ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14754

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 581 del 02/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: SANTORI ANGELO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 02/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 02/02/2012
Stato iter:
27/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/11/2012
RUPERTO SAVERIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/11/2012

CONCLUSO IL 27/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14754
presentata da
ANGELO SANTORI
giovedì 2 febbraio 2012, seduta n.581

SANTORI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il Gazzettino di Venezia del 22 gennaio 2012 titolava «Casinò di Venezia, primo sì di Roma - Via libera del Ministero dell'interno alla procedura per cedere la gestione»;

l'esercizio della casa da gioco spetta per legge al comune di Venezia a ciò autorizzato dal Ministero dell'interno giusto regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge n. 62 del 1937;

il Casinò di Venezia è la più antica casa da gioco al mondo risale al 1638. La quota detenuta, rispetto al mercato è del 38,22 per cento dei casinò in Italia;

lo statuto della società casinò, all'articolo 2, recita così: «La Società ha per oggetto sociale la gestione dell'esercizio della Casa da gioco di Venezia, nonché la realizzazione di iniziative culturali, turistiche, promozionali, ricreative e ricettive direttamente o indirettamente connesse all'esercizio della Casa da gioco»;

dunque la missione della casa da gioco veneziana è quella di gestire l'esercizio di quella potestà attivata dalla legge a favore del comune di Venezia, di istituire e condurre case da gioco nel territorio comunale, ai fini di un interesse generale per la collettività amministrata, massimizzando le entrate tributarie a tale titolo percepite dal comune stesso. Una missione, dunque, che è espressione della natura stessa della società, la quale, pur mantenendo la propria struttura e organizzazione di diritto privato, assolve al contempo una rilevante funzione pubblica;

sono nulli i trasferimenti di azioni che vengono a ridurre la partecipazione del comune al di sotto del 51 per cento;

da anni e soprattutto negli ultimi tempi, le entrate del casinò hanno subito una particolare flessione;

le minori entrate del casinò si riflettono sul desolante bilancio del comune di Venezia, giunto oramai agli sgoccioli;

il sindaco di Venezia ad avviso dell'interrogante sembrerebbe depauperare il patrimonio pubblico al solo fine di «fare cassa» e sanare i debiti di bilancio;

dopo aver alienato parte del patrimonio culturale della città, si appresta a vendere la casa da gioco, cercando modalità giuridiche ed autorizzazioni che gli permettano questo atto che l'interrogante ritiene si tratti di una vera e propria offesa alla città;

il gioco d'azzardo è un illecito penale per questi motivi l'esercizio è autorizzato al comune secondo criteri di ordine pubblico -:

se risulti vera la notizia che il Ministero dell'interno abbia dato via libera all'avvio della procedura di vendita ai privati del Casinò di Venezia e a quali condizioni;

se sia stato valutato quali garanzie o azioni potrà esercitare l'ente pubblico se la casa da gioco verrà completamente ceduta ai privati (esempio rispetto eventuali infiltrazioni mafiose o rispetto la tutela occupazionale);

quali elementi giuridici, rispetto al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, che ne motivava le finalità pubbliche, rendono giuridicamente possibile l'alienazione del bene. (4-14754)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 27 novembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 724
All'Interrogazione 4-14754 presentata da
ANGELO SANTORI

