ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14227

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 560 del 14/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/12/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 14/12/2011
Stato iter:
24/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/03/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/07/2012

CONCLUSO IL 24/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14227
presentata da
ALESSANDRO PAGANO
mercoledì 14 dicembre 2011, seduta n.560

PAGANO. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:




i consiglieri comunali di minoranza del comune di Mesagne (BR) dei gruppi consiliari del PDL Mesagne Incalza e Nuova Italia Popolare hanno inviato al vice prefetto aggiunto dottoressa Simona Massari dell'Ispettorato della funzione pubblica una richiesta di avvio di attività ispettiva presso il comune di Mesagne (BR) per la verifica di legittimità dei seguenti atti amministrativi adottati dall'amministrazione del comune:


a) atto sindacale n. 30 del 9 luglio 2010 del comune di Mesagne, con il quale veniva nominato responsabile delle risorse umane il dipendente dottor Francesco Siodambro che sino a pochi mesi prima aveva svolto ruoli sindacali nel comune in qualità di rappresentante della RSU sindacale;


b) delibera di giunta municipale del comune di Mesagne n. 327 del 31 dicembre 2010, mediante la quale si è proceduto a stabilizzare n. 26 lavoratori precari, già titolari di contratto a termine, modificando il contratto in tempo indeterminato senza lo svolgimento di alcun regolare concorso pubblico;



per quanto attiene l'atto sindacale n. 30 del 9 luglio 2010, l'articolo 53 del decreto legislativo 165/01 stabilisce che: «non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni»; la circolare del Ministero della funzione pubblica n. 11/2010 dispone, con riferimento all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/01, che: «Ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime di impedimento anche l'essere componente della RSU, infatti la RSU è costituita a seguito di elezione di candidati in liste presentate...»; il dottor Francesco Siodambro, nominato con l'ordinanza sindacale n. 30 del 9 luglio 2010 responsabile delle risorse umane pianificazione e controllo del comune di Mesagne, ha rivestito fino all'11 marzo 2011 il ruolo di rappresentante RSU e dopo la nomina ha firmato atti pubblici, compresi bandi di concorso pubblico;



il comune di Mesagne, tramite il segretario generale, in merito alla citata circolare del Ministero della funzione pubblica n. 11/2010, si è più volte espresso in questi termini: «le circolari sono atti dotati di efficacia esclusivamente interna all'ambito dell'Amministrazione dalla quale vengono emesse e non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti dei soggetti estranei all'Amministrazione medesima né avere all'esterno alcuna efficacia vincolante»;


per quanto attiene la delibera di giunta municipale del comune di Mesagne n. 327 del 31 dicembre 2010 (punto 2):


il 31 dicembre 2010 l'amministrazione comunale di Mesagne attraverso la delibera di giunta n. 327/2010 ha proceduto, senza bandire alcun concorso pubblico, alla stabilizzazione di 26 lavoratori, che sono passati da dipendenti con contratto a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2011 a dipendenti a tempo indeterminato dal 31 dicembre 2010;


dall'analisi delle norme in materia di pubblico impiego effettuata dalla commissione controllo e garanzia del comune di Mesagne è emerso che la delibera comunale n. 327/2010 non contiene un espresso rinvio alla legga 3 agosto 2009, n. 102 (che recepiva ed attuava le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 78/2009), ma si limita al richiamo di un principio generale per cui: «la tutela del suddetto interesse non contrasta la ratio della normativa di cui al decreto legge n. 78 del 2009, essendo coerente con le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale»;



dal verbale della seduta del 3 maggio 2011 della commissione di controllo e garanzia del comune di Mesagne, emerge che si è scelto di non fare riferimento alla legge 3 agosto 2009, n. 102, preferendo invece, procedere alle stabilizzazioni sulla base del combinato disposto dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296/2006, (legge finanziaria per il 2007) e dell'articolo 3, comma 94, della legge 244/07 (legge finanziaria per il 2008);


l'articolo 17, commi 10,11,12 e 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che le stabilizzazioni avviate con le leggi finanziarie per il 2007 e 2008 finanziarie 2007 e 2008 debbono avvenire attraverso l'emanazione da parte della pubblica amministrazione di concorsi pubblici con la riserva del 50 per cento dei posti per il personale interno precario;


nel verbale della seduta del 3 maggio 2011 della commissione di controllo e garanzia del comune di Mesagne, si dà per assolto il dovere di svolgere il concorso pubblico all'origine delle assunzioni dei dipendenti con contratto di tipo co.co.co, considerando le selezioni avvenute negli anni novanta al pari di un concorso pubblico idoneo alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, così come specificato in premessa nella stessa delibera 327/2010.


