MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
in Italia l'attuale percorso formativo per il conseguimento della laurea in infermieristica si sviluppa secondo le disposizioni del decreto del Ministero dell'università del 3 novembre 1999, n. 509, successivamente modificato dal decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, in linea con le direttive dell'Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36/CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei titoli, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività infermieristiche;
l'esercizio della professione sanitaria infermieristica è autonomo ed indipendente rispetto alle altre professioni sanitarie (medici, farmacisti, odontoiatri, veterinari, psicologi-psicoterapeuti, professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) ed è vincolato al conseguimento del titolo accademico di laurea, rilasciato a seguito di un esame finale con valore abilitante alla professione ed all'iscrizione al relativo albo professionale;
l'infermiere è, di fatto, un pubblico ufficiale il cui titolo è valido sull'intero territorio nazionale ed è rilasciato nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni;
solamente nel 2010, con il decreto legislativo del 15 marzo, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare - all'articolo 212 è stato stabilito che il personale infermieristico militare svolge con «autonomia professionale» le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1
o febbraio 2006, n. 43; ad esso viene, peraltro, attribuita la «diretta responsabilità e gestione» dell'attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, in linea con le disposizioni di legge nazionali e comunitarie;
nonostante quanto stabilito con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad oggi in Italia, a differenza delle altre principali forze della NATO, l'infermiere militare è ancora collocato nel ruolo dei sottufficiali, in regime di completa subordinazione gerarchica rispetto a tutte le altre professioni sanitarie militari;
malgrado l'acquisizione del titolo accademico di laurea e delle elevate competenze di autonomia professionale, nonostante l'impiego sistematico presso i servizi sanitari che richiedono piena e diretta responsabilità, ad oggi, agli infermieri militari non viene riconosciuto il diritto di poter entrare a far parte del corpo sanitario degli ufficiali delle singole forze armate, né, tantomeno, viene riconosciuta loro la possibilità di poter partecipare ai corsi di «leadership infermieristica» organizzati dalla NATO per gli ufficiali infermieri dei Paesi membri -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa e quali azioni intenda intraprendere per garantire un adeguato inquadramento gerarchico e funzionale delle professioni sanitarie infermieristiche nella organizzazione militare nazionale ed internazionale (NATO). (4-13964)