti di stampa hanno riportato la notizia in base alla quale se, nel settore dell'agricoltura, fosse reso obbligatorio il contratto in forma scritta per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari su cui indicare a pena di nullità la durata del contratto, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento, si provocherebbe una vera e propria disgrazia per le imprese della grande distribuzione, poiché, se da una parte si garantirebbero le fasce più deboli del settore agroindustriale, dall'altra si di metterebbero in difficoltà proprio le aziende della grande distribuzione che giungono a pagare per prassi, consuetudine o uso, i generi alimentari, nonostante la normativa imponga tempi di pagamento di sessanta giorni, anche a sei mesi;
secondo le fonti da cui si desumono tali informazioni, la grande distribuzione nel settore agroalimentare è in procinto di utilizzare tutti i mezzi di cui dispone per evitare che tale evenienza accada poiché ciò significherebbe dover rispettare fedelmente le regole dettate per il mercato, regole che appaiono agli interroganti ampiamente, reiteratamente e manifestamente violate. Se, in ogni economia sana e ben funzionante, si ha necessità di liquidità, questa si reperisce ricorrendo ad imprese bancarie e finanziarie che professionalmente forniscono tale servizio. In Italia, invece, storicamente la grande impresa preferisce ricorrere alla pratica di dubbia legittimità dei pagamenti ritardati, particolarmente odiosa perché rende la parte contraente più debole, i micro, piccoli e medi imprenditori, una sorta di banca a buon mercato per le grandi imprese che in violazione delle norme non versano il dovuto nei tempi stabiliti in cambio di beni e servizi acquistati. Scaricando le difficoltà finanziarie sulle piccole e medie imprese che a causa delle grandi imprese possono subire una vera crisi economica che può condurre al fallimento e, purtroppo sempre più sovente, anche al suicidio dell'imprenditore il quale ha l'unica «colpa» di aver fatto affari con disonesti i quali, non pagando i crediti vantati, contribuiscono oggettivamente a tali situazioni drammatiche;
se la grande distribuzione si lamenta, i micro, piccoli e medi imprenditori del settore agroalimentare sono invece esasperati, perché, si ripete, è ben noto il fatto che i contratti stipulati tra gli operatori della filiera agroalimentare sono spesso soggetti a violazioni di legge dimostrate dalle numerose segnalazioni di pratiche commerciali sleali proprio nella filiera agroalimentare, tutte criticità che rischiano di ampliarsi nei prossimi mesi in relazione alle condizioni di persistente crisi economica ed ai loro riflessi in termini di calo dei consumi;
chiaramente sarebbe auspicabile, perché di fondamentale importanza, riuscire a salvaguardare i rapporti tra le parti da fattispecie dannose e da condizioni aleatorie che minano il buon andamento del sistema, sempre a danno del contraente debole;
utile, ad avviso degli interroganti, potrebbe essere l'adozione di un sistema sanzionatorio adeguato, che introduca garanzie affinché nei rapporti negoziali vi siano condizioni di contrattazione prive di distorsione;
in particolare i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari dovrebbero essere conclusi, in coerenza con quanto previsto dal codice civile, in forma scritta e si dovrebbero anche identificare le fattispecie di comportamenti considerati sleali e che pertanto, dovrebbero essere vietate nelle relazioni commerciali tra operatori economici della filiera agroalimentare;
si rammenta che, relativamente ai ritardi di pagamento per i prodotti alimentari deteriorabili, il corrispettivo, in base alla normativa, dovrebbe essere versato prima dei sei mesi dalla consegna o dal ritiro dei prodotti, e gli interessi dovrebbero decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine;
utile sarebbe la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine di pagamento per le cessioni aventi ad oggetto i prodotti alimentari deteriorabili, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 231 del 2002, assicurando pari tutela nelle transazioni commerciali tra privati che riguardano prodotti alimentari non deteriorabili e introducendo per queste transazioni un termine di pagamento di sessanta giorni;
l'estensione della disciplina di cui al decreto legislativo 231 del 2002 si giustificherebbe per esigenze di omogeneità nel settore, al fine di evitare che vi sia una discriminazione tra gli stessi operatori alimentari, che sono tra le categorie di imprenditori maggiormente colpiti dai reiterati ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra privati, con particolare riguardo ai rapporti tra le piccole e medie industrie e la grande distribuzione organizzata -:
di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto sopra esposto e quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare, anche al fine di rendere sterile l'attività di lobbing operata dalla grande impresa che sta rendendo ancor più critiche le condizioni nelle quali gli imprenditori del settore agroalimentare versano, sia a causa della crisi economica globale, sia a causa del cosiddetto credit crunch che attanaglia soprattutto micro, piccoli e medi imprenditori, sia a causa delle condizioni climatiche pessime e anomale che tanti danni hanno arrecato al settore e che, stando alle previsioni metereologiche, altri ne provocheranno sino alla fine del mese. (4-14910)