ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13937

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 551 del 18/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2011
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/11/2011
Stato iter:
31/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 27/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/07/2012

CONCLUSO IL 31/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13937
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
venerdì 18 novembre 2011, seduta n.551

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

nella giornata del 16 novembre 2011 si sono registrate quattro vittime sul lavoro, in Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia;

in particolare a Carrara un operaio cavatore di 34 anni è morto folgorato, e due suoi colleghi sono rimasti gravemente feriti;

un operaio dell'azienda acquedotti di Palermo (AMAR) è morto a Partinico (Palermo) dopo essere stato colpito da un getto d'acqua fuoriuscito con una forte pressione da un grosso tubo;

un operaio romeno di 36 anni è rimasto schiacciato da una paratia di metallo caduta all'interno del cantiere stradale dove stava lavorando a Ponte Galeria, alle porte di Roma;

infine a Campotenese, vicino Cosenza, ha perso la vita un operaio di 27 anni, impegnato in un cantiere per l'ammodernamento dell'A3 -:

quale sia l'esatta dinamica dei quattro incidenti;

se le normative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro siano state rispettate;
quali provvedimenti si intendano prendere, adottare, sollecitare a fronte di una situazione che, dall'inizio dell'anno ha visto la morte di 461 lavoratori, 781.615 infortuni e 1.846 invalidi.(4-13937)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 31 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 674
All'Interrogazione 4-13937 presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI

