ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14670

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 578 del 30/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/01/2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/01/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 13/02/2012
Stato iter:
11/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 13/02/2012

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/12/2012

CONCLUSO IL 11/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14670
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 30 gennaio 2012, seduta n.578

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:

al riordino della normativa sull'ordinamento militare il legislatore ha proceduto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 che ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa previgente;

il comma 14 del citato articolo 14 ha previsto l'adozione, entro il 16 dicembre 2009, di decreti legislativi volti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, con la conseguente abrogazione generalizzata della restante legislazione a decorrere dal 16 dicembre 2010;

il preambolo del decreto legislativo n. 66 richiama l'articolo 14, commi 14, 15 e 22. Il comma 22 prevede un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di trenta giorni previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal medesimo articolo 14, cioè nei trenta giorni precedenti il 16 dicembre 2009. Nel caso di specie, il termine per l'espressione del parere scadeva il 14 gennaio 2010 in quanto lo schema è stato assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione il 15 dicembre;

l'articolo 76 della Costituzione afferma che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;

occorre osservare che la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 14 recita che:

a) i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione;

b) l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza;

la legge 28 novembre 2005, n. 246, articolo 14, comma 22, ultimo periodo, stabilisce che «Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni»;

il Governo, quindi, investito della funzione legislativa, dovrà sempre rispettare il dettato dell'articolo 76 della Costituzione e le indicazioni contenute nella legge delega;

nel caso specifico della legge n. 246 del 2005, il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti legislativi di cui alla delega nel termine di ventiquattro mesi, a far data dal 16 dicembre 2007;

nel testo di legge, come detto, è però fatta salva la possibilità di una proroga, laddove «il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, [...]». Termine coincidente - per quanto sopra - con il giorno 16 dicembre 2009;

a norma di legge, per aversi la proroga, lo schema di decreto avrebbe dovuto essere trasmesso alla Commissione, per il richiesto parere, entro la data ultima del 17 novembre 2009. In tal modo il termine di trenta giorni a disposizione della Commissione per l'espressione del richiesto parere sarebbe venuto a scadere il 16 dicembre 2009, data ultima per l'adozione del decreto legislativo. In tale caso il Governo avrebbe avuto diritto alla proroga di ulteriori tre mesi (legge n. 246 del 2005, articolo 14, comma 22, ultimo periodo);

in tema di limiti temporali concessi al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184 del 10 dicembre 1981, ha avuto modo di osservare che «tale esercizio deve ritenersi completato con la emanazione del provvedimento legislativo, rispetto alla quale la successiva pubblicazione rappresenta condizione di efficacia e non di requisito di validità» con ciò affermando senza possibilità di equivoci che, in ogni caso, affinché il termine previsto nella legge delega sia rispettato, il decreto legislativo deve, in ogni caso, essere emanato nel medesimo termine;

la questione è stata affrontata, dal giudice delle leggi, in altra risalente pronuncia (sentenza 6 dicembre 1963, n. 163, cui si rimanda per l'integrale lettura) laddove il supremo consesso, nel ritenere non necessaria l'indicazione, nella legge delega, di una data specifica per l'emanazione dei decreti legislativi, al fine del rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, ha comunque ritenuto che «valida prefissione vi sia quando, come nella specie, il dies a quo sia fatto coincidere con la data di entrata in vigore della legge di delegazione». Ugualmente certo è però che, allorquando si adotti un tale criterio di determinazione, debba esigersi un rigoroso adempimento dell'obbligo, imposto al potere esecutivo dall'articolo 73 della Costituzione, di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge medesima subito dopo che sia intervenuta la promulgazione, senza altro indugio oltre quello richiesto dall'espletamento delle attività materiali necessarie per la pubblicazione. Se altrimenti si ritenesse l'esercizio della funzione delegata non risulterebbe più limitata al tempo stabilito dal legislatore, come prescrive il citato articolo 76, ma prolungabile ad arbitrio dell'organo cui è affidato l'esercizio stesso.»;

in particolare, circa le sanzioni conseguenti all'inosservanza dei termini stabiliti con legge delega, seppure circa un caso diverso, si legge il seguente principio di diritto, ad avviso di chi scrive valido per la presente fattispecie: «l'arbitrario ritardo interposto per la pubblicazione della legge delegante, quando abbia per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di là dei limiti temporali stabiliti dalla legge delegante con riferimento alla data della propria entrata in vigore, non può non importare l'invalidità del decreto medesimo»;

in conclusione il Governo ha inviato lo schema di decreto legislativo ben oltre la data ultima del 17 novembre 2009, il cui rispetto avrebbe consentito di godere della proroga di ulteriori 90 giorni per l'adozione del provvedimento finale. In tal caso, infatti (si torna a ripetere) il termine di giorni trenta sarebbe scaduto nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l'adozione del decreto legislativo in argomento. Ma così non è stato e, peraltro, per quanto noto agli interroganti, il legislatore, perito il termine originario, non ha concesso al Governo ulteriori proroghe;

il ritardo, pertanto, ha comportato lo spirare del termine originario di ventiquattro mesi, per l'emanazione del decreto legislativo, decorrente dallo spirare del termine di pari durata stabilito dal comma 12 del medesimo articolo 14 della legge n. 246 del 2005, entrata in vigore il 16 dicembre 2005;

conseguentemente, ad avviso degli interroganti, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarebbe affetto da vizio di incostituzionalità perché adottato oltre il termine per l'esercizio della delega disposta con il cosiddetto taglia leggi (legge n. 246 del 2005);

consta agli interroganti che nei giorni scorsi, presso un ente del Ministero della difesa sia stato presentato un ricorso avverso una sanzione disciplinare comminata ai sensi del citato codice. Nell'ipotesi di una eventuale prosecuzione del contenzioso amministrativo nella sede giurisdizionale non potrebbe - per quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale - escludersi dichiarazione di illegittimità costituzionale del codice dell'ordinamento militare, con l'effetto che la cessazione dell'efficacia della norma opererebbe ex tunc, travolgendo quindi tutti gli effetti giuridici sorti nel vigore della norma dichiarata incostituzionale, con la sola esclusione di quelli stabilizzati in via definitiva -:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in relazione a quanto riportato in premessa e se e quali immediate iniziative intenderà adottare in merito. (4-14670)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 11 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 732
All'Interrogazione 4-14670 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Con l'atto in esame l'interrogante, dopo aver asserito che «il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarebbe affetto da vizio di incostituzionalità», chiede «quali orientamenti il Governo intenda esprimere» e «quali immediate iniziative intenda adottare in merito».
In disparte le pertinenti e alternative conclusioni cui si ritiene di poter pervenire nel merito della interpretazione proposta, attraverso una differente disamina ermeneutica della citata norma, da fondarsi soprattutto su princìpi universalmente riconosciuti di ragionevolezza, economicità e salvaguardia di interessi pubblicistici, si evidenzia che in ogni caso una siffatta problematica è riconducibile ad un contesto procedimentale teso ad un eventuale pronunciamento della Corte costituzionale, per il quale sono legittimati ad agire soggetti portatori di interessi diversi dal Governo.
In ragione di quanto precede, questo Dicastero, delegato a fornire la presente risposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene non doversi adottare alcuna iniziativa in merito, essendo allo stato pacificamente «fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare» il decreto legislativo di cui si tratta.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.