ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13999

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 554 del 29/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2011
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2011
NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2011
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/11/2011
Stato iter:
24/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2012

CONCLUSO IL 24/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13999
presentata da
MARCO FEDI
martedì 29 novembre 2011, seduta n.554

FEDI, GIANNI FARINA, GARAVINI, NARDUCCI e PORTA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 18 della Convenzione Italia-Australia contro le doppie imposizioni fiscali, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982 e ratificata con la legge 27 maggio 1985, n. 292, stabilisce che le pensioni (comprese quelle pubbliche) e le annualità pagate ad un residente di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato;

alcuni pensionati INPDAP, residenti in Paesi che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali che prevedono la tassazione delle pensioni pubbliche nel Paese di residenza, hanno ripetutamente segnalato che l'Istituto procede con molto ritardo alla detassazione delle pensioni e comunque continua ad operare le ritenute alla fonte per le addizionali regionali;

è stata posta la questione all'attenzione dell'Agenzia delle entrate che, in una nota del 7 novembre 2011, ha confermato che l'esenzione dalla ritenuta IRPEF alla fonte deve riguardare anche le addizionali, anche quelle istituite dopo l'entrata in vigore delle convenzioni bilaterali;

l'INPDAP, a quanto consta agli interroganti, continua a non applicare correttamente le norme contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali operando sia le ritenute IRPEF alla fonte che le ritenute per le addizionali regionali -:

se questa situazione sia determinata dalla mancanza di informazione e formazione del personale addetto alla gestione delle pensioni INPDAP;

in conformità a quali disposizioni non si proceda alla detassazione completa delle prestazioni in pagamento verso Paesi con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali che prevedono la tassazione nel Paese di residenza anche per le pensioni pubbliche;

quali iniziative si intendano adottare per assicurare una completa revisione delle procedure garantendo la piena applicazione delle norme previste dalle convenzioni bilaterali in materia fiscale.
(4-13999)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 24 maggio 2012
nell'allegato B della seduta n. 638
All'Interrogazione 4-13999 presentata da
MARCO FEDI

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiedono quali iniziative si intendano adottare in ordine alla puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione sottoscritta dalla Repubblica Italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, si rappresenta quanto segue.
La Convenzione sulle doppie imposizioni fiscali tra l'Italia e l'Australia, firmata nel 1982 e ratificata nel 1985 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982»), prevede che le pensioni, comprese quelle pubbliche e le annualità pagate ad un residente di uno degli Stati contraenti, sono imponibili soltanto in detto Stato. Pertanto le pensioni di natura pubblica sono tassabili esclusivamente nel paese di residenza del percipiente ai sensi dell'articolo 18 della citata Convenzione.
Sulla base dell'istruttoria effettuata presso l'Inps, presso il quale è confluito l'Inpdap per effetto dell'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 («decreto Salva Italia»), convertito, con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'attivazione della procedura di detassazione alla fonte è subordinata alla preventiva presentazione, da parte degli interessati, della documentazione rilasciata dalle competenti Autorità fiscali australiane, attestante l'esistenza delle condizioni previste dalla disciplina convenzionale per beneficiare di detto regime esonerativo (residenza all'estero del beneficiario e tassabilità nel paese di residenza).
Per effetto di alcune disposizioni di legge via via succedutesi (articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 448; articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506), il sostituto d'imposta, relativamente ai redditi da lavoro dipendente e a quelli ad esso assimilati (articoli 46 e 47 del Tuir approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) determina le addizionali regionali e comunali all'Irpef in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene le stesse a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui detta operazione è compiuta in un numero di rate pari al massimo di undici, dieci o nove, a seconda del mese di effettuazione del conguaglio.
L'Inps ha rappresentato peraltro di applicare già l'esenzione fiscale in argomento nei riguardi dei pensionati amministrati e residenti sul territorio australiano, in presenza dei requisiti prescritti dall'articolo 18 della Convenzione, non disponendo il prelievo alla fonte e il versamento all'erario delle ritenute d'acconto Irpef per il periodo d'imposta coincidente con il corrente anno fiscale. Va tenuto infatti presente che le sedi dell'Istituto, nella loro qualità di sostituti d'imposta, non sono autorizzate ad effettuare il rimborso delle ritenute d'acconto Irpef afferenti emolumenti che abbiano già formato oggetto di conguaglio fiscale. Per tali considerazioni l'esenzione fiscale delle addizionali regionali e comunali all'Irpef viene effettuata a decorrere dall'anno successivo alla presentazione, da parte degli interessati, della richiesta di defiscalizzazione della prestazione pensionistica atteso che il saldo contabile di tali imposte è effettuato, di norma, dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio fiscale nel mese di marzo dell'anno successivo.
Quanto al recupero delle imposte relative agli anni precedenti la domanda di defiscalizzazione, i contribuenti, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito») e successive modificazioni ed integrazioni, potranno richiedere il rimborso delle ritenute già operate sui redditi da pensione producendo apposita istanza alla competente Agenzia delle entrate entro il termine di decadenza di quarantotto mesi decorrenti dalla mensilità in cui è stata effettuata la doppia imposizione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.