Risposta. - L'interrogazione in esame si riferisce agli infortuni sul lavoro verificatesi il 16 novembre 2011 in provincia di Cosenza, di Massa Carrara e di Palermo e nel comune di Roma.
Nel rispondere ai primi due quesiti, ci si limiterà in questa sede, a riportare gli elementi informativi acquisiti presso le direzioni territoriali del lavoro di Cosenza e Massa Carrara, nonché quelli forniti dall'Inail.
Per quanto riguarda l'infortunio verificatosi nel comune di Morano Calabro (Cosenza) si precisa che l'infortunato signor Fabio Bruno di 27 anni, era alle dipendenze della CMG srl, con sede in Napoli, società operante nel settore dell'impiantistica.
Dalla documentazione agli atti è emerso che il lavoratore era stato assunto il 14 novembre 2011 dalla CMG srl come operaio metallurgico e, successivamente, distaccato presso la Società consortile ASR 20 - affidataria dei lavori di costruzione di un tratto dell'autostrada A3 Salerno Reggio Calabria, viadotto Caballa, nel comune di Morano Calabro (Cosenza) - per l'espletamento delle attività connesse allo smontaggio e varo delle travate d'acciaio utilizzate per impalcate di viadotti.
Per quanto riguarda la dinamica dei fatti, dalle indagini ispettive svolte è emerso che il 16 novembre 2011 il lavoratore, alla guida di un sollevatore telescopico girevole, stava percorrendo una strada in discesa per trasportare un carico di modesta entità verso un piazzale sottostante; nel compiere tale discesa il mezzo si ribaltava e il lavoratore rimaneva schiacciato dallo mezzo stesso, con conseguenze mortali.
Sul luogo dell'evento sono intervenuti il servizio Asl 118, i vigili del fuoco nonché la polizia stradale di Frascineto (Cosenza). Si precisa, che per l'accertamento delle cause e delle responsabilità dell'incidente è aperto un procedimento penale presso la competente procura della Repubblica di Castrovillari (Cosenza) e che è in corso un'inchiesta da parte dell'Anas.
Si precisa, inoltre, che nel corso degli accertamenti, gli operatori tecnici della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - U.O. di prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro sede di Castrovillari - nello svolgimento dell'attività di indagine delegata dalla citata Procura hanno contestato al datore di lavoro della «Consortile ASR/20 scarl» la violazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per la insufficienza del documento di valutazione dei rischi relativi alla costruzione di un viadotto con particolare riferimento alla individuazione delle zone di stoccaggio. Inoltre, allo stesso responsabile è stata contestata la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g), punto 3.2.1. dell'Allegato XV in quanto nel piano operativo della sicurezza (Pos) non è stata valutata la specifica attività svolta da signor Bruno Fabio al momento dell'evento infortunistico. Al predetto responsabile è stata, inoltre, contestata la violazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in quanto non ha assicurato ai lavoratori occupati nel cantiere di Morano Calabro (Cosenza) una adeguata formazione.
Al capo cantiere è stata contestata la violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per aver permesso l'utilizzo della macchina operatrice, marca Merlo, con lo sportello della cabina bloccato mediante una corda in posizione di apertura.
Al direttore di cantiere è stata, invece, contestata la violazione dell'articolo 97, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 per non aver verificato che i mezzi presenti in cantiere sono stati utilizzati in modo conforme.
Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stata contestata la violazione dell'articolo 92, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 per non aver verificato il piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e il Piano operativo di sicurezza.
Infine, al responsabile dei lavori è stata contestata la violazione dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni dovute per tale infortunio mortale, la sede Inail competente, in base alle verifiche effettuate ha accertato l'assenza di aventi diritto alla erogazione della rendita prevista dall'articolo 85 del Testo unico n. 1124 del 1965 e del beneficio a carico del fondo per le vittime di gravi incidenti sul lavoro. In mancanza dei superstiti sarà riconosciuto l'assegno funerario a chiunque dimostri di aver sostenuto le relative spese, sempreché dall'istruttoria ancora in corso risulti che l'evento sia comunque riconducibile all'attività lavorativa.
Per quanto riguarda l'incidente verificatosi nel comune di Massa Carrara, dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, è emerso che l'infortunato, signor Enrico Mauceri, era socio artigiano della New Energy srl, sita in Carrara (Massa-Carrara).
Tale società era stata incaricata di eseguire lavori di impermeabilizzazione e tinteggiatura delle pareti esterne della cabina di trasformazione dell'alta tensione situata all'interno di una cava del bacino marmifero di Torano (Massa-Carrara) e gestita per l'attività di escavazione marmi dalla società «Calacata Crestola srl» situata in località Carrara (Massa-Carrara).
In particolare, dalle indagini ispettive svolte è emerso che alle ore 15 circa del 16 novembre 2011, giorno dell'infortunio, il signor Mauceri si trovava al piano superiore di un ponteggio utilizzato per accedere alle parti alte della cabina; nello specifico, nel sollevare una scaletta in ferro, il lavoratore toccava con un gancio dei cavi elettrici, rimanendo folgorato. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche il signor Marco Cherubini ed il signor Nando Gemignani, soci artigiani della stessa ditta, che nel soccorrere il signor Mauceri, rimanevano ustionati in varie parti del corpo.
Nell'immediatezza dell'incidente è intervenuta l'Asl 2 di Carrara, presso il cui dipartimento di prevenzione sono state svolte, su specifica delega della competente procura della Repubblica, le indagini dirette a verificare le cause e le eventuali responsabilità dell'incidente; i risultati di tali indagini sono coperte da segreto istruttorio.
Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni dovute per tale infortunio mortale, la sede Inail competente, in base alle risultanze istruttorie, ha costituito la rendita in favore del coniuge del lavoratore ed ha corrisposto l'assegno funerario, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. La stessa sede ha provveduto alla erogazione del beneficio a carico del Fondo per le vittime di gravi incidenti sul lavoro.
Per gli altri due lavoratori infortunatisi, la stessa sede ha riconosciuto l'inabilità temporanea assoluta al lavoro, con conseguente erogazione della relativa indennità economica prevista dall'articolo 66 del Testo unico n. 1124 del 1965; si precisa che per questi ultimi, l'infortunio non ha causato postumi di natura permanente.
Per quanto riguarda l'incidente verificatosi in contrada Sant'Antonio di Cerda (Palermo) dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, è emerso che l'infortunato, signor Antonino Cinquemani, era alle dipendenze dell'Amap Spa di Palermo, società operante nel settore idrico, con la qualifica di operaio manutentore. In particolare il giorno dell'infortunio, due squadre di operai della predetta società si trovavano in contrada Sant'Antonio-Cerda (Palermo) per la verifica dell'entità di una perdita d'acqua della condotta idrica che trasporta l'acqua da Scillato a Palermo.
In particolare, dagli accertamenti è emerso che alle ore 11,30 circa, il signor Cinquemani si è avvicinato al punto di fuoriuscita dell'acqua per pianificare la tipologia dell'intervento di manutenzione da eseguire il giorno successivo; improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, la conduttura ispezionata esplodeva ed il getto d'acqua, fuoriuscito a forte pressione, andava a colpire il lavoratore al volto e al torace, proiettandolo in alto e facendolo ricadere a circa 24 metri di distanza.
I colleghi di lavoro presenti sul posto hanno prontamente allertare i soccorsi che giunti sul luogo constatavano il decesso del lavoratore; si precisa che sono intervenuti, inoltre, i Carabinieri di Cerda (Palermo) per i primi rilievi, nonché i tecnici dell'Asp di Palermo, a cui la competente Procura della Repubblica di Termini Imerese (Palermo) ha affidato l'incarico di effettuare gli accertamenti sulle cause dell'evento, anche in relazione a possibili violazioni in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro.
Dalle indagini tuttora in corso da parte dell'Asp, sembrerebbe che la causa della rottura della tubazione di acciaio sia da attribuire alla presenza di microlesioni nel condotto stesso; a tal riguardo detti tecnici hanno provveduto a prelevare dei campioni della conduttura per verificare eventuali difetti di fabbricazione.
Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni dovute per tale infortunio mortale, la sede Inail competente, in base alle risultanze istruttorie, ha costituito la rendita in favore del coniuge del lavoratore ed ha corrisposto l'assegno funerario, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. La stessa sede ha provveduto alla erogazione del beneficio a carico del Fondo per le vittime di gravi incidenti sul lavoro.
Per quanto riguarda l'incidente verificatosi nel comune di Roma, dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, è emerso che il lavoratore infortunato signor Zaharia Gheorghe, era alle dipendenze della Advanced Services srl di Roma - società operante nel settore edile - con mansioni di manovale di 1° livello; in particolare il signor Zaharia era stato assunto il 10 ottobre 2011 con contratto a tempo determinato con scadenza 9 aprile 2012.
In particolare dagli accertamenti è emerso che la suddetta società aveva ricevuto l'incarico di eseguire i lavori per la realizzazione di un impianto fognario e delle relative opere di scavo nel XV Municipio del comune di Roma; nello specifico, il 16 novembre 2011, giorno dell'infortunio, alle ore 14,30 circa, il signor Zaharia si trovava in località Ponte Galeria, area destinata allo scavo, insieme con il signor Vasile Tanase. Il signor Tanase, addetto alla guida dell'escavatore, si occupava di creare un fossato e di depositare la terra asportata nel camion li presente; per compiere tale ultima operazione effettuava una manovra di rotazione dell'escavatore su sé stesso.
Per cause ancora in corso di accertamento, l'escavatore, nel ritornare verso il fossato urtava con la pala una paratia metallica presente sul margine dello scavo la quale nel cadere investiva il signor Zaharia schiacciandolo.
Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti il servizio Asl 118 e l'elisoccorso, che hanno constatato il decesso del lavoratore; inoltre, i Carabinieri del luogo hanno effettuato i primi rilievi per accertare cause e circostanze dell'incidente, mentre lo Spresal dell'Asl RM-D, per i profili di competenza, ha provveduto alla verifica della sussistenza di eventuali violazioni delle misure di prevenzione sul lavoro. Sull'incidente risulta, altresì, aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma che vede come indagato il signor Vasile Tanase, risultato comunque negativo all'alcool-test e al drug-test.
Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni dovute per tale infortunio mortale, la sede Inail competente, in base alle risultanze istruttorie, ha costituito la rendita in favore del coniuge del lavoratore ed ha corrisposto l'assegno funerario, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. La stessa sede ha provveduto alla erogazione del beneficio a carico del Fondo per legittime di gravi incidenti sul lavoro.
Nel rispondere all'ultimo quesito posto nell'interrogazione in esame, occorre precisare che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione.
In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standards di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.
Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare «l'impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.
In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con accordo in Conferenza Stato-regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da destinare in favore di attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).
Con il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è poi consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perfezionando, in tal modo, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.
L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche e altri).
Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale nonché l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.
Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà comunque compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.
Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (ex articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta, in maniera paritaria e tripartita, da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro.
Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali, per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuità le attività ad essi attribuiti. All'esito delle attività istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione. Tra gli altri, si ricorda, che a seguito dell'adozione del parere sul concetto di «eccezionalità» di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81 del 2008, la Commissione consultiva permanente - nella seduta del 18 aprile 2012 - ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza in materia di sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine al fine di garantirne la sicurezza nell'uso. Tali procedure costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori e sono finalizzate a fornire indicazioni operative sulle modalità di utilizzo di dette attrezzature nei casi indicati dalla Commissione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha completato talune ulteriori attività previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali occorre ricordare:

