DI PIETRO. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
la sopravvivenza delle emittenti locali nel passaggio delle trasmissioni dal sistema analogico al digitale terrestre rappresenta un'esigenza cruciale per il nostro Paese;
le associazioni di categoria delle tv locali da tempo denunciano l'esproprio subito in modo che appare di dubbia legittimità e, soprattutto, a fronte di un indennizzo gravemente irrisorio, dei canali dal 61 al 69;
le frequenze in questione, come noto, saranno assegnate attraverso la procedura dell'asta pubblica, alle compagnie telefoniche per garantire alla loro fornitura di servizi in mobilità una maggiore capacità e velocità di trasmissione;
detta procedura (segnatamente l'asta per l'assegnazione delle frequenze in banda 800, 1800, 2000 e 2600) è per altro già in corso e, sino ad oggi, ha già superato il tetto dei 3 miliardi di euro;
ovviamente, ad avviso delle associazioni di categoria delle tv locali, non può essere contestata la circostanza che l'assegnazione agli operatori telefonici avvenga attraverso il ricorso ad un'asta pubblica. Ciò che dette associazioni ritengono inammissibile è che tale operazione avvenga ad esclusivo carico delle emittenti locali, mentre a Mediaset e Rai non venga chiesto alcun tipo di sacrificio;
le associazioni di categoria delle tv locali hanno peraltro denunciato, inoltre, i criteri con i quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha attribuito la numerazione dei canali digitali;
l'articolo 32 del Testo Unico dei servizi media audiovisivi (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) prevede espressamente al comma 2:
«Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
l'AGCOM, diversamente da quanto previsto dalla legge, secondo quanto denunciato dalle associazioni di categoria delle tv locali, ha previsto l'assegnazione alle emittenti locali della numerazione a partire dal numero 10, essendo i primi nove tasti riservati alla emittenza nazionale, sulla base di graduatorie che fanno riferimento a criteri (quali il fatturato, il numero dei giornalisti assunti o altro) che nulla hanno a chiedere con le finalità previste dal citato testo unico dei servizi media audiovisivi: testo unico che fa, invece, riferimento al principio della preferenza degli utenti e quindi all'audience delle emittenti televisive;
alla luce di tutto ciò dette associazioni hanno presento ricorso al Tar del Lazio che ha annullato gli atti emanati dall'AGCOM relativi al piano di numerazione dei canali della televisione digitale terrestre ed in particolare la delibera con cui l'Autorità garante delle comunicazioni fissava la numerazione, la cosiddetta LCN (logical channel number). Una pronuncia immediatamente esecutiva, cui però la stessa AGCOM ha immediatamente replicato con un ricorso d'urgenza al Consiglio di Stato per ottenere - quanto meno nell'immediato - la sospensiva della decisione del tribunale amministrativo di primo grado;
successivamente, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospendere l'esecuzione di quanto stabilito dal Tar del Lazio ovvero l'annullamento della delibera n. 366 del 2010 che, come si è detto, assegnava in automatico i numeri LCN sui tasti dei telecomandi dei televisori, lasciando al momento la questione aperta;
l'annosa questione descritta dalla presente interrogazione rischia di infliggere l'ennesimo colpo al pluralismo televisivo nel nuovo scenario tecnologico digitale, ma anche all'informazione territoriale;
particolarmente criticabile appare, inoltre, come attraverso un diverso tipo di procedura, ovvero un bando in modalità beauty contest, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sei frequenze verranno, di fatto, assegnate praticamente a costo zero sia a Rai che a Mediaset;
l'applicazione dell'asta pubblica per l'assegnazione delle predette 6 frequenze potrebbe invece produrre un introito stimato da 1 a 2 miliardi di euro, qualora le condizioni di gara mirino ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare;
martedì 6 settembre 2011 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso di 6 frequenze televisive in digitale terrestre (5 in DVB-T e 1 in DVB -H), di cui alla delibera n. 497/10/CONS dell'Agcom e i soli 10 richiedenti corrispondono a Canale Italia srl, Telecom Italia Media Broadcasting srl. Elettronica Industriale spa (gruppo Mediaset), Sky Italia Network Service srl. Prima Tv spa, Europa Way srl, 3lettronica Industriale spa (gruppo 3 Italia), Rai-Radiotelevisione Italiana spa, Tivuitalia spa, Dbox srl -:
se e quali iniziative per quanto di competenze, urgenti il Governo intenda assumere alla luce di quanto descritto in premessa affinché la riduzione delle frequenze televisive non avvenga ad esclusivo carico delle emittenti locali;
quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per incrementare l'entità delle misure compensative finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine della puntuale applicazione nell'ambito del nostro ordinamento giuridico dell'articolo 32 del testo unico dei servizi media audiovisivi, affinché l'attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi avvenga in ossequio ai principi di garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali, nonché del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti;
se e quali iniziative il Governo intenda assumere affinché venga revocato il citato bando in modalità beauty contest attraverso il quale sei frequenze verranno con assoluta probabilità assegnate a costo zero alla Rai e a Mediaset;
se il Governo intenda assumere iniziative normative affinché siano stabilite le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.(4-13203)