ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14630

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 576 del 25/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: PIFFARI SERGIO MICHELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 25/01/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/01/2012
Stato iter:
01/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2012
BALDUZZI RENATO MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2012

CONCLUSO IL 01/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14630
presentata da
SERGIO MICHELE PIFFARI
mercoledì 25 gennaio 2012, seduta n.576

PIFFARI e CIMADORO. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

da un articolo apparso sul quotidiano Il fatto quotidiano del 5 ottobre 2010, si apprende che in Italia sono stati «ottantamila i morti o ammalati per trasfusioni di sangue infetto negli ultimi 30 anni. Di questi solo 409 sono le vittime accertate e appena 700 quelli che hanno ottenuto un risarcimento e altre cinquemila persone attendono i soldi dallo Stato;

l'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevedeva uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti danneggiati e che hanno instaurato azioni di risarcimento danni, tuttora pendenti;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 2, comma 361, autorizzava una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, per le suddette transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;

la medesima legge, al successivo comma 362, prevedeva l'adozione di un decreto del ministro della salute, in cui fossero fissati, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, i criteri in base ai quali dovevano essere definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361;

nel gennaio 2008 la sentenza 581 della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, pur stabilendo in cinque anni il termine per cui il reato viene estinto, imputa senza mezzi termini al ministero della salute la responsabilità diretta per «omessa vigilanza della tracciabilità del sangue»;

il reato viene trasformato, prima dal Gup di Trento nel 2002, Giorgio Flaim, e poi nel 2007 dal Gip di Napoli, Maria V. De Simone, da «omessa vigilanza della tracciabilità del sangue» in «epidemia colposa», rimodulata sotto la dicitura «omicidio colposo plurimo aggravato», per il quale reato la prescrizione va da 5 a 15 anni, restituendo di fatto il diritto di risarcimento alle vittime;

in data 28 aprile 2009 è stato emanato, dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il decreto ministeriale n. 132, che determina i criteri per la stipula delle transazioni con soggetti danneggiati che abbiano instaurato, anteriormente al 1o gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

a seguito della circolare ministeriale 20 ottobre 2009, n. 28, sono state presentate oltre settemila domande di adesione alla procedura transattiva proposta dal ministero della salute da parte dei cittadini cui sono stati riconosciuti danni da trasfusioni infette o da vaccinazione obbligatoria;

detta circolare prevedeva che la presentazione delle domande dovesse compiersi entro 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 ottobre 2009. Pertanto, il termine è ampiamente trascorso;

vista la complessità dell'operazione, come comunicato dallo stesso ministro interrogato, la data della stipula dei primi atti transattivi prevista a partire dal mese di dicembre 2010;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, in merito alla rivalutazione indennizzo ex legge 210 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 2010, con il quale si negava la rivalutazione degli indennizzi con decorrenza retroattiva, congelando gli importi al 1992;

la succitata decisione consente di procedere per ottenere la rivalutazione integrale dell'indennizzo di cui alla legge 210/1992 -:

per coloro che rischiano l'esclusione per prescrizione del reato, se non ritengano doveroso assumere in tempi brevi iniziative normative che consentano il riconoscimento del giusto risarcimento, rifinanziando l'apposito fondo, nel rispetto del diritto costituzionale alla tutela della salute, senza discriminazione per alcuno e nel pieno adempimento del proprio compito istituzionale;

come, i Ministri interrogati, abbiano intenzione di affrontare la questione relativa alla rivalutazione degli indennizzi e se non ritengano anche definire, in modo certo, tempi e modalità di risarcimento delle migliaia di vittime di una delle più tristi e terribili pagine di mala sanità in Italia. (4-14630)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 1 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 675
All'Interrogazione 4-14630 presentata da
SERGIO MICHELE PIFFARI

Risposta. - Si precisa che a seguito della sentenza n. 293 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122» il Ministero della salute ha provveduto ad informare il competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze circa la necessità di procedere, in tempi brevi, all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio dei soggetti beneficiari della legge n. 210 del 1992 di competenza statale, erogato a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale dal prossimo rateo bimestrale.
Con riferimento agli indennizzi vitalizi erogati dalle regioni, alle quali sono state trasferite le competenze in materia di indennizzi ex lege n. 210 del 1992 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 e con l'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, è in corso la necessaria interlocuzione con la finalità di garantire uniformità di trattamento.
Per quanto riguarda la procedura transattiva di cui all'articolo 33 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di risarcimento danni, questo Ministero sta procedendo secondo quanto previsto dal regolamento approvato con decreto ministeriale del 28 aprile 2009, n. 132 e dalla circolare 20 ottobre 2009, n. 28.

Il Ministro della salute: Renato Balduzzi.