la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1 bis, del «Testo unico») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre;

la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 del decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, recante: «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;

la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 111 - del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo;

la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - supplemento ordinario n. 47 - dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;

la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011 del decreto del 4 febbraio 2011 «Lavori su impianti elettrici ad alta tensione» a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni;

l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 30 giugno 2011), del comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici previsto dall'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Merita menzione, inoltre, il decreto interministeriale recante regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Il Sinp, in particolare, mira a fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, nonché per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Inoltre, nella medesima Conferenza si sono perfezionati gli accordi concernenti gli articoli 34 e 37 del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che disciplinano, rispettivamente, la formazione del datore di lavoro, che svolge in proprio dei compiti di prevenzione e protezione, e la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti. Tali accordi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012.
In ordine alle iniziative in materia di lavorazioni in «ambienti confinati», si evidenzia che nella Gazzetta ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 recante: «Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati», a norma dell'articolo 6, comma 8. lettera g) del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il decreto è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto al fenomeno degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi, negli ultimi anni, nei lavori in ambienti cosiddetti «confinati», quali silos, cisterne e simili.
A tal proposito si fa presente che, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - nella seduta del 18 aprile 2012 - ha adottato un manuale pratico. Tale manuale, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2011, indica i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed è rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare, innanzitutto, le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo la vita dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.
Infine, va ricordato come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse, finalmente non più solo specialistico, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che costituisce, a sua volta, un importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.