ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13203

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/09/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 14/09/2011
Stato iter:
25/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2012
VARI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/06/2012

CONCLUSO IL 25/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13203
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

DI PIETRO. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

la sopravvivenza delle emittenti locali nel passaggio delle trasmissioni dal sistema analogico al digitale terrestre rappresenta un'esigenza cruciale per il nostro Paese;

le associazioni di categoria delle tv locali da tempo denunciano l'esproprio subito in modo che appare di dubbia legittimità e, soprattutto, a fronte di un indennizzo gravemente irrisorio, dei canali dal 61 al 69;

le frequenze in questione, come noto, saranno assegnate attraverso la procedura dell'asta pubblica, alle compagnie telefoniche per garantire alla loro fornitura di servizi in mobilità una maggiore capacità e velocità di trasmissione;

detta procedura (segnatamente l'asta per l'assegnazione delle frequenze in banda 800, 1800, 2000 e 2600) è per altro già in corso e, sino ad oggi, ha già superato il tetto dei 3 miliardi di euro;

ovviamente, ad avviso delle associazioni di categoria delle tv locali, non può essere contestata la circostanza che l'assegnazione agli operatori telefonici avvenga attraverso il ricorso ad un'asta pubblica. Ciò che dette associazioni ritengono inammissibile è che tale operazione avvenga ad esclusivo carico delle emittenti locali, mentre a Mediaset e Rai non venga chiesto alcun tipo di sacrificio;

le associazioni di categoria delle tv locali hanno peraltro denunciato, inoltre, i criteri con i quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha attribuito la numerazione dei canali digitali;

l'articolo 32 del Testo Unico dei servizi media audiovisivi (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) prevede espressamente al comma 2:

«Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:


a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;


b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

l'AGCOM, diversamente da quanto previsto dalla legge, secondo quanto denunciato dalle associazioni di categoria delle tv locali, ha previsto l'assegnazione alle emittenti locali della numerazione a partire dal numero 10, essendo i primi nove tasti riservati alla emittenza nazionale, sulla base di graduatorie che fanno riferimento a criteri (quali il fatturato, il numero dei giornalisti assunti o altro) che nulla hanno a chiedere con le finalità previste dal citato testo unico dei servizi media audiovisivi: testo unico che fa, invece, riferimento al principio della preferenza degli utenti e quindi all'audience delle emittenti televisive;

alla luce di tutto ciò dette associazioni hanno presento ricorso al Tar del Lazio che ha annullato gli atti emanati dall'AGCOM relativi al piano di numerazione dei canali della televisione digitale terrestre ed in particolare la delibera con cui l'Autorità garante delle comunicazioni fissava la numerazione, la cosiddetta LCN (logical channel number). Una pronuncia immediatamente esecutiva, cui però la stessa AGCOM ha immediatamente replicato con un ricorso d'urgenza al Consiglio di Stato per ottenere - quanto meno nell'immediato - la sospensiva della decisione del tribunale amministrativo di primo grado;

successivamente, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospendere l'esecuzione di quanto stabilito dal Tar del Lazio ovvero l'annullamento della delibera n. 366 del 2010 che, come si è detto, assegnava in automatico i numeri LCN sui tasti dei telecomandi dei televisori, lasciando al momento la questione aperta;

l'annosa questione descritta dalla presente interrogazione rischia di infliggere l'ennesimo colpo al pluralismo televisivo nel nuovo scenario tecnologico digitale, ma anche all'informazione territoriale;

particolarmente criticabile appare, inoltre, come attraverso un diverso tipo di procedura, ovvero un bando in modalità beauty contest, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sei frequenze verranno, di fatto, assegnate praticamente a costo zero sia a Rai che a Mediaset;

l'applicazione dell'asta pubblica per l'assegnazione delle predette 6 frequenze potrebbe invece produrre un introito stimato da 1 a 2 miliardi di euro, qualora le condizioni di gara mirino ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare;

