DE BIASI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:
la Costituzione, all'articolo 38, secondo comma, stabilisce che «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»;
il Parlamento europeo, nella proposta di risoluzione del 25 febbraio 1999, ha invitato gli Stati membri a «garantire una protezione sociale adeguata che permetta agli artisti di essere assicurati durante i periodi in cui non percepiscono alcuna retribuzione»;
l'articolo 45, terzo comma, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1155 del 1936 stabilisce che «L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro»;
la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1968 dichiara incostituzionale l'articolo 40, primo comma, numero 6°, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 con la motivazione che «Va peraltro rilevato che ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione tutti i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro la disoccupazione e che solo l'assicurazione sociale, in quanto basata sulla generalità ed obbligatorietà del rapporto assicurativo, rappresenta l'idoneo strumento per indennizzare indistintamente e concretamente tutti coloro che vengono colpiti dalla mancanza di lavoro»;
la Commissione cultura del Parlamento europeo, nella relazione approvata il 25 febbraio 1999, sostiene che «Il vigore e la vitalità della creazione artistica dipendono soprattutto dal benessere materiale e intellettuale degli artisti in quanto individui e in quanto collettività»;
al contrario, l'articolo 40, primo comma, numero 5°, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 stabilisce che non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria «il personale artistico, teatrale e cinematografico»;
ai sensi del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, non sono considerati appartenenti al personale artistico, teatrale e cinematografico agli effetti dell'articolo 2, n. 5, del regio decreto n. 3158 del 1923 tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica;
il regio decreto-legge n. 1827, che esclude gli artisti dall'assicurazione contro la disoccupazione, è stato scritto nel 1935 e cioè in un contesto storico in cui l'attività dell'artista era considerata non come attività professionale ma come attività dilettantistica e aleatoria;
molti giovani talentuosi, in considerazione della previsione dell'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924 che nega l'indennità di disoccupazione proprio agli artisti senza preparazione tecnica, culturale e artistica, o rinunciano allo studio della musica e delle arti o decidono di trasferirsi in altri Paesi europei, dove l'arte è tutelata come un vero patrimonio morale ed economico, privando il nostro Paese di talenti preziosi per l'economia, la cultura e l'orgoglio nazionale;
nonostante la maggiore diffusione di opere artistiche o letterarie e il sorgere di vere e proprie industrie culturali, la maggior parte degli artisti vive ancora in condizione di precarietà, indegna del proprio ruolo sociale. Il lavoro da essi svolto è spesso pagato con cachet miseri, con rapporti di lavoro precari e senza nessuna sicurezza per il futuro;
la negazione della indennità per disoccupazione involontaria - fondamentale per l'integrazione dei loro redditi precari - costringe molti artisti a cercare lavori alternativi, che prima o poi finiscono per allontanarli definitivamente dalle professioni artistiche e rinunciarvi per sempre;
la società non ha solamente il dovere ma tutto l'interesse a sostenere gli artisti, tenuto conto del ruolo indispensabile che essi svolgono per migliorare la qualità della vita nella società e del contributo che forniscono per il consolidamento della democrazia e della promozione umana;
la spesa per l'indennità contro la disoccupazione involontaria viene finanziata dai datori di lavoro -:
se, alla luce delle considerazioni svolte, il Governo non ritenga opportuno promuovere l'abrogazione dell'articolo 40, primo comma, numero 5
o, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dell'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, risolvendo in tal modo l'ingiusta, confusa e controproducente situazione in atto. (4-13415)