ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14856

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 584 del 09/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: LABOCCETTA AMEDEO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 09/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI CATERINA MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 09/02/2012
CESARIO BRUNO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 09/02/2012
D'ANNA VINCENZO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 09/02/2012
FORMICHELLA NICOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 09/02/2012
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 09/02/2012
DE GIROLAMO NUNZIA POPOLO DELLA LIBERTA' 09/02/2012
CASTIELLO GIUSEPPINA POPOLO DELLA LIBERTA' 09/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/02/2012
Stato iter:
27/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/11/2012
RUPERTO SAVERIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/11/2012

CONCLUSO IL 27/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14856
presentata da
AMEDEO LABOCCETTA
giovedì 9 febbraio 2012, seduta n.584

LABOCCETTA, DI CATERINA, CESARIO, D'ANNA, FORMICHELLA, PAOLO RUSSO, DE GIROLAMO e CASTIELLO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il comune di Gragnano è sottoposto ad azione ispettiva su iniziativa della prefettura di Napoli e che ha inviato presso il detto comune una commissione di accesso;

il sindaco Gragnano, con note dell'8 luglio 2009 e del 9 agosto 2009, invitava il segretario generale ed i capi settori al rispetto diligente del protocollo di legalità sottoscritto con l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, disponendo di richiedere, oltre che laddove previsto, la liberatoria antimafia ma anche per gli appalti sotto-soglia, tanto che la prefettura ha scritto al comune invitandolo al rispetto letterale del protocollo di legalità non potendo soddisfare le richieste del Comune di Gragnano per gli appalti sotto soglia;

per come certificato dal responsabile dell'ufficio contratti dell'ente risulta che per tutte le gare di appalto svoltesi presso il comune di Gragnano, sotto la gestione del sindaco Patriarca, è stato rispettato il protocollo di legalità;

risulta, invero, che gli appalti sono stati affidati definitivamente con la stipula del relativo contratto in presenza della liberatoria antimafia dell'Ufficio territoriale del Governo competente o dopo lo scadere del termine dei 45 giorni indicato nel protocollo di legalità;

con nota del 22 ottobre 2010, il sindaco di Gragnano chiedeva alla prefettura di Napoli ed al provveditore delle opere pubbliche l'adesione alla stazione unica appaltante (SUAP), al fine di garantire legalità e massima trasparenza nelle procedure di affidamento delle gare di appalto per opere pubbliche e servizi;

in data 11 gennaio 2011, veniva sottoscritta la convenzione, repertorio n. 7071, tra il comune di Gragniano e la prefettura di Napoli ed il provveditore interregionale alle opere pubbliche per la creazione della stazione unica appaltante;

la procedura amministrativa oggetto di articoli di stampa in relazione al cosiddetto housing sociale è nata sotto la gestione commissariale nel 2009, con la richiesta di quattro gruppi imprenditoriali di cui solo due hanno coltivato la procedura e l'iter è di esclusiva competenza della regione Campania;

la procedura è stata «bocciata» dalla regione Campania e la vicenda penale che ha riguardato un parente di un titolare di una delle imprese richiedenti si è conclusa con l'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203 del 1991 a seguito di giudizio penale allo stato degli atti;

la materia dello scioglimento del consiglio comunale è disciplinata dall'articolo 143 del Testo unico degli enti locali come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza);

il nuovo testo ha recepito le elaborazioni giurisprudenziali in materia e che in particolare, la Corte costituzionale con sentenza n. 103 del 19 marzo 1993 ha evidenziato che nella circolare ministeriale n. 7102 M/6 del 25 giugno 1991: «... si afferma che dagli elementi oggetto di valutazione debba emergere "chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali riconducibili alla criminalità organizzata"»;

inoltre, il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza n. 06657 del 2009 ha chiarito che la commissione d'accesso nel relazionare debba seguire un percorso lineare teso a dimostrare come da concreti elementi di fatto si possa, in modo plausibile, giungere ad una diagnosi di condizionamento dell'amministrazione controllata da parte della criminalità organizzata, in modo rigoroso non potendo sopperire a tale obbligo l'indicazione generica di indagini; dovendo comparare gli elementi raccolti con gli sforzi, gli atteggiamenti e le azioni poste in essere dall'amministrazione per contrastare il fenomeno mafioso;

