LABOCCETTA, DI CATERINA, CESARIO, D'ANNA, FORMICHELLA, PAOLO RUSSO, DE GIROLAMO e CASTIELLO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
il comune di Gragnano è sottoposto ad azione ispettiva su iniziativa della prefettura di Napoli e che ha inviato presso il detto comune una commissione di accesso;
il sindaco Gragnano, con note dell'8 luglio 2009 e del 9 agosto 2009, invitava il segretario generale ed i capi settori al rispetto diligente del protocollo di legalità sottoscritto con l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, disponendo di richiedere, oltre che laddove previsto, la liberatoria antimafia ma anche per gli appalti sotto-soglia, tanto che la prefettura ha scritto al comune invitandolo al rispetto letterale del protocollo di legalità non potendo soddisfare le richieste del Comune di Gragnano per gli appalti sotto soglia;
per come certificato dal responsabile dell'ufficio contratti dell'ente risulta che per tutte le gare di appalto svoltesi presso il comune di Gragnano, sotto la gestione del sindaco Patriarca, è stato rispettato il protocollo di legalità;
risulta, invero, che gli appalti sono stati affidati definitivamente con la stipula del relativo contratto in presenza della liberatoria antimafia dell'Ufficio territoriale del Governo competente o dopo lo scadere del termine dei 45 giorni indicato nel protocollo di legalità;
con nota del 22 ottobre 2010, il sindaco di Gragnano chiedeva alla prefettura di Napoli ed al provveditore delle opere pubbliche l'adesione alla stazione unica appaltante (SUAP), al fine di garantire legalità e massima trasparenza nelle procedure di affidamento delle gare di appalto per opere pubbliche e servizi;
in data 11 gennaio 2011, veniva sottoscritta la convenzione, repertorio n. 7071, tra il comune di Gragniano e la prefettura di Napoli ed il provveditore interregionale alle opere pubbliche per la creazione della stazione unica appaltante;
la procedura amministrativa oggetto di articoli di stampa in relazione al cosiddetto housing sociale è nata sotto la gestione commissariale nel 2009, con la richiesta di quattro gruppi imprenditoriali di cui solo due hanno coltivato la procedura e l'iter è di esclusiva competenza della regione Campania;
la procedura è stata «bocciata» dalla regione Campania e la vicenda penale che ha riguardato un parente di un titolare di una delle imprese richiedenti si è conclusa con l'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203 del 1991 a seguito di giudizio penale allo stato degli atti;
la materia dello scioglimento del consiglio comunale è disciplinata dall'articolo 143 del Testo unico degli enti locali come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza);
il nuovo testo ha recepito le elaborazioni giurisprudenziali in materia e che in particolare, la Corte costituzionale con sentenza n. 103 del 19 marzo 1993 ha evidenziato che nella circolare ministeriale n. 7102 M/6 del 25 giugno 1991: «... si afferma che dagli elementi oggetto di valutazione debba emergere "chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali riconducibili alla criminalità organizzata"»;
inoltre, il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza n. 06657 del 2009 ha chiarito che la commissione d'accesso nel relazionare debba seguire un percorso lineare teso a dimostrare come da concreti elementi di fatto si possa, in modo plausibile, giungere ad una diagnosi di condizionamento dell'amministrazione controllata da parte della criminalità organizzata, in modo rigoroso non potendo sopperire a tale obbligo l'indicazione generica di indagini; dovendo comparare gli elementi raccolti con gli sforzi, gli atteggiamenti e le azioni poste in essere dall'amministrazione per contrastare il fenomeno mafioso;
ancora, il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 4135 del 2006, ha stabilito che l'omessa ponderazione degli elementi positivi, come ad esempio le azioni di contrasto ai clan, in sede di valutazione del quadro complessivo degli elementi, a disposizione del Ministro dell'interno, comporta l'illegittimità del provvedimento di scioglimento, vertendosi in tema di accertamento per presunzioni, che esige indizi gravi, precisi e concordanti per pervenire alla dissoluzione degli organi elettivi -:
se la commissione d'accesso ed il prefetto di Napoli abbiano valutato ai fini delle determinazioni di competenza l'azione a difesa della legalità del sindaco di Gragnano e gli elementi indicati in premessa in modo corrispondente alla verità dei fatti. (4-14856)