ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14688

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 579 del 31/01/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/02030
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 31/01/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 31/01/2012
Stato iter:
26/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/04/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14688
presentata da
ANTONIO BORGHESI
martedì 31 gennaio 2012, seduta n.579

BORGHESI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:


l'articolo 9, primo comma, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introduce la possibilità dell'utilizzazione degli idonei nei concorsi pubblici da parte di altre amministrazioni, affermando testualmente che: «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione»;


la possibilità di procedere all'utilizzazione di idonei in concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici si configura come una rilevante economia di spesa in tema di assunzione di personale, evitando il ricorso all'indizione di nuove procedure di reclutamento con il relativo aggravio in termini di costi e di tempi per l'entrata in servizio del nuovo personale a copertura dei posti vacanti;


in materia, da ultimo, l'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto milleproroghe) ha previsto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2012 dell'efficacia delle graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 31 dicembre 2005, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;


a distanza di circa nove anni dall'entrata in vigore della citata previsione della legge 16 gennaio 2003, n. 3, non si è ancora provveduto all'adozione del regolamento disciplinante i termini e le modalità per consentire in concreto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di coprire i posti vacanti utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto, impedendo così l'implementazione di una norma che consente un significativo contenimento della spesa per l'assunzione del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, vieppiù nell'attuale congiuntura economica -:


se il Ministro interrogato intenda sollecitamente provvedere all'adozione del citato regolamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, onde consentire la piena operatività della norma di utilizzo delle graduatorie degli idonei per la copertura dei posti disponibili in amministrazioni diverse da quelle che le hanno approvate, nell'ambito dei comparti Ministeri ed enti pubblici non economici;


se e quali iniziative intenda assumere al fine di estendere anche alle amministrazioni dei restanti comparti di contrattazione, quali da ultimo risultano dal contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione dell'11 giugno 2007, la citata possibilità di utilizzo degli idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici in amministrazioni diverse da quelle che le hanno approvate ai fini della copertura dei posti vacanti. (4-14688)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-14688 presentata da
ANTONIO BORGHESI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, con la quale l'interrogante chiede al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare coloro che sono risultati «idonei» in concorsi pubblici da parte di amministrazioni diverse da quelle che hanno indetto il relativo bando, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, è d'uopo segnalare che la disciplina concernente la vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici è recata dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La norma citata, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 e successivamente modificata dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione». Si tratta di una regola generale motivata da fondamentali esigenze di certezza del diritto nonché dalla necessità di assicurare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di rinnovare le procedure di reclutamento al fine di acquisire le migliori risorse umane.
Come rilevato dall'interrogante, sono state previste in più occasioni norme di proroga a tale precetto di portata generale; ciò in considerazione di esigenze eccezionali di reclutamento non altrimenti fronteggiabili, viste le stringenti limitazioni poste alle assunzioni dalle leggi finanziarie degli ultimi anni con riferimento al cosiddetto «turn-over», nonché gli impegni assunti in sede europea al fine del contenimento della spesa per il personale pubblico.
Al riguardo, occorre, tuttavia sottolineare che, come confermato da consolidata giurisprudenza, le norme di «ultra-attività» delle graduatorie non creano di per sé un obbligo dell'amministrazione di coprire i posti liberi e un corrispondente diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione. Una diversa interpretazione delle norme sulla «ultra-attività» delle graduatorie di concorso si esporrebbe alla denuncia d'illegittimità costituzionale per violazione del principio di buona ed efficiente amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione: il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, risponde a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse del soggetto risultato idoneo, riguardando, piuttosto, l'interesse generale alla corretta gestione della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche devono, infatti, organizzarsi in funzione del servizio pubblico ad esse affidato, che deve essere svolto al minor costo compatibile col miglior risultato.
Fatte queste debite precisazioni, occorre segnalare, ciononostante, che la situazione rappresentata dall'interrogante configura una problematica assai importante e cogente che grava sul sistema assunzionale alle dipendenze della Pubblica amministrazione.
Difatti, sono migliaia i giovani che, vincitori di un concorso pubblico, attendono da tempo di essere assunti nell'organico dell'amministrazione che ha bandito il relativo concorso. Tale situazione, che riguarda tutti i comparti della pubblica amministrazione, è sicuramente resa ancor più difficile dalle reiterate disposizioni concernenti il cosiddetto «turn over». In tal senso il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, all'articolo 66 - in una logica di riduzione del personale pubblico - l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di contenere le assunzioni dimezzando le percentuali previste dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Con l'articolo 74 dello stesso decreto si è, poi, stabilito per tutte le amministrazioni statali un ridimensionino degli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, con conseguente riduzione delle dotazioni organiche: al tempo stesso alle amministrazioni inadempienti è l'atto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Tali disposizioni, con provvedimenti successivi, sono state poi ulteriormente prorogate fino al 2013.
Sul tema oggetto del presente atto di sindacato ispettivo è, altresì, da segnalare un progetto di legge di iniziativa parlamentare attualmente in discussione presso la XI Commissione lavoro della Camera dei deputati. Si tratta dell'atto Camera 4116, recante - «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi», il cui testo - adottato il 25 gennaio scorso a seguito dei lavori di un comitato ristretto - è la risultante dell'unificazione di alcune proposte di legge presentate da parlamentari appartenenti ai gruppi PD (onorevole Damiano atto Camera 4116) PdL (onorevole Cazzola AC 4366) e IdV (onorevole Di Pietro atto Camera 4455).
Il provvedimento in questione, intervenendo sulla questione dei vincitori di concorso non assunti, prevede che per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzino, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato quando si tratti di assumere pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Inoltre, qualora le amministrazioni non dispongano di proprie graduatorie utili, potranno attingere alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato (articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001), fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato.
Si stabilisce, altresì, la proroga al 31 dicembre 2014 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003. Lo stesso testo, al comma 2 dell'articolo 1, prescrive che le amministrazioni pubbliche provvedano alle assunzioni di personale a tempo indeterminato attraverso il reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità.
Solo per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.
Al comma è poi prevista, entro il 31 dicembre 2013, la trasmissione alle Camere di una relazione, predisposta dal dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base della presente disposizioni.
I commi 4 e 5 dispongono, poi, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca con più di 200 dipendenti), con esclusione di specifiche professionalità, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità.
È data poi facoltà alle regioni e agli enti locali di aderire alla suddetta ricognizione e, in caso di adesione, i medesimi enti hanno l'obbligo di attingere alle relative graduatorie per il proprio fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, è garantita dal dipartimento della funzione pubblica - mediante pubblicazione sui proprio sito istituzionale - la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
Infine, vengono modificati i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso della scuola superiore della pubblica amministrazione per l'accesso alla qualifica di dirigente.
In conclusione, l'attuale testo, frutto di una positiva convergenza tra i diversi gruppi parlamentari, è ampiamente condiviso dal Governo: difatti, si ritiene che il medesimo - in quanto volto a rendere «effettivi» i concorsi pubblici già svolti che abbiano graduatorie ancora aperte, a prevedere l'introduzione «a regime» di un diverso sistema di reclutamento basato su concorsi unici per qualifiche comuni, nonché a garantire, al contempo, la tutela degli idonei - possa configurarsi come un utile e proficuo strumento ai lini del superamento delle istanze formulate dall'interrogante e in tal senso se ne auspica una rapida approvazione.


Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.