ancora, il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 4135 del 2006, ha stabilito che l'omessa ponderazione degli elementi positivi, come ad esempio le azioni di contrasto ai clan, in sede di valutazione del quadro complessivo degli elementi, a disposizione del Ministro dell'interno, comporta l'illegittimità del provvedimento di scioglimento, vertendosi in tema di accertamento per presunzioni, che esige indizi gravi, precisi e concordanti per pervenire alla dissoluzione degli organi elettivi -:

se la commissione d'accesso ed il prefetto di Napoli abbiano valutato ai fini delle determinazioni di competenza l'azione a difesa della legalità del sindaco di Gragnano e gli elementi indicati in premessa in modo corrispondente alla verità dei fatti. (4-14856)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 27 novembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 724
All'Interrogazione 4-14856 presentata da
AMEDEO LABOCCETTA

Risposta. - In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante nelle interrogazioni in esame, va premesso che, per una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia, il 1o agosto 2007 è stato sottoscritto «Il Protocollo di legalità sugli appalti» tra prefetto di Napoli, la regione Campania, la provincia, il comune, la camera di commercio di Napoli.
Con il Protocollo gli enti territoriali, in qualità di stazioni appaltanti, hanno assunto l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 anche nei confronti dei soggetti affidatari di forniture di servizi cosiddetti sensibili, indipendentemente dal valore economico dell'appalto. La norma pattizia prevede che all'informazione interdittiva consegue il divieto per l'impresa aggiudicataria di stipulare contratto con il soggetto controindicato.
La società T.e.s.s. Costa del Vesuvio spa, nella persona del presidente Spedaliere, ha sottoscritto, in data 11 novembre 2008, il protocollo per lo sviluppo in sicurezza e legalità dell'area tornese-stabiese e successivamente, il 16 luglio 2009, il protocollo di legalità in materia di appalti.
La predetta società, in ragione del coinvolgimento del suo presidente in alcune vicende penali, è stata oggetto di accertamenti e di monitoraggio, all'esito dei quali, nell'ottobre del 2010, ossia oltre un anno dopo la stipula del protocollo di legalità, è stata emessa una interdittiva atipica ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982. Dette informazioni sono state fornite non solo alle stazioni appaltanti interessate ma anche agli enti locali, tra cui lo stesso comune di Gragnano, e alle istituzioni quali soci della società T.e.s.s..
In ordine alle azioni intraprese alla luce della nota con la quale il sindaco di Gragnano avrebbe diffidato la società - alla quale lo stesso comune di Gragnano, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 7 novembre 2006, aveva affidato le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento di recupero dell'ex monastero di San Nicola dei Miri - dall'avviare i lavori dell'appalto in assenza di certificazione antimafia, si rappresenta che ai sensi e per gli effetti del protocollo di legalità è stata interessata la prefettura di Caserta, dove ha sede la ditta Mastrominico Costruzioni srl.
Relativamente all'istanza prodotta dalla T.e.s.s., quale stazione appaltante, volta al rilascio della certificazione antimafia sul conto della società Mastrominico, la prefettura di Napoli, non potendo fornire le informazioni alla T.e.s.s. in quanto destinataria, come detto, di una interdittiva atipica, ha ritenuto di dare riscontro direttamente al comune di Gragnano, quale ente interessato alla realizzazione dei lavori di restauro dell'ex convento San Nicola dei Miri, per garantire comunque ogni possibile valutazione in termini di cautela antimafia da parte dell'ente locale in questione anche in merito all'opportunità di proseguire il rapporto in corso con lo stesso soggetto attuatore.
Inoltre, si fa presente che l'appalto della T.e.s.s., relativo all'ex convento San Nicola dei Miri, è stato oggetto di esame da parte della commissione di accesso, incaricata degli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 629 del 1982 presso il comune di Gragnano.
Si soggiunge, infine, che nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012 è stato deliberato, su proposta del Ministro dell'interno, lo scioglimento del consiglio comunale di Gragnano ai sensi dell'articolo 143 del testo unico n. 267 del 2000.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Saverio Ruperto.