MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa, al Ministro per la semplificazione normativa.
- Per sapere - premesso che:
il Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2011 - su proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa - ha approvato uno schema di decreto legislativo che apporta alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
la relazione illustrativa ha richiamato che «Le rettifiche delle imperfezioni del testo, sin qui riscontrate in sede applicativa dalle varie articolazioni dell'Amministrazione della difesa, tanto dell'area tecnico-operativa (Stati maggiori di Forza armata), quanto dell'area tecnico-amministrativa (segretariato generale della difesa e direzioni generali), possono riguardare meri errori materiali di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie. Tra questo genere d'intervento, si possono annoverare anche quei perfezionamenti tesi ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto»;
il capo II del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, definisce le condizioni ed i termini per la corresponsione dell'indennità di volo per il personale militare;
gli articoli 9 e 10, all'ultimo comma, statuiscono per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che «L'indennità suddetta è conservata nei casi di inidoneità al volo per infermità e, nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8, è soppressa nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'articolo 5 ed è ritenuta e versata all'Istituto nazionale Umberto Maddalena per i figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso articolo 5»;
negli stessi termini l'articolo 11, ultimo comma, statuisce il medesimo trattamento giuridico ed economico per i sottufficiali e per i graduati di truppa;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 2270, comma 1, punto 4, prevede che resta in vigore il seguente atto normativo primario e successive modificazioni: «regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10»;
per effetto dell'abrogazione dell'articolo 11 vige un diverso trattamento giuridico ed economico tra gli ufficiali e il rimanente personale -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali immediate iniziative normative si intendano assumere per ripristinare l'omogeneità di trattamento tra i diversi ruoli del personale delle Forze armate. (4-13685)