ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14751

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 581 del 02/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 02/02/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 02/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 02/02/2012
Stato iter:
09/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/07/2012

CONCLUSO IL 09/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14751
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
giovedì 2 febbraio 2012, seduta n.581

GNECCHI, SCHIRRU e MATTESINI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:

il Dipartimento della funzione pubblica, con la collaborazione tecnica di Formez PA, ha avviato un monitoraggio sull'applicazione della disciplina sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni al compimento dell'anzianità massima contributiva, come previsto dall'articolo 72, comma 11, decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni e integrazioni;

l'esigenza di rilevare e approfondire l'applicazione delle succitate disposizioni fu evidenziata anche in sede parlamentare, con l'approvazione di un ordine del giorno (n. 9/3638/109 del 29 luglio 2010) che impegnava il Governo a riferire alle Camere, l'esito del suddetto monitoraggio, che peraltro prevedeva la restituzione dei relativi questionari al Formez;

va rilevato il fatto alquanto singolare, che il suddetto monitoraggio non sia stato esteso anche ai comuni, che hanno comunque applicato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, procedendo alla risoluzione unilaterale del rapporto, nei confronti dei loro dipendenti;

come più volte segnalato con precedenti atti di sindacato ispettivo, l'applicazione delle succitate norme non ha avuto una uniforme applicazione, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 e ciò ha comportato l'attivazione di un elevato contenzioso contro le singole amministrazioni pubbliche;

va evidenziato l'assoluta mancanza di coerenza della norma prevista dal comma 11 dell'articolo 72, se si confronta con tutte le norme in materia previdenziale, approvate nel 2009, 2010 e 2011, che spostano anche fino a sei anni, l'accesso alla pensione per tutti, anche per coloro che avrebbero voluto invece mettersi a riposo -:

quando ritenga il Ministro interrogato di poter riferire i risultati della suddetta indagine, nonché se intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative normative per abrogare la disposizione richiamata che appare assolutamente incoerente con le politiche adottate dall'attuale Governo, in materia previdenziale. (4-14751)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 9 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 662
All'Interrogazione 4-14751 presentata da
MARIALUISA GNECCHI

Risposta. - Con l'interrogazione parlamentare in esame si chiede al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da riferire i risultati dell'indagine svolta dal dipartimento della funzione pubblica, con la collaborazione di Formez Pa, in ordine all'applicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come regolata ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, nonché di valutare l'opportunità di assumere iniziative normative per l'abrogazione della disposizione citata che appare non coerente con le politiche in materia previdenziale di recente adottate dal Governo.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, ha previsto che: «Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
La disposizione ha subito modifiche nel tempo. Con l'articolo 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009, il requisito della «anzianità massima contributiva» era stato sostituito da quello della «anzianità di servizio effettivo» di 40 anni. Questa disposizione è rimasta in vigore dal 20 marzo al 4 agosto 2009, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2009, che ha ricondotto definitivamente il requisito a quello della «anzianità massima contributiva» di 40 anni.
Sulla disposizione la presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica ha emanato due circolari, n. 10 del 20 ottobre 2008 e n. 4 del 16 settembre 2009.
L'applicazione della norma, inizialmente limitata al periodo 2009-2011, è stata prorogata al triennio 2012-2014 dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011.
Anche sulla scorta di un ordine del giorno parlamentare (n. 9/3638/109 del 29 luglio 2010), che ha impegnato il Governo a riferire alle Camere circa l'applicazione della norma, il dipartimento della funzione pubblica ha avviato nel mese di ottobre 2011 una rilevazione per raccogliere le informazioni relative a:

numero totale di lavoratori collocati a riposo ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, con specificazione del numero di uomini e del numero di donne interessati, e del rapporto percentuale tra quanti sono stati collocati a riposo ed il numero totale di dipendenti delle pubbliche amministrazioni consultate;

fasce d'età e genere dei dipendenti collocati a riposo;

qualifica rivestita dai dipendenti al momento del collocamento a riposo, distinguendo tra personale dirigenziale e non dirigenziale e, nell'ambito della dirigenza, tra prima e seconda fascia;

criteri generali adottati dalle amministrazione per il collocamento a riposo (in tal senso era stata data indicazione nella citata circolare n. 10 del 20 ottobre 2008);

