ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14345

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 565 del 22/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI STANISLAO AUGUSTO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/12/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 22/12/2011
Stato iter:
02/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/08/2012

CONCLUSO IL 02/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14345
presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO
giovedì 22 dicembre 2011, seduta n.565

DI STANISLAO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

in data 21 dicembre 2011 l'Anavafaf, l'Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti, ha scritto una lettera indirizzata ai Presidenti delle Commissioni difesa Camera e Senato, onorevole Cirielli e senatore Cantoni, al Ministro della difesa, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente e ai componenti della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito avente come oggetto i risarcimenti erroneamente negati al personale militare infortunatosi;

nella lettera si riportano recenti casi di diniego del risarcimento evidenziando gravissimi errori. Vengono presi in considerazione i casi dei militari Antonio Vargiu (poligono di Salto di Quirra), Cardia (poligono di Quirra), Ariu (civile addetto alla riparazione sagome-bersaglio nel poligono di Capo Frasca), i militari Serra e Faedda (poligono di Capo Frasca) e i soldati Melis e Porru (impiegati in missioni all'estero);

questo personale aveva svolto attività di vigilanza di vario tipo e quindi rientrava nelle categorie delle «vittime del dovere», inoltre, si tratta di personale ammalatosi di tumore rientrando nei casi da risarcire stabiliti. Tutto questo a norma delle leggi n. 308 del 1981, n. 466 del 1980, decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, tutte in vigore all'epoca dei fatti;

i militari Melis e Porru vennero inizialmente esclusi dai risarcimenti perché volontari e non di leva, anni dopo verme riconosciuto l'errore inviando un bonifico di 200.000 euro ai parenti. Il tribunale civile di Cagliari ha ora riconosciuto per il militare Melis un risarcimento di 500.000 euro. Per un altro caso, quello del maresciallo Diana, si è giunti ad una transazione di 900.000 euro. Per il caso Porru ancora non si è giunti a conclusione e la lista è drammaticamente lunga;

risultano, pertanto, evidenti una serie di errori e di disparità, una gestione poco chiara e valutazioni approssimative circa i risarcimenti spettanti al personale -:

se il Governo intenda rispondere al presidente dell'associazione e se non ritenga di dover fare chiarezza anche con riferimento alle precise responsabilità circa i fatti citati in premessa. (4-14345)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 2 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 676
All'Interrogazione 4-14345 presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO

Risposta. - I provvedimenti di diniego sono emanati dall'Amministrazione in conformità al parere negativo reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio circa la non dipendenza e la non riconducibilità della patologia sofferta dagli interessati alle particolari condizioni ambientali od operative.
In particolare:

l'articolo 603 del codice dell'ordinamento militare prevede che venga attribuito un indennizzo, a seguito del riconoscimento della causa di servizio, a diverse categorie di beneficiari, tra i quali anche il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro, per infermità o patologie tumorali contratte a seguito di particolari condizioni ambientali od operative;

il relativo regolamento di attuazione di cui agli articoli da 1078 a 1084 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante «Testo Unico norme regolamentari in materia di ordinamento militare», nei quali è stato riassettato il decreto del Presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 37, all'articolo 1081, comma 1, coerentemente alla norma primaria stabilisce che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, ivi comprese quelle letali, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante regolamento dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio dei pubblici dipendenti. Inoltre, al fine di consentire al comitato una valutazione delle particolari condizioni ambientali e operative in cui l'istante ha operato attraverso il parere di esperti qualificati, il 6o comma dello stesso articolo 1081 prescrive che per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dell'indennizzo, il comitato è integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.
Ai sensi del combinato disposto ex articoli 11 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, il parere del comitato - istituito ed operante alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze - è vincolante per l'amministrazione che ha soltanto la facoltà di richiedere un riesame, qualora ne ravvisi le ragioni; preciso che, nel caso in cui il comitato, anche in sede di riesame, dovesse esprimersi negativamente, l'amministrazione non può che conformarsi a tale parere.
L'amministrazione, quindi, in ossequio alle disposizioni vigenti, non solo ha l'obbligo di chiedere al comitato - la cui attività, ribadisco, è posta al di fuori delle attribuzioni istituzionali della difesa - il parere sulla dipendenza e sulla riconducibilità alle particolari condizioni ambientali od operative dell'infermità da cui è affetto il soggetto, ma anche di attenersi al parere stesso.
Per quanto concerne, poi, la possibilità che i militari menzionati nell'atto in titolo possano, per aver svolto in genere attività di vigilanza, qualificarsi «vittime del dovere», si evidenzia che l'articolo 1, comma 563 della legge n. 266 del 2005 pone quale tassativo presupposto che l'invalidità permanente ovvero il decesso siano «... per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nella vigilanza ed infrastrutture civili e militari».
In buona sostanza, occorre che vi sia un diretto collegamento tra la lesione e l'evento, necessariamente di natura traumatica: nessuno dei casi in questione rientra in tale fattispecie.
Da quanto sopra illustrato, è evidente come non via sia stato alcun errore nella trattazione delle pratiche, piuttosto una puntuale applicazione delle norme riguardanti l'eventuale riconoscimento dei diritto e la procedura richiesta per la concessione del beneficio.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.