PAGANO. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:
i consiglieri comunali di minoranza del comune di Mesagne (BR) dei gruppi consiliari del PDL Mesagne Incalza e Nuova Italia Popolare hanno inviato al vice prefetto aggiunto dottoressa Simona Massari dell'Ispettorato della funzione pubblica una richiesta di avvio di attività ispettiva presso il comune di Mesagne (BR) per la verifica di legittimità dei seguenti atti amministrativi adottati dall'amministrazione del comune:
a) atto sindacale n. 30 del 9 luglio 2010 del comune di Mesagne, con il quale veniva nominato responsabile delle risorse umane il dipendente dottor Francesco Siodambro che sino a pochi mesi prima aveva svolto ruoli sindacali nel comune in qualità di rappresentante della RSU sindacale;
b) delibera di giunta municipale del comune di Mesagne n. 327 del 31 dicembre 2010, mediante la quale si è proceduto a stabilizzare n. 26 lavoratori precari, già titolari di contratto a termine, modificando il contratto in tempo indeterminato senza lo svolgimento di alcun regolare concorso pubblico;
per quanto attiene l'atto sindacale n. 30 del 9 luglio 2010, l'articolo 53 del decreto legislativo 165/01 stabilisce che: «non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni»; la circolare del Ministero della funzione pubblica n. 11/2010 dispone, con riferimento all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/01, che: «Ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime di impedimento anche l'essere componente della RSU, infatti la RSU è costituita a seguito di elezione di candidati in liste presentate...»; il dottor Francesco Siodambro, nominato con l'ordinanza sindacale n. 30 del 9 luglio 2010 responsabile delle risorse umane pianificazione e controllo del comune di Mesagne, ha rivestito fino all'11 marzo 2011 il ruolo di rappresentante RSU e dopo la nomina ha firmato atti pubblici, compresi bandi di concorso pubblico;
il comune di Mesagne, tramite il segretario generale, in merito alla citata circolare del Ministero della funzione pubblica n. 11/2010, si è più volte espresso in questi termini: «le circolari sono atti dotati di efficacia esclusivamente interna all'ambito dell'Amministrazione dalla quale vengono emesse e non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti dei soggetti estranei all'Amministrazione medesima né avere all'esterno alcuna efficacia vincolante»;
per quanto attiene la delibera di giunta municipale del comune di Mesagne n. 327 del 31 dicembre 2010 (punto 2):
il 31 dicembre 2010 l'amministrazione comunale di Mesagne attraverso la delibera di giunta n. 327/2010 ha proceduto, senza bandire alcun concorso pubblico, alla stabilizzazione di 26 lavoratori, che sono passati da dipendenti con contratto a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2011 a dipendenti a tempo indeterminato dal 31 dicembre 2010;
dall'analisi delle norme in materia di pubblico impiego effettuata dalla commissione controllo e garanzia del comune di Mesagne è emerso che la delibera comunale n. 327/2010 non contiene un espresso rinvio alla legga 3 agosto 2009, n. 102 (che recepiva ed attuava le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 78/2009), ma si limita al richiamo di un principio generale per cui: «la tutela del suddetto interesse non contrasta la ratio della normativa di cui al decreto legge n. 78 del 2009, essendo coerente con le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale»;
dal verbale della seduta del 3 maggio 2011 della commissione di controllo e garanzia del comune di Mesagne, emerge che si è scelto di non fare riferimento alla legge 3 agosto 2009, n. 102, preferendo invece, procedere alle stabilizzazioni sulla base del combinato disposto dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296/2006, (legge finanziaria per il 2007) e dell'articolo 3, comma 94, della legge 244/07 (legge finanziaria per il 2008);
l'articolo 17, commi 10,11,12 e 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che le stabilizzazioni avviate con le leggi finanziarie per il 2007 e 2008 finanziarie 2007 e 2008 debbono avvenire attraverso l'emanazione da parte della pubblica amministrazione di concorsi pubblici con la riserva del 50 per cento dei posti per il personale interno precario;
nel verbale della seduta del 3 maggio 2011 della commissione di controllo e garanzia del comune di Mesagne, si dà per assolto il dovere di svolgere il concorso pubblico all'origine delle assunzioni dei dipendenti con contratto di tipo co.co.co, considerando le selezioni avvenute negli anni novanta al pari di un concorso pubblico idoneo alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, così come specificato in premessa nella stessa delibera 327/2010.
laddove fosse accertato che la delibera di giunta 327/2010 del comune di Mesagne sia stata assunta in contrasto con l'articolo 17 della legge 102 del 2009, a giudizio dell'interrogante sarebbe violato il principio di uguaglianza dei cittadini, precludendo, di fatto, il diritto costituzionalmente garantito di accedere alla pubblica amministrazione attraverso un regolare concorso pubblico
se, contrariamente a quanto sostenuto dal comune di Mesagne in merito all'applicazione della circolare n. 11/2010 del Ministero della funzione pubblica, la stessa vincoli gli enti locali e, dunque, li impegni ad una piena e puntuale applicazione della stessa;
se il Ministro ritenga di intervenire in relazione alle denunce rappresentate dai gruppi di minoranza del comune di Mesagne per avviare un procedimento di natura ispettiva presso lo stesso comune;
se sia sufficiente considerare le prove selettive, sostenute da alcuni lavoratori precari del comune di Mesagne negli anni precedenti, quale espletamento di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e dalle successive leggi in materia di pubblico impiego, per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;
se le leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 (leggi finanziarie per il 2007 e il 2008) in materia di stabilizzazioni, prevalgano su una legge successiva che regolamenta la stessa materia e, precisamente, su quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 102 del 2009. (4-14227)