ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13616

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 535 del 14/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: STUCCHI GIACOMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/10/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVA GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 14/10/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/10/2011
Stato iter:
21/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2012

CONCLUSO IL 21/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13616
presentata da
GIACOMO STUCCHI
venerdì 14 ottobre 2011, seduta n.535

STUCCHI e FAVA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

i signori Isabella Bellaccini e William Vittori hanno partecipato tramite il centro per l'impiego nell'anno 2010 al bando emesso dalla provincia di Siena per i lavori socialmente utili, inerenti a un progetto presentato dal tribunale di Siena;

in data 27 settembre 2010 il centro per l'impiego di Siena ha assegnato due lavoratori, Bellaccini e Vittori, al tribunale di Siena per l'avvio del progetto, ma occorreva individuare un meccanismo tecnico per la retribuzione, in quanto il personale del tribunale non è legittimato al maneggio di denaro;

tale meccanismo, ferma l'assegnazione dei due lavoratori al tribunale da parte della provincia, viene individuato nella delegazione di pagamento di cui all'articolo 1268 del codice civile alla cui esecuzione si rende disponibile il consiglio dell'ordine degli avvocati;

la provincia avrebbe provveduto ad effettuare il bonifico in favore del consiglio, che a sua volta avrebbe remunerato i due lavoratori;

l'accordo per il pagamento dei lavoratori è stato formalmente stilato da tutte le parti coinvolte;

con tali condizioni i due soggetti in questione hanno iniziato a lavorare e all'approssimarsi della scadenza dei quattro mesi previsti dal bando son venuti a conoscenza che il tribunale aveva intenzione di prorogare il contratto;

si recarono al centro per l'impiego di Siena per avere maggiori informazioni, ma risultava che i due lavoratori non erano mai stati assunti;

Bellaccini e Vittori comunicarono con una lettera al presidente del tribunale quanto da loro appreso, chiedendo spiegazioni e riservandosi di adottare «provvedimenti adeguati», ma non ricevettero risposte soddisfacenti;

denunciarono i fatti all'ispettorato del lavoro di Siena, che in data 7 aprile 2011 comunicò agli interessati l'archiviazione della pratica -:

di quali elementi disponga il Governo in relazione alla vicenda descritta in premessa con particolare riferimento alle modalità secondo le quali è stato disciplinato il rapporto di lavoro con il Tribunale di Siena;

quali motivazioni abbia addotto all'ispettorato del lavoro per archiviare la citata pratica posto che, ad avviso degli interroganti, esistono fondate ragioni per dubitare della correttezza della condotta dei veri enti coinvolti nella vicenda.
(4-13616)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata venerdì 21 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 738
All'Interrogazione 4-13616 presentata da
GIACOMO STUCCHI

