ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14393

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 567 del 10/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 09/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 09/01/2012
FORMISANO ANIELLO ITALIA DEI VALORI 09/01/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/01/2012
Stato iter:
24/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2012

CONCLUSO IL 24/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14393
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
martedì 10 gennaio 2012, seduta n.567

ZAZZERA, PALADINI e ANIELLO FORMISANO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12355 del 20 maggio 2010 ha affermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40 n. 5 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia a requisiti normali che ridotti;

l'articolo 40 del citato regio decreto-legge dispone che «Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (...) il personale artistico, teatrale e cinematografico»;

la definizione di personale artistico è riportata dall'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924, secondo il quale «Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, (...) tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica»;

la stessa sentenza ha altresì stabilito il principio per cui l'effettivo versamento del contributo contro la disoccupazione da parte del lavoratore non è presupposto costitutivo del diritto all'indennità qualora detto contributo sia dovuto;

in conseguenza di tale sentenza, la circolare INPS n. 105 del 5 agosto 2011 ha escluso dal diritto all'indennità di disoccupazione tutte le figure artistiche dei lavoratori dello spettacolo, anche assunti come lavoratori dipendenti, riconoscendo l'indennità solo alle figure tecniche e amministrative;

la Costituzione italiana riconosce il diritto di tutti i lavoratori ad essere assicurati contro la disoccupazione involontaria (articolo 38 secondo comma: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»);

come affermato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 7 giugno 2007: «nessun artista è totalmente al riparo dalla precarietà in nessuna fase del suo percorso professionale», e che «la natura aleatoria e talvolta incerta della professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura»;

il Parlamento europeo, nella proposta di risoluzione del 25 febbraio 1999, invita gli Stati membri a «garantire una protezione sociale adeguata che permetta agli artisti di essere assicurati durante i periodi in cui non percepiscono alcuna retribuzione» -:

se alla luce delle considerazioni svolte, il Governo non ritenga opportuno promuovere l'abrogazione dell'articolo 40, primo comma, numero 5, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dell'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, risolvendo in tal modo l'ingiusta, confusa e controproducente situazione in atto. (4-14393)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 24 maggio 2012
nell'allegato B della seduta n. 638
All'Interrogazione 4-14393 presentata da
PIERFELICE ZAZZERA

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, inerente l'esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, si rappresenta quanto segue.
L'istituto dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria trova la sua fonte primaria nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155) nonché dal regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.
In particolare, l'articolo 37 del regio decreto legge n. 1827 del 1935 dispone, in via generale, l'obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati.
Tuttavia, il legislatore ha previsto un limite alla platea dei soggetti assicurati, escludendo dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati tra i quali il personale artistico, teatrale e cinematografico (articolo 40, n. 5, del regio decreto legge n. 1827 del 1935).
Al riguardo, l'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924 ha fornito una definizione di personale artistico, teatrale e cinematografico secondo cui non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico agli effetti dell'articolo 2, n. 5, del regio decreto n. 3158 del 1923 (successivamente recepito nell'articolo 40 n. 5 del regio decreto legge n. 1827 del 1935) tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.
Di conseguenza, secondo la normativa sopra richiamata, nell'ampia qualificazione di lavoratori dello spettacolo rientrano:

i lavoratori subordinati soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria che prestano la propria opera che non richiede una preparazione «tecnica, culturale o artistica»;

i lavoratori che, seppure subordinati, sono esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in quanto appartenenti alla categoria del «personale artistico, teatrale e cinematografico».
Tale distinzione è stata altresì confermata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 12355 del 20 maggio 2010, ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40 del regio decreto 1827 del 1935 deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
In linea con la normativa sopra citata, e conformemente all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte, l'Inps ha fornito istruzioni con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, contenente in allegato un elenco, fornito dall'Enpals, delle categorie professionali da annoverare nell'ambito del personale artistico, teatrale e cinematografico per il quale è escluso l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Detto elenco è stato successivamente aggiornato a seguito di ulteriori approfondimenti con circolare Inps n. 22 del 13 febbraio 2012 che, nel fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni, ha esteso la tutela della disoccupazione ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo (aiuti registi, assistenti coreografi, generici figuranti e comparse, suggeritori del coro, eccetera).
Tanto premesso, occorre precisare che la questione rappresentata dall'interrogante è stata oggetto di attenzione da parte del Governo che, nell'ambito del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», recentemente presentato al Parlamento, ha proposto il riordino delle tutele in caso di perdita involontaria dell'occupazione, estendendo la nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) anche al personale artistico, teatrale e cinematografico. A tal fine è stata disposta l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.