SIRAGUSA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
in base a quanto denunciato dagli enti del terzo settore impegnati nella gestione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, è intenzione dell'amministrazione comunale di Palermo non rinnovare la convenzione per l'anno 2012 ai servizi socio educativi (centri aggregativi) affidati con D/D n. 1754 del 1 dicembre 2010 e sospenderne il servizio in attesa dell'espletamento di una nuova gara e di una nuova assegnazione degli stessi;
tali servizi sono stati messi a bando nel novembre 2009 ed assegnati soltanto dopo 13 mesi, con una interruzione dell'attività dei centri per tutto il 2010 che è ripresa, a fatica, nel gennaio 2011 con una prospettiva, dichiarata dal bando, di tipo triennale, così come previsto dalla legge n. 285 del 1997;
è in un'ottica pluriennale che gli enti gestori dei servizi hanno programmato impegni ed attività al fine di dare efficacia all'azione educativa e sociale richiesta dal piano locale e dal bando pubblico di affidamento dei servizi;
ora il comune di Palermo si accinge a mettere a bando i servizi, per 10 mesi, da marzo a dicembre 2012, prevedendo due mesi di sospensione (gennaio febbraio) per l'espletamento del bando che, nella precedente edizione ha richiesto un anno di lavoro;
tale decisione, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia del 17 novembre 2011, deriverebbe da un divieto dell'ufficio contratti del comune di Palermo e del dirigente delle attività socio-assistenziali, di prorogare le convenzioni, poiché si violerebbe la normativa sugli appalti;
nel sopra citato articolo si legge che «l'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (legge n. 163 del 2006), infatti, consente la proroga solo se il bando prevede la continuità, la durata e l'importo. Poiché il bando per il 2011 parla solo di una generica possibilità di proroga, gli uffici hanno applicato in maniera restrittiva la norma, anche sulla base di sentenze come quella che dà ragione al Centro Padre Nostro»;
secondo gli enti del terzo settore i servizi in questione rientrano nel piano infanzia e adolescenza del comune di Palermo il quale è redatto secondo quanto previsto dalla legge n. 285 del 1997 e prevede una programmazione triennale finalizzata proprio a servizi di cui, peraltro, vi è copertura di spesa;
tale previsione - sempre secondo gli enti - era contenuta nel bando e pertanto si tratta di una «prosecuzione programmata»;
in base a quanto deciso dall'amministrazione comunale da gennaio 2012 verranno interrotti i servizi per l'infanzia;
i centri socio educativi sono rimasti gli unici servizi per l'infanzia attivi sul territorio a causa della contrazione della spesa sociale;
se tali centri fossero messi in condizione di non poter svolgere il loro servizio, circa 2.000 bambini e adolescenti palermitani ne sarebbero privati in pieno anno scolastico e in un momento storico nel quale le famiglie vivono gravi difficoltà economiche e sociali;
molti dei bambini e dei ragazzi iscritti ai centri socio educativi sono stati accolti su invio dei servizi sociali del comune di Palermo, dell'ASF, della giustizia minorile e del tribunale di Palermo e per molti di questi l'inserimento nei centri ha evitato l'inserimento in servizi residenziali;
si produrrebbe altresì un grave danno sociale ed economico per il comune di Palermo dovuto all'istituzionalizzazione dei bambini ed adolescenti privati del servizio offerto dai centri. Ad oggi il comune di Palermo paga 16 milioni di euro per il ricovero di circa 700 minori in comunità. Tre bambini in comunità costano quanto un centro socio-educativo 6-12 anni rivolto mediamente a 60 bambini e sei adolescenti in comunità costano quanto un centro socio-educativo 12-18 anni rivolto mediamente a 80 adolescenti e giovani;
la necessità di dare continuità ai servizi, la cui interruzione rappresenta un fatto grave che danneggia innanzitutto i ragazzi e il loro futuro, è sostenuta con forza da tutti i servizi sociali, educativi, scolastici e religiosi che operano a Palermo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza -:
se il Ministro non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze anche alla luce della legge n. 285 del 1997, opportuno assumere iniziative dirette a garantire la continuità ai servizi e agli interventi educativi evitando l'interruzione di tali servizi a partire da gennaio 2012. (4-14014)