martedì 6 settembre 2011 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso di 6 frequenze televisive in digitale terrestre (5 in DVB-T e 1 in DVB -H), di cui alla delibera n. 497/10/CONS dell'Agcom e i soli 10 richiedenti corrispondono a Canale Italia srl, Telecom Italia Media Broadcasting srl. Elettronica Industriale spa (gruppo Mediaset), Sky Italia Network Service srl. Prima Tv spa, Europa Way srl, 3lettronica Industriale spa (gruppo 3 Italia), Rai-Radiotelevisione Italiana spa, Tivuitalia spa, Dbox srl -:

se e quali iniziative per quanto di competenze, urgenti il Governo intenda assumere alla luce di quanto descritto in premessa affinché la riduzione delle frequenze televisive non avvenga ad esclusivo carico delle emittenti locali;

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per incrementare l'entità delle misure compensative finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine della puntuale applicazione nell'ambito del nostro ordinamento giuridico dell'articolo 32 del testo unico dei servizi media audiovisivi, affinché l'attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi avvenga in ossequio ai principi di garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali, nonché del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti;

se e quali iniziative il Governo intenda assumere affinché venga revocato il citato bando in modalità beauty contest attraverso il quale sei frequenze verranno con assoluta probabilità assegnate a costo zero alla Rai e a Mediaset;

se il Governo intenda assumere iniziative normative affinché siano stabilite le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.(4-13203)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 25 giugno 2012
nell'allegato B della seduta n. 655
All'Interrogazione 4-13203 presentata da
ANTONIO DI PIETRO

Risposta. - In merito alla questione relativa al sistema di ordinamento automatico dei canali digitali, si evidenzia che, con la delibera n. 366/10/CONS., l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base di quanto disposto dall'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 34 del 15 marzo 2010, ha stabilito le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, autorizzati alla diffusione di contenuti in tecnica digitale terrestre, sulla base di principi e criteri, successivamente recepiti dai bandi di attuazione emanati dal Ministero dello sviluppo economico.
Nello specifico, si evidenzia che il Piano di numerazione adottato dall'Autorità, con delibera n. 366/10/CONS, ha accolto gran parte delle richieste avanzate dalle tv locali in sede di consultazione pubblica, nell'intento di garantire la semplicità dell'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali ed il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.
Specificatamente, l'Agcom ha definito la seguente ripartizione:

i primi 9 numeri del telecomando sono assegnati ai canali generalisti nazionali analogici diffusi in simulcast digitale);

i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 alle emittenti locali, ripetuti con la stessa successione anche il secondo (110-119 e 171-199) e terzo arco (210-219 e 271-299) della numerazione, oltre a tutto il settimo arco (601-699) per le nuove offerte digitali;