esistenza di contenzioso sulla materia, stato del giudizio ed eventuali esiti.
I dati definitivi dell'indagine, che hanno tenuto conto anche delle risposte tardive, sono stati elaborati nel mese di marzo 2012. L'indagine è stata condotta presso le amministrazioni centrali dello Stato, le agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 ed i maggiori enti pubblici nazionali. Si è stimato opportuno almeno in questa fase operare una delimitazione soggettiva del campo di indagine sulle amministrazioni al fine di disporre di informazioni e dati in tempi ragionevoli, in modo da poter compiere delle valutazioni circa l'andamento dell'applicazione dell'istituto. In tal senso, quindi, si è valutato di non estendere il monitoraggio alle autonomie territoriali a causa del loro elevato numero e delle peculiarità organizzative e strumentali delle stesse; ciò avrebbe comportato un notevole allungamento dei tempi dovuto anche alla necessità di coinvolgere gli enti associativi rappresentativi.
Di seguito si espongono i principali dati emersi dal monitoraggio.
Su 25 amministrazioni invitate a partecipare, 22 hanno fornito i dati richiesti. Di queste, 14 hanno dichiarato di aver utilizzato l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto nel periodo 2009-2011. Non ha risposto l'Inpdap, a causa delle difficoltà derivate dalla attuale fase di accorpamento con l'Inps, mentre i Ministeri dell'interno e dell'ambiente hanno fornito dati parziali, per i quali non è stato possibile effettuare elaborazioni.
Dalla rilevazione effettuata risulta che negli anni tra il 2009 e il 2011 il personale che ha maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni è stato pari a 10.359 unità, di cui il 49 per cento nel 2009, il 24 per cento nel 2010 e il 27 per cento nel 2011. L'incidenza di tale personale sul complesso del personale in servizio è pari all'1,9 per cento nel 2009 e all'1,1 per cento nel 2011.
Complessivamente, le amministrazioni rispondenti hanno esercitato la facoltà di risoluzione unilaterale nei confronti di 2.289 dipendenti (pari a circa il 22 per cento del totale dei dipendenti potenzialmente interessati), per la maggior parte dei casi appartenenti all'agenzia delle entrate (1.219), al Ministero della difesa (647) e all'agenzia del territorio (288). Nel 90 per cento dei casi è stato interessato dalla risoluzione unilaterale del rapporto personale non dirigenziale: su 2.289 totali, solo 237 sono dirigenti, 66 di prima fascia e 171 di seconda fascia.
Con riferimento a genere ed età, le classi maggiormente interessate sono state quelle comprese tra 60-62 anni (37 per cento sia per gli uomini che per le donne) e 63-65 anni (rispettivamente 35 per cento per gli uomini e 32 per cento per le donne). L'incidenza per genere del provvedimento è pari allo 0,5 per cento per le donne e all'1.4 per cento per gli uomini.
L'incidenza della risoluzione unilaterale sulla riduzione complessiva del personale avvenuta nelle amministrazioni considerate dall'indagine nel triennio di riferimento è stata del 14,4 per cento. Se si analizza il dato riferito alle diverse qualifiche, si evidenzia che l'incidenza sale notevolmente con riferimento ai dirigenti di prima (64,1 per cento) e di seconda fascia (31,4 per cento).
Tra le amministrazioni rispondenti è risultato che 14 hanno adottato criteri generali di applicazione delle disposizioni sulla risoluzione unilaterale, come previsto nella circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 10 del 20 ottobre 2008. La più diffusa motivazione indicata dalle amministrazioni a supporto della risoluzione dei rapporti di lavoro è stata l'esigenza di razionalizzazione e di prevenire le situazioni di esubero (motivazione assunta da 8 amministrazioni).
Le amministrazioni che, a seguito della risoluzione unilaterale, hanno subito un contenzioso sono state 8, per un totale di 131 procedimenti. Tra queste, 65 hanno avuto un esito positivo per l'amministrazione, 34 un esito sfavorevole e 32 ancora nessun esito. Il contenzioso ha riguardato soprattutto l'agenzia delle entrate, con 66 cause.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale anche nel triennio 2012-2014, 7 amministrazioni hanno indicato di avere in programma, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di esercitare la facoltà di risoluzione; 4 amministrazioni (Ministero per i beni culturali, Inail, Presidenza del Consiglio dei ministri e agenzia industrie difesa) hanno segnalato il numero dei dipendenti da coinvolgere, per un totale di 678 unità, di cui 655 tra il personale non dirigenziale.
Ciò detto, l'analisi dei dati - per quanto riferiti ad un campione di amministrazioni - non pare far emergere situazioni di violazione della parità di genere e, d'altra parte, lo stato attuale del contenzioso depone per una situazione di favore per l'amministrazione.
Pertanto, gli esiti dell'indagine - non evidenziando situazioni preoccupanti o di grave disfunzione - non appaiono tali da giustificare un rinnovo della ricognizione con riferimento agli enti locali anche tenuto conto delle risorse a disposizione.
Certamente, l'istituto non appare del tutto in linea con i principi fondamentali ispiratori della riforma della previdenza, contenuti nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che - soprattutto per il settore privato - tendono a procrastinare l'uscita dal lavoro. Ed infatti non appena approvata la riforma pensionistica, il dipartimento della funzione pubblica ha avviato una riflessione circa l'opportunità di una sua abrogazione. Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 2 del 2012 adottata dal Dipartimento della funzione pubblica di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, e con l'Inps, l'articolo 24 citato non ha travolto la normativa in questione, prevedendo tuttavia un adeguamento ai nuovi requisiti pensionistici dei presupposti per la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. comma 20). La riflessione potrà essere approfondita anche a seguito dell'approvazione del disegno di legge sul mercato del lavoro nell'ambito degli strumenti finalizzati alla flessibilità in uscita. Ad ogni modo, occorre tener presente che, allo stato, l'applicazione generale dell'istituto ha carattere transitorio, essendo destinato a cessare nel 2014; la sua applicazione a regime è stata, invece, prevista nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come strumento per i casi in cui ricorrano situazioni di eccedenza o soprannumero di personale.
La risoluzione unilaterale è stata, altresì, prevista dal decreto-legge n. 98 del 2011. quale istituto applicabile per i casi e le procedure di liquidazione degli enti dissestati «anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni».
Pertanto, nella valutazione complessiva circa l'utilità e l'opportunità dello strumento - che in ogni caso dovrebbe essere utilizzato dalle amministrazioni secondo criteri generali prestabiliti, in linea con gli indirizzi del dipartimento della funzione pubblica - occorre tener conto della potenzialità di riequilibrio di situazioni soprannumerarie che coinvolgano personale ormai prossimo al pensionamento di vecchiaia.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.