Risposta. - In via preliminare, è opportuno ricordare che la deroga al divieto penale all'esercizio del gioco d'azzardo, previsto e punito dagli articoli 718 e seguenti del codice penale, è stata disposta in via eccezionale solo per alcuni comuni con particolare vocazione turistica che, a causa di flussi di popolazione non residente, incontravano difficoltà di bilancio per assicurare i servizi pubblici, tenuto conto che le entrate previste dalla legislazione sulla finanza locale dell'epoca, calcolate in base alla popolazione residente, risultavano insufficienti.
Tale legittimazione, pertanto, si fonda su finalità pubbliche di speciale rilievo, quali gli equilibri di bilancio e la realizzazione di opere pubbliche indilazionabili; la deroga, dettata originariamente per il comune di Sanremo con Regio decreto-legge n. 2448 del 1927, è stata successivamente estesa al comune di Campione d'Italia con Regio decreto-legge n. 201 del 1933 e, con Regio decreto-legge n. 1404 del 16 luglio 1936, convertito in legge n. 62 del 14 gennaio 1937, anche al comune di Venezia. Sebbene il tenore letterale della norma non faccia alcun riferimento esplicito all'istituzione di case da gioco, dai lavori parlamentari è emerso che proprio questo era l'intento perseguito dal legislatore.
In virtù di tale deroga, l'autorizzazione all'esercizio dei giochi d'azzardo è stata data ai comuni interessati con decreti del Ministro dell'interno, emanati in forza dei suddetti provvedimenti legislativi che gli hanno attribuito specifici poteri. Tali decreti, pertanto, costituiscono l'atto che effettivamente permette al comune lo svolgimento dell'attività vietata dalle norme del codice penale.
Nello specifico, in relazione ai fatti riferiti dall'interrogante, si rappresenta che il comune di Venezia è stato autorizzato con decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 1936, mentre con altro decreto in pari data è stata approvata la convenzione stipulata dal comune di Venezia con un concessionario privato per la gestione del casinò municipale. Nel 1965 il comune ha assunto la gestione in forma diretta della casa da gioco e, con deliberazione n. 22/55369 del febbraio 1995, il consiglio comunale ha approvato la costituzione della Casinò municipale di Venezia Spa, tra il comune di Venezia e la locale azienda di promozione turistica: l'attuale forma giuridica è quella della società per azioni con socio unico, le cui quote appartengono totalmente al comune di Venezia. La scadenza è stabilita dallo statuto al 30 dicembre 2024.
Ciò premesso, si rappresenta che la progressiva diminuzione degli incassi investe tutte le case da gioco operanti in Italia: la recessione del mercato del gioco tradizionale ha diverse cause, tra le quali la crisi economico finanziaria internazionale, l'ampliamento delle offerte di gioco in denaro con una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale (slot machine, scommesse ippiche e sportive, giochi da remoto) e lo sviluppo sempre maggiore delle possibilità di gioco on line.
A fronte di tale situazione di crisi, il sindaco del comune di Venezia ha rappresentato a questo ministero come il calo degli incassi, che si ritiene proseguirà anche nel prossimo futuro, si rifletta negativamente sul bilancio del comune, considerato che la casa da gioco garantisce introiti consistenti e necessari ai fini dell'erogazione dei servizi alla popolazione.
Il sindaco, quindi, ha prospettato la modifica della forma di gestione del casinò, con l'affidamento della stessa a soggetti terzi attraverso la valutazione di percorsi societari quali la cessione totale delle azioni della società (con patto di retrocessione al Comune dopo un periodo definito), oppure l'affitto d'azienda.
Considerata la complessità delle connesse questioni giuridiche, questo ministero ha interessato al riguardo l'Avvocatura generale dello Stato, sulle cui conclusioni si trova concorde. In particolare, tenuto conto delle connotazioni di carattere pubblico che sono alla base dei regime derogatorio al divieto penale, ne discende che le attività legate al gioco d'azzardo, ove il comune non voglia provvedervi in via diretta, possono essere realizzate ricorrendo allo strumento della concessione attraverso il quale il comune di Venezia potrà trasferire al privato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, la mera facoltà di gestire la casa da gioco.
Ove il comune intendesse intraprendere tale percorso, alla concessione dovrà necessariamente accedere una convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'ente e il concessionario, sulla quale dovrà esprimersi questo ministero in sede autorizzatoria. La convenzione dovrà assicurare che il comune mantenga penetranti poteri di indirizzo, in grado di incidere direttamente sulle facoltà decisionali del concessionario, nonché poteri di vigilanza e controllo preordinati a verificare che il concessionario svolga l'attività con regolarità e nel rispetto del principio della buona amministrazione.
Il comune di Venezia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Avvocatura generale dello Stato, ha predisposto gli atti prodromici alla predetta procedura, il cui atto definitivo, per i profili pubblicistici impliciti nella gestione di tale particolare attività, dovrà essere successivamente sottoposto ad autorizzazione da parte di questa amministrazione. Con deliberazione consiliare del 23 aprile 2012, l'ente comunale ha approvato la riorganizzazione societaria del gruppo casinò municipale di Venezia Spa, che prevede la costituzione di una nuova società pubblica interamente partecipata dalla stessa casinò municipale di Venezia Spa, alla quale saranno affidate le attività strettamente legate alla gestione della casa da gioco.
Con la predetta delibera, infine, il comune di Venezia ha accolto alcune proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali locali - fortemente contrarie alla scelta dell'amministrazione comunale di affidare a terzi la gestione della casa da gioco - concernenti la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e delle relative condizioni economiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Saverio Ruperto.