ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14476

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 569 del 12/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI STANISLAO AUGUSTO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 12/01/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 12/01/2012
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14476
presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO
giovedì 12 gennaio 2012, seduta n.569

DI STANISLAO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

il militare Cosimo Cassano è stato arruolato in data 28 ottobre 1999 nella Marina militare quale volontario in ferma breve triennale; ammesso alla rafferma per ulteriori due anni e poi risultato vincitore di concorso per il servizio permanente effettivo, prestò da ultimo servizio quale sottocapo «SPP/CNA-L/5», presso la caserma Paolucci di Roma - ufficio automobilistico;

il giorno 9 ottobre 2002 il militare mentre si trovava nella caserma Paolucci, a causa del pavimento scivoloso cadde a terra battendo la testa contro la maniglia metallica di una porta. Alzatosi poco dopo in piedi accusò un intenso dolore alla testa accompagnato da conati di vomito che continuarono a persistere e un'amnesia che regredì nel giro di un'ora fino a scomparire;

a causa di gravi motivi di salute del genitore, il militare fu costretto a partire subito dopo per Lecce. Durante il viaggio i dolori alla testa si accentuarono costringendolo, una volta giunto a destinazione, a restare a letto per i successivi 4 giorni. Il 13 ottobre ripartì per Roma con l'intento di riprendere servizio, ma all'arrivo fu ricoverato all'ospedale S. Pertini al reparto neuro-chirurgico per un'emorragia cerebrale. Il giorno dopo fu operato d'urgenza;

il signor Cassano dopo mesi di degenza in ospedali e in centri di riabilitazioni specializzati, fu dapprima ritenuto temporaneamente non idoneo al servizio e successivamente non idoneo al proseguimento del servizio quale volontario in ferma breve;

la patologia riscontrata fu «emiparesi facio-brachio-crurale sinistra quale esito emorragia in parietale destra evacuata chirurgicamente in altra sede»;

con decreto 10 agosto 2004 n. 1209/04 il vice direttore generale della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa non riconobbe l'infermità come dipendente da causa di servizio;

considerato che l'infermità del militare si è verificata nella condizione di «in permanenza di servizio», dovevano essere attribuiti i risarcimenti/indennizzi previsti dalla legge 308 del 1981 all'epoca dei fatti in vigore, tra cui la «speciale elargizione» -:

quali siano i criteri per l'attribuzione delle provvidenze economiche in relazione ad infortuni come quello di cui in premessa e se esistano casi analoghi a quello descritto.(4-14476)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-14476 presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO

Risposta. - Le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1981, n. 308, attualmente abrogate a seguito del riassetto del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indicavano le diverse condizioni per l'attribuzione di vari benefici (pensione privilegiata ordinaria, equo indennizzo, speciale elargizione) a favore di militari di leva e di carriera infortunati o caduti in servizio.
In particolare, per quanto concerne la corresponsione della speciale elargizione, gli articoli 5 e 6 della legge n. 308 del 1981 attribuivano tale beneficio, in misura e a condizioni diverse, ai familiari superstiti dei militari che risultavano:

«caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso» (articolo 5);

«deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio» (articolo 6, commi 1 e 2);

«deceduti durante il periodo di servizio» (articolo 6, comma 3), fatta eccezione per i casi di eventi dannosi occorsi a carico di militari «in licenza, in permesso e..... che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione» (articolo 1, ultimo periodo).
Quanto ai presupposti soggettivi, nei primi due casi, il diritto alla speciale elargizione sorgeva in caso di evento dannoso occorso a carico di militari di leva o richiamati, di allievi delle scuole militari o di militari volontari o trattenuti, nonché di militari in servizio permanente o di complemento.
Nel terzo caso, il beneficio economico era, invece, attribuito in caso di evento dannoso occorso a carico di militari di leva o richiamati, di allievi delle scuole militari o di militari volontari o trattenuti (con esclusione, pertanto, dei militari in servizio permanente e di complemento).
È evidente, quindi, come la speciale elargizione fosse preclusa ai militari che subivano una menomazione dell'integrità fisica, come nel caso del Sottocapo in congedo della Marina militare italiana - cui fa riferimento interrogante - cui è stata negata la speciale elargizione e, fosse, invece, prevista, unicamente a favore dei superstiti dei militari deceduti.
Fatta questa premessa, nel sottolineare la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dalla competente direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, si sottolinea che l'Amministrazione non può prescindere dal parere del comitato di verifica per le cause di servizio.
In particolare, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, in tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio dei pubblici dipendenti, è stato affidato a un solo organo, il comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di pronunciarsi sulla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità o lesione da cui è affetto il soggetto.
Il parere del comitato - istituito e operante alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze e la cui attività, quindi, è posta al di fuori delle attribuzioni istituzionali della Difesa - è vincolante per l'Amministrazione che ha soltanto la facoltà di richiedere un riesame dello stesso, qualora ne ravvisi le ragioni; preciso che, nel caso in cui il comitato, anche in sede di riesame, dovesse esprimersi negativamente, l'Amministrazione non può che conformarsi a tale parere.
Per quanto attiene, poi, al provvedimento n. 1209 del 2004, con il quale «il vice direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa non riconobbe l'infermità come dipendente da causa di servizio», l'Amministrazione non ha fatto altro che attenersi al parere vincolante e obbligatorio espresso dal comitato di verifica per le cause di servizio, il quale ha negato che la patologia sofferta dal militare fosse riconducibile a causa di servizio.
Successivamente, l'interessato, avverso tale decreto di diniego, ha proposto ricorso al TAR Puglia che, con sentenza n. 3146 del 2007 ha accolto il ricorso per difetto istruttorio e annullato il decreto impugnato.
L'Amministrazione ha, quindi, effettuato una nuova istruttoria, chiedendo il riesame del parere al comitato che, in data 22 luglio 2008, ha confermato il precedente parere negativo e, conseguentemente, è stato emesso il decreto n. 1441/N in data 22 settembre 2008, con cui è stata nuovamente decretata la «non dipendenza da causa di servizio».
Avverso tale provvedimento, il militare ha proposto un altro ricorso al menzionato TAR Puglia che, in data 30 ottobre 2009, con sentenza n. 2369, ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza, lo stesso ha proposto appello al Consiglio di Stato del quale, allo stato attuale, si è in attesa di conoscere le decisioni che adotterà al riguardo.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.