ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14732

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 581 del 02/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: REGUZZONI MARCO GIOVANNI
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 02/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA 22/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/02/2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/02/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/02/2012
Stato iter:
31/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2012
GUERRA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 13/02/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/02/2012

SOLLECITO IL 23/05/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/07/2012

CONCLUSO IL 31/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14732
presentata da
MARCO GIOVANNI REGUZZONI
giovedì 2 febbraio 2012, seduta n.581

REGUZZONI e MONTAGNOLI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto un nuovo filone di «falsi invalidi»;
nel corso della notte fra il 31 gennaio 2012 e il 1° febbraio 2012 sono state arrestate 32 persone, tutte residenti nel quartiere di Poggioreale;
i reati contestati agli indagati sono: truffa aggravata ai danni dello Stato, contraffazione di pubblici sigilli e falso;
i 32 destinatari dei provvedimenti odierni avevano riscosso indebitamente pensioni d'invalidità e di accompagnamento causando un danno allo Stato di circa un milione di euro;
le investigazioni sul fenomeno illecito, fino a questo momento, hanno già portato all'arresto di 201 persone e al sequestro di beni per oltre 5 milioni di euro;
in base alle stime dell'OCSE la spesa per false pensioni di invalidità e assegni di accompagnamento è quantificabile in oltre dieci miliardi di euro l'anno;
detto malcostume dalle enormi proporzioni è frutto di anni di assistenzialismo e malaffare, alimenta la criminalità organizzata e sottrae risorse ai veri invalidi -:
se il Governo intenda proseguire nella lotta alle false pensioni di invalidità e quali misure concrete intenda attuare per far fronte a questa vera e propria piaga sociale;
se siano coinvolti nell'inchiesta medici che hanno rilasciato false dichiarazioni;
se e quali iniziative anche normative il Governo intenda attuare per incrementare le sanzioni attualmente previste nei confronti dei medici che rilasciano false attestazioni di invalidità.
(4-14732)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 31 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 674
All'Interrogazione 4-14732 presentata da
MARCO GIOVANNI REGUZZONI

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, con la quale si chiede di conoscere quali misure il Governo intenda adottare al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti, falsi invalidi, sulla base dei dati informativi trasmessi dall'Inps, si rende noto quanto segue.
L'articolo 80 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha attribuito all'istituto il compito di attuare, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
I controlli attuati dall'Inps sono stati finalizzati a verificare la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile.
In attuazione del citato articolo 80 del decreto-legge n. 112 del 2008, è stato emanato il decreto interministeriale 29 gennaio 2009 con cui sono stati dettati i criteri e le modalità di «realizzazione del piano straordinario di verifiche».
Il campionamento è stato basato sull'incidenza territoriale degli invalidi civili rispetto alla popolazione residente nelle varie province e sulla dinamica territoriale delle nuove liquidazioni di trattamenti a partire dagli anni più recenti. I criteri di campionamento prevedevano la considerazione dei beneficiari di prestazioni di invalidità di età compresa fra 18 e 78 anni, con esclusione delle persone affette dalle patologie di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007, dei soggetti titolari di prestazioni sospese, dei soggetti già inviati a visita o da inviare a visita sanitaria entro il 30 giugno 2010 oltre ai residenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano e della provincia di Aosta.
Successivamente, l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010, ha disposto che l'Inps, per il triennio 2010-2012, effettui in via aggiuntiva rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 per gli anni 2011 e 2012, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
Tali piani straordinari, tuttora in corso, hanno la finalità di verificare la persistenza o meno dello stato invalidante a distanza di tempo dalla originaria concessione del beneficio economico.
Conseguentemente, nei casi in cui il giudizio circa il possesso dei requisiti sanitari necessari per accedere alle prestazioni di invalidità civile non sia stato confermato, l'istituto ha disposto la sospensione e la successiva revoca della prestazione; qualora, invece, sia stata accertata una condizione di invalidità ridotta rispetto a quella che aveva dato luogo alla provvidenza, l'Inps ha rideterminato il trattamento in godimento.
Il giudizio medico-legale di permanenza, infatti, presuppone la continuità nel tempo di un complesso menomativo secondo un criterio di ragionevole certezza o, quantomeno di elevata probabilità, che non esclude tuttavia l'ipotesi di miglioramenti o aggravamenti del quadro clinico.
Proprio in virtù di ciò, è stato introdotto in ambito previdenziale e assistenziale, l'istituto della revisione, che consente una valutazione delle patologie esistenti e che possono evolversi nel tempo, sia nel senso di un aggravamento che di un'attenuazione dello stato invalidante.
Si evidenzia che in sede di revisione di una prestazione concessa in seguito all'espletamento di un accertamento sanitario, la valutazione medico-legale deve essere condotta con esclusivo riferimento alla situazione esistente al momento della verifica, non rilevando la situazione pregressa, se non per accertare un miglioramento o un peggioramento dello stato di salute.
Alla luce di ciò, i giudizi che non confermano la permanenza dei requisiti sanitari nel corso dei piani straordinari di verifica degli ultimi anni, non possono essere assimilati in modo automatico a casi di «false invalidità». Queste ultime infatti, derivano da una diagnosi dolosamente modificata al fine di condizionare la quantificazione dell'incidenza invalidante ovvero per attestare una patologia nella realtà non esistente e i relativi accertamenti sono rimessi alle competenze dell'Autorità giudiziaria.
L'Inps ha reso noto, in proposito, di aver previsto una procedura informatica per la gestione e il monitoraggio di tutte le fasi dell'iter di concessione dei benefici economici legati all'invalidità civile. Tale innovazione costituisce anche un valido strumento per il contrasto delle falsificazioni di atti che possono realizzarsi con maggiore facilità laddove la gestione della documentazione sanitaria o amministrativa avvenga in forma cartacea.
Con riferimento, poi, alle sanzioni nei confronti del medico che rilasci false attestazioni di invalidità, si fa presente che l'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha già previsto un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso l'applicazione, ai casi di specie, delle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 55-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.
In tali casi, inoltre, il medico è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al trattamento economico corrisposto a titolo di invalidità civile per il periodo in cui è stato goduto dal beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Ferma, poi, la responsabilità disciplinare, il medico è soggetto anche all'eventuale azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Cecilia Guerra.