i numeri da 21 a 70 ai canali nazionali digitali suddivisi per generi di programmazione (semigeneralisti, bambini/ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite).
Il posizionamento delle emittenti locali nei numeri da 10 a 19, prima ancora dei nuovi entranti a diffusione nazionale, rappresenta un esplicito riconoscimento dell'importanza che l'emittenza locale di qualità riveste per il sistema radiotelevisivo del Paese, in termini di arricchimento pluralista dell'offerta e della garanzia di conservazione del valore dell'avviamento.
Tale regolamentazione è stata difesa dall'Agcom, nell'ambito dei giudizi instaurati davanti al Tar Lazio, a seguito dei ricorsi presentati da alcune associazioni di categoria delle tv locali. Contro le pronunce del predetto tribunale, che annullavano in parte il provvedimento di regolamentazione relativo alla numerazione dei canali digitali, la stessa Autorità ha, inoltre, proposto appello al Consiglio di Stato, ottenendo le sospensive delle sentenze.
L'azzeramento del piano di numerazione ad opera di pronunce giurisdizionali, in questo delicato momento in cui si sta compiendo l'ultimo passaggio alla televisione digitale, avrebbe, infatti, comportato enormi disagi in una situazione che ormai si è stabilizzata.
Il Consiglio di Stato, nell'accogliere le istanze cautelari (confrontare) da ultimo ordinanza n. 904 del 2 marzo 2012, con riferimento alla sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla società Sky Italia srl), ha riconosciuto che «il provvedimento di regolamentazione ... realizza allo stato, un ordinato e coerente sistema di accesso ai canali della trasmissione televisiva digitale che, nelle more della decisione nel merito, ... persegue fini di rilievo pubblico prevalenti su singole posizioni ... prevenendo situazioni di generale incertezza e, di fatto, di deregolamentazione dell'accesso e dell'utilizzo di canali di radiodiffusione digitale».
La stessa Agcom si è, comunque, resa disponibile, una volta avvenuto lo switch-off su tutto il territorio nazionale, a revisionare il Piano, per dare definitiva stabilizzazione al processo.
Per quanto concerne le questioni relative alle frequenze, si premette che le frequenze in banda 800, 1800, 2000 e 2600 sono state assegnate, attraverso la procedura d'asta pubblica, agli operatori telefonici per garantire alla loro fornitura di servizi in mobilità una maggiore capacità e velocità di trasmissione. L'introito complessivo, ricavato dalla suddetta asta, è stato di circa 4 miliardi di euro.
La destinazione della banda 800 MHz a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, conformemente all'orientamento comunitario in tal senso, è stata prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 220 del 2010.
I relativi canali da 61 a 69 erano stati assegnati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni agli operatori televisivi in ambito locale nelle pianificazioni delle frequenze delle diverse aree tecniche o regioni in data antecedente alla delibera 300/10/CONS, recante il «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale», e in particolare nelle delibere 53/08/CONS (Sardegna), 506/08/CONS (Valle d'Aosta), 294/09/CONS (Piemonte occidentale), 295/09/CONS (Trentino-Alto Adige), 426/09/CONS (Lazio), 625/09/CONS (Campania), 475/10/CONS (Piemonte orientale e Lombardia), 603/10/CONS (Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Venezia Giulia); successivamente all'emanazione della legge n. 220 del 2010 citata, nelle delibere di pianificazione delle frequenze regionali, 423/11/CONS (Liguria, Toscana, Umbria e Marche) e 93/12/CONS (Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia), rispettando comunque la riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza, prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e della delibera 181/09/CONS dell'Autorità.
Per quanto riguarda, in particolare, la banda 800 MHz, si rappresenta che, con decreto ministeriale del 23 gennaio 2012, è stata avviata la procedura della volontaria dismissione delle frequenze (canali 61 - 69) nelle regioni già digitalizzate alla data del 1o gennaio 2011, con il riconoscimento, quale misura compensativa, della somma complessiva di 174.684.709 euro. La stessa costituisce un ristoro finanziario per i costi sostenuti dalle emittenti locali per effettuare la transizione al digitale.
Si fa presente inoltre che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito in legge n. 75 del 2011, nelle regioni digitalizzate a partire dal 2011 i canali compresi tra il 61 e 69 non sono stati assegnati dal Ministero dello sviluppo economico e, pertanto, le emittenti locali non hanno sostenuto spese per la digitalizzazione su canali da liberare in seguito.
Pertanto l'assegnazione e/o la riduzione delle frequenze avviene sempre in base ad una previsione normativa, cui il Ministero deve dare attuazione ed eventuali incrementi delle suddette misure compensative sono comunque sempre correlati ai vincoli della finanza pubblica.
Per quanto concerne, infine, la procedura di assegnazione delle 6 frequenze nazionali ad uso televisivo in modalità beauty contest, si evidenzia che a seguito dell'approvazione al Senato, il 24 aprile 2012, della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», è stato previsto, all'articolo 3-quinquies riguardante «misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive», l'annullamento della predetta procedura.
La norma ha disposto, infatti, l'assegnazione delle suddette frequenze tramite asta con rilanci, che verrà indetta dal Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, secondo principi e criteri direttivi, sulla base dei quali l'Agcom dovrà definire le procedure della gara, nel rispetto delle soglie massime di cui alla delibera n. 181/09/Cons emanata dalla stessa Autorità.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Massimo Vari.