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiedono elementi circa le modalità con le quali è stato disciplinato il rapporto di lavoro di due lavoratori con il tribunale di Siena, si rappresenta quanto segue.
Sulla base di quanto comunicato dalla Direzione territoriale del lavoro di Siena (Dtl), risulta che l'8 febbraio 2011, i signori Bellaccini Isabella e William Vittori presentarono alla suddetta direzione territoriale una richiesta di intervento per la regolarizzazione della posizione contributiva ed il recupero delle differenze retributive maturate a seguito della attività prestata dagli stessi presso il tribunale di Siena a partire dal 18 novembre 2010, a ragione della loro partecipazione ad un avviso per l'inserimento in attività socialmente utili promosso dalla provincia di Siena.
Infatti, il settore formazione e lavoro della medesima provincia, con disposizione dirigenziale del 9 giugno 2010, aveva emanato un avviso per la realizzazione di interventi finalizzati ad integrare il reddito dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali attraverso inserimento in attività socialmente utili.
Alla luce di quanto descritto il tribunale di Siena, nella persona del suo Presidente, richiedeva alla provincia di Siena l'avvio di n. 4 lavoratori, percettori di ammortizzatore sociale, da utilizzare in attività socialmente utili, con mansioni di ausiliario con funzioni di archiviazione e riordino archivio per il progetto di informatizzazione del processo civile e redigeva quindi apposito avviso per la realizzazione dell'intervento di integrazione del reddito.
In data 27 settembre 2010, l'amministrazione provinciale di Siena comunicava l'assegnazione, per il progetto, dei due lavoratori Signori Bellaccini Isabella e William Vittori.
Il tribunale di Siena chiedeva al Ministero della giustizia l'autorizzazione all'accettazione del contributo erogato dalla provincia di Siena.
In data 15 novembre 2010 veniva convenuto tra la provincia di Siena, il tribunale di Siena ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, che la suddetta provincia avrebbe provveduto ad effettuare bonifico in favore del consiglio dell'ordine per una somma corrispondente all'integrazione pari a 3.600 euro per entrambi i lavoratori, ed altre modalità di pagamento.
In data 18 novembre 2010 il tribunale di Siena, ente partecipante al bando e soggetto ospitante, redigeva, per ambedue i lavoratori, i relativi verbali di immissione nell'esercizio delle funzioni con mansioni di riordino e classificazione di atti di archivio. Il bando prevedeva lo svolgimento di 36 ore settimanali per quattro mesi per le suddette mansioni; per tale attività il compenso dell'ente erogatore sarebbe stato pari alla differenza tra quanto percepito tramite l'ammortizzatore sociale e la paga mensile di un dipendente di categoria A1-Ccnl comparto Ministeri. L'importo erogabile non poteva comunque superare la somma di 450,00 euro lordi mensili (450*4*2=3.600 euro).
A seguito della richiesta di intervento dei signori Bellaccini e Vittori, la Dtl di Siena ha effettuato un'audizione nei loro confronti e ha acquisito la documentazione inerente il rapporto di lavoro intercorso tra i medesimi lavoratori ed il tribunale di Siena.
Dal verbale unico di accertamento del 27 aprile 2011 della direzione provinciale di Siena (Dpl), si evince che il tribunale di Siena non ha effettuato le prescritte comunicazioni di assunzione per i suddetti lavoratori entro i termini previsti dalla legge violando in tal modo l'articolo 9-bis, comma 2, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
In coerenza con il dettato normativo, questo Ministero, con la nota n. 440 del 4 gennaio 2007, ha ribadito che l'obbligo della comunicazione in parola si estende, con riguardo ai soggetti, a tutti i datori di lavoro privati e pubblici, senza alcuna esclusione settoriale e, con riferimento al rapporto di lavoro, a tutte le tipologie legali, nonché ad altre esperienze lavorative assimilate previste dalla legge n. 196/1997 (borse lavoro) e ai lavori socialmente utili (lsu), specificando che nel caso di tirocini ovvero di altre esperienze lavorative assimilate, l'obbligo di comunicazione sussiste in capo al soggetto ospitante.
Pertanto a ragione di ciò, con il suddetto verbale unico di accertamento del 27 aprile 2011, la Dtl di Siena ha provveduto alla notifica della diffida ora per allora ammettendo il trasgressore al pagamento in misura minima (articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124) visto che il tribunale di Siena, nella persona del suo Presidente, aveva effettuato spontaneamente le prescritte comunicazioni di assunzione per entrambi i lavoratori sopra citati in data 23 febbraio 2011.
Al riguardo la Dtl di Siena ha rappresentato che alla data dcl 13 ottobre 2011 il responsabile/trasgressore non aveva dato dimostrazione di aver effettuato il pagamento in forma ridotta. Conseguentemente, la suddetta diffida ha prodotto gli effetti dell'illecito amministrativo ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge n. 689 del 1981.
Infine, in merito alle mansioni svolte dalla signora Bellaccini, la Dpl di Siena comunicava (nota del 7 aprile 2011) all'interessata che, non essendo possibile formulare un giudizio di prevalenza delle mansioni da essa svolte, soprattutto considerando che l'impegno orario settimanale era stato rimodulato (da 36 a 25 ore settimanali), non si riteneva vi fossero differenze retributive rispetto al lavoro effettuato.

Il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali: Michel Martone.