ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13964

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 552 del 22/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/11/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 22/11/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/11/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 22/11/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 22/11/2011
Stato iter:
02/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/08/2012

CONCLUSO IL 02/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13964
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 22 novembre 2011, seduta n.552

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

in Italia l'attuale percorso formativo per il conseguimento della laurea in infermieristica si sviluppa secondo le disposizioni del decreto del Ministero dell'università del 3 novembre 1999, n. 509, successivamente modificato dal decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, in linea con le direttive dell'Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36/CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei titoli, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività infermieristiche;

l'esercizio della professione sanitaria infermieristica è autonomo ed indipendente rispetto alle altre professioni sanitarie (medici, farmacisti, odontoiatri, veterinari, psicologi-psicoterapeuti, professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) ed è vincolato al conseguimento del titolo accademico di laurea, rilasciato a seguito di un esame finale con valore abilitante alla professione ed all'iscrizione al relativo albo professionale;

l'infermiere è, di fatto, un pubblico ufficiale il cui titolo è valido sull'intero territorio nazionale ed è rilasciato nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni;

solamente nel 2010, con il decreto legislativo del 15 marzo, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare - all'articolo 212 è stato stabilito che il personale infermieristico militare svolge con «autonomia professionale» le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1o febbraio 2006, n. 43; ad esso viene, peraltro, attribuita la «diretta responsabilità e gestione» dell'attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, in linea con le disposizioni di legge nazionali e comunitarie;

nonostante quanto stabilito con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad oggi in Italia, a differenza delle altre principali forze della NATO, l'infermiere militare è ancora collocato nel ruolo dei sottufficiali, in regime di completa subordinazione gerarchica rispetto a tutte le altre professioni sanitarie militari;

malgrado l'acquisizione del titolo accademico di laurea e delle elevate competenze di autonomia professionale, nonostante l'impiego sistematico presso i servizi sanitari che richiedono piena e diretta responsabilità, ad oggi, agli infermieri militari non viene riconosciuto il diritto di poter entrare a far parte del corpo sanitario degli ufficiali delle singole forze armate, né, tantomeno, viene riconosciuta loro la possibilità di poter partecipare ai corsi di «leadership infermieristica» organizzati dalla NATO per gli ufficiali infermieri dei Paesi membri -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa e quali azioni intenda intraprendere per garantire un adeguato inquadramento gerarchico e funzionale delle professioni sanitarie infermieristiche nella organizzazione militare nazionale ed internazionale (NATO). (4-13964)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 2 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 676
All'Interrogazione 4-13964 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - In ambito difesa, la figura dell'infermiere, nella quasi totalità dei casi, ha un rapporto di collaborazione/dipendenza - sia nella sfera tecnico-infermieristica sia in quella gerarchico-organizzativa - con quella del medico: ciascuna Forza armata attribuisce senza dubbio alcuno alla figura professionale di infermiere un ruolo fondamentale che non può, comunque, prescindere dalle disposizioni impartite dal medico.
L'organizzazione militare è strutturata, infatti, in maniera tale da ricondurre l'attività di direzione e d'indirizzo sanitario in capo alla figura del medico, la cui posizione gerarchico-funzionale deve quindi risultare sempre sovraordinata a quella dell'infermiere: ciò, per evitare situazioni di incongruenza tra funzioni esercitate, responsabilità assegnate e gradi rivestiti.
Vorrei sottolineare, nel merito, che il diploma di laurea previsto quale requisito per il personale infermieristico militare non può comportare, di per sé, l'inquadramento nel ruolo direttivo; peraltro, nell'ambito del percorso di formazione iniziale dei marescialli/ispettori, è previsto, ormai da diversi anni, un iter universitario per il conseguimento della laurea triennale.
Nel settore sanitario - così come in altri campi ad elevata peculiarità specialistica - il confine tra attività direttiva e attività non direttiva è meno marcato rispetto ad altri settori: può verificarsi, talvolta, che il personale infermieristico sia chiamato a seguire procedure e a svolgere attività che hanno carattere evidentemente tecnico e che comportano, di conseguenza, forti responsabilità.
Cito, in proposito, l'articolo 213 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel quale è previsto che nei teatri operativi, nei casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale medico, «al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato».
Tale previsione, sicuramente connaturata alla attività infermieristica, non è, tuttavia, sufficiente per qualificare il personale in questione quale «direttivo», pur essendo, peraltro, pienamente coerente con le disposizioni normative in base alle quali il personale non direttivo potrebbe, in casi particolari, svolgere funzioni a carattere direttivo - così come previsto, a carattere generale, dall'articolo 839 del richiamato codice dell'ordinamento militare - senza che ciò incida sulla collocazione del personale nell'ambito dell'organizzazione.
Soggiungo, in ultimo, che nell'ambito dell'organizzazione militare, il passaggio dal ruolo non direttivo a quello direttivo avviene, indipendentemente dal possesso del diploma di laurea, solo per concorso e ciò è previsto anche per i sottufficiali infermieri che possono accedere al ruolo speciale degli Ufficiali del corpo sanitario.
Per completezza di informazione, si rappresenta che anche la sanità militare sarà oggetto di riforma nell'ambito della revisione dello strumento militare, oggetto del disegno di legge delega all'esame del Parlamento, allo scopo di adeguarla alle future esigenze operative.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.