laddove fosse accertato che la delibera di giunta 327/2010 del comune di Mesagne sia stata assunta in contrasto con l'articolo 17 della legge 102 del 2009, a giudizio dell'interrogante sarebbe violato il principio di uguaglianza dei cittadini, precludendo, di fatto, il diritto costituzionalmente garantito di accedere alla pubblica amministrazione attraverso un regolare concorso pubblico
se, contrariamente a quanto sostenuto dal comune di Mesagne in merito all'applicazione della circolare n. 11/2010 del Ministero della funzione pubblica, la stessa vincoli gli enti locali e, dunque, li impegni ad una piena e puntuale applicazione della stessa;


se il Ministro ritenga di intervenire in relazione alle denunce rappresentate dai gruppi di minoranza del comune di Mesagne per avviare un procedimento di natura ispettiva presso lo stesso comune;


se sia sufficiente considerare le prove selettive, sostenute da alcuni lavoratori precari del comune di Mesagne negli anni precedenti, quale espletamento di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e dalle successive leggi in materia di pubblico impiego, per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;


se le leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 (leggi finanziarie per il 2007 e il 2008) in materia di stabilizzazioni, prevalgano su una legge successiva che regolamenta la stessa materia e, precisamente, su quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 102 del 2009. (4-14227)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 24 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 671
All'Interrogazione 4-14227 presentata da
ALESSANDRO PAGANO

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla presunta illegittimità di alcuni atti amministrativi adottati dal comune di Mesagne; al riguardo, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria avviata dall'ispettorato per la funzione pubblica, si rappresenta quanto segue.
La prima questione segnalata dall'interrogante concerne la nomina, in data 9 luglio 2010, del dottor Francesco Siodambro a dirigente responsabile delle risorse umane dei comune di Mesagne; al riguardo l'onorevole Pagano manifesta forti perplessità circa la legittimità dell'atto in questione, atteso che il dottor Siodambro aveva ricoperto, sino a pochi mesi prima della nomina stessa, l'incarico sindacale di rappresentante della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del citato comune.
In proposito, come evidenziato dall'interrogante, l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che «non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che, rivestano o abbiano rivestito, negli ultimi due anni, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto, negli ultimi due anni, rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni»; con riferimento alla medesima disposizione la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 11 del 2010 dispone, inoltre, che «ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime di impedimento anche l'essere componente della R.S.U. Infatti la R.S.U. è costituita a seguito di elezioni di candidati in liste presentate dalle organizzazioni sindacali, i suoi componenti sono equiparati ai dirigenti delle R.S.A. e l'organismo subentra alle R.S.A. o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti».
Ciò premesso, l'Ispettorato per la funzione pubblica, avendo ricevuto dal segretario generale dell'ente interessato elementi ritenuti non esaustivi, ha provveduto a segnalare la questione al collegio dei revisori.
Preso atto che il medesimo collegio concordava con le perplessità manifestate in ordine alla legittimità dell'attribuzione al dottor Siodambro dell'incarico di responsabile del servizio risorse umane del citato comune, l'Ispettorato, in data 31 maggio 2011, ha ritenuto di dover effettuare al riguardo una segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti in merito ad eventuali profili di sua competenza.
In relazione alla seconda questione evidenziata nell'interrogazione in esame - relativa alla procedura di stabilizzazione di 26 lavoratori precari, già titolari di contratto a termine, effettuata con delibera n. 327 della Giunta comunale e, a detta dell'interrogante, senza lo svolgimento di regolare concorso pubblico - si riporta quanto comunicato dall'ufficio del segretario generale del comune di Mesagne.
Il citato ente, con nota del 7 febbraio 2011, ha precisato al riguardo che le procedure di stabilizzazione «sono state intraprese a norma della legge n. 296 del 2006 e della legge n. 244 del 2007, rappresentando la trasformazione dei contratti il momento finale della procedura già avviata nel 2008 nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008/2010, 2009/2011, e 2010/2012».
In particolare, con riferimento poi all'ultimo triennio, l'ente interrogato ha precisato che il parere favorevole dello stesso collegio dei revisori sui procedimenti di stabilizzazione di cui alla delibera n. 327 del 2010 risulta, in ogni caso, così condizionato: «nella fase operativa di attuazione della programmazione, bisognerà riverificare al momento di nuove assunzioni, la relativa copertura finanziaria, i vincoli posti dal patto di stabilità, e comunque bisognerà rispettare l'articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007.... (omissis)».
In conclusione, sulla base degli elementi forniti dal comune di Mesagne e attestanti che si è «proceduto in maniera legittima e regolare alla stabilizzazione mediante la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato», non appaiono riscontrabili, allo stato, profili di illegittimità in relazione alla procedura seguita.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.