ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13984

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 553 del 23/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: CONSIGLIO NUNZIANTE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 23/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 29/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 23/11/2011
Stato iter:
24/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2012
PASSERA CORRADO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/11/2011

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2012

CONCLUSO IL 24/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13984
presentata da
NUNZIANTE CONSIGLIO
mercoledì 23 novembre 2011, seduta n.553

CONSIGLIO e BITONCI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
il 4 dicembre 2011 verrà a scadenza il termine previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, come da ultimo modificato in base al disposto dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, per l'adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, attuativo della direttiva 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE;
in base alle informazioni disponibili, le amministrazioni competenti stanno provvedendo a richiedere ai soggetti interessati la compilazione della modulistica necessaria ad attestare il possesso dei requisiti sopra richiamati;
nella medesima data entrerà in vigore il regolamento (CE) n. 1071/2009 che interviene sulla stessa materia, abrogando la direttiva 96/26/CE;
il regolamento, che non necessiterà di recepimento legislativo nell'ordinamento interno, reca alcune significative modifiche alla disciplina, in particolare riducendo il requisito di capacità finanziaria in caso di utilizzo di un solo veicolo da almeno 50.000 euro ad almeno 9.000 euro;
viene altresì prevista le tenuta da parte degli Stati membri di un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate;
al tempo stesso il regolamento non appare intervenire direttamente sulle modalità attuative disciplinate dal decreto ministeriale n. 161 del 2005 -:
se l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1071/2009 comporterà la necessità di modificare la normativa secondaria emanata in attuazione del decreto legislativo n. 395 del 2000 e, in tal caso, in quali tempi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intenda provvedere, considerata l'esigenza di fornire un quadro normativo certo agli operatori del settore.
(4-13984)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 24 maggio 2012
nell'allegato B della seduta n. 638
All'Interrogazione 4-13984 presentata da
NUNZIANTE CONSIGLIO

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'attuazione del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la disciplina relativa all'accesso alla professione di trasportatore su strada, abrogando espressamente la direttiva 96/26/CE del Consiglio, fonte normativa dalla quale sono scaturite le norme sull'accesso alla professione vigenti fino al 3 dicembre 2011.
Con il decreto dirigenziale 25 novembre 2011, questo Ministero ha provveduto a fornire le disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009, mentre con le successive circolari n. 1/2011, 2/2011 e 4/2011 ha rispettivamente disciplinato il rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e delle copie conformi, le modalità per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, nonché dettato le indicazioni procedurali e, ove necessario, transitorie per la gestione delle istanze di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi presentate a far data dal 5 dicembre 2011.
Con la nota n. 26141 del 2 dicembre 2011, inoltre, questo dicastero ha fornito alle province, alle direzioni generali territoriali e agli uffici della motorizzazione civile le procedure necessarie relative agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, in attesa dei provvedimenti da emanare ai sensi del citato decreto direttoriale del 25 novembre 2011, riguardanti la predisposizione dei nuovi quesiti d'esame, lo svolgimento degli stessi, nonché i corsi di formazione e gli organismi abilitati a tenerli.
Ferma restando la cogente disciplina recata dal Regolamento (CE) 1071/2009, questa Amministrazione ha già provveduto ad emanare, con il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012, disposizioni riguardo al requisito di «stabilimento», che viene riconosciuto alle imprese che dispongano di una sede effettiva e stabile ubicata nel territorio italiano; che siano dotate di almeno un autoveicolo adibito al trasporto professionale e che svolgano continuativamente l'attività presso una sede operativa situata in Italia.
Questa stessa amministrazione sta provvedendo, altresì, per quanto attiene gli altri aspetti non contemplati dai citati provvedimenti già emanati, a disciplinare i profili specifici necessari alla completa attuazione della normativa comunitaria nel rispetto dei termini fissati dal più volte citato decreto dirigenziale 25 novembre 2011.
Inoltre, con specifico riguardo alla disciplina sanzionatoria correlata al possesso dei requisiti per l'accesso alla professione, da adottarsi mediante norma di rango primario, si fa presente che essa sarà emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 («Legge comunitaria 2009»).
Il Governo, inoltre, per garantire la regolarità del mercato e la professionalizzazione del settore, aveva manifestato la disponibilità a riesaminare ed approfondire le principali problematiche sollevate dagli operatori del settore riguardo al predetto Regolamento CE 1071/2009 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore (ambito di applicazione, gestore dei trasporti, esenzione dall'esame di capacità professionale in caso di esperienza decennale), anche alla luce di quanto previsto da altri paesi europei.
Tale impegno si è concretizzato nella predisposizione di un emendamento all'articolo 11 del decreto legge n. 5 del 2012, poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, che prevede significative novità in materia di accesso alla professione e al mercato dell'autotrasporto. In particolare, si segnalano:

l'inclusione nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009, delle imprese che intendono esercitare l'attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate;

la possibilità, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, di soddisfare il requisito dell'idoneità professionale attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni;

la possibilità, per i soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale di essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa;

l'obbligo, per le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi; le imprese stesse, inoltre, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a «Euro 5», da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad «Euro 5»;

l'esonero, dei soggetti che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità;

l'esonero, analogamente, dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale delle persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea, da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 5 del 2012.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Corrado Passera.