ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12909

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 510 del 01/08/2011
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2011
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/08/2011
Stato iter:
24/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2012

CONCLUSO IL 24/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12909
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
lunedì 1 agosto 2011, seduta n.510

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il 29 luglio 2011 un operaio, il signor Salvatore Concas, ha perso la vita in un cantiere edile a Guspini, nel Medio Campidano nella Sardegna del sud; secondo le prime informazioni il signor Concas stava facendo una traccia per l'impianto elettrico di una casa, quando è stato travolto da un muro di blocchetti di cemento che ha ceduto all'improvviso -:

di quali elementi disponga in merito alla dinamica dell'incidente;

se siano state rispettate le normative previste sulla sicurezza del lavoro;

quali iniziative si intendano promuovere o adottare in relazione a vicende come quella sopra segnalata, che per dimensioni - dall'inizio dell'anno risultano essere decedute almeno 302 persone per incidenti sul lavoro, 511.497 sono stati gli infortuni, 1.208 gli invalidi - assume i connotati di quella che non è esagerato definire una strage. (4-12909)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 24 maggio 2012
nell'allegato B della seduta n. 638
All'Interrogazione 4-12909 presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiedono elementi conoscitivi in ordine all'incidente accaduto il 29 luglio 2011 a Guspini, nel Medio Campidano, presso un cantiere edile in cui il signor Salvatore Concas ha perso la vita, si rappresenta quanto segue.
Sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti strutture territoriali dell'Inail in sede di accertamento ispettivo, è risultato che la ditta artigiana Lecis-interprice di Sandro Lecis, operante nel settore edile, con sede in località Gonnosfanadiga (VS), aveva avuto da un committente privato l'incarico di realizzare un muro di cinta in blocchetti in un fabbricato ad uso residenziale, sito nel comune di Guspini (VS).
Il giorno 29 luglio 2011, il signor Salvatore Concas, muratore, era stato incaricato dal titolare della suddetta ditta artigiana di eseguire i lavori di tracciatura per installare, alla base del muro di cinta composto da sette file di blocchetti dello spessore di 25 centimetri, un tubo di scarico delle acque piovane. Alle ore 7,30 circa, il signor Concas, insieme al titolare della ditta, aveva dato inizio all'esecuzione dei lavori. In particolare, la traccia veniva realizzata sulla seconda fila di blocchetti, a tutta lunghezza del muro, riducendone lo spessore da 25 a 5 centimetri. Questo intervento avrebbe compromesso la stabilità del muro, causando, intorno alle ore 14,00, il crollo della porzione di muro sovrastante addosso al lavoratore, con esito mortale.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Guspini ed i funzionari dello Spresal dell'Asl 6 di Sanluri. Per il caso in oggetto, risulta in corso un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Sanluri.
Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni di legge dovute dall'Inail, è stata costituita la rendita a favore dei superstiti del lavoratore deceduto e si è provveduto alla corresponsione dell'assegno funerario, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico n. 1124 del 1965. La stessa sede ha provveduto alla concessione del beneficio a carico del Fondo per le vittime di gravi incidenti sul lavoro.
In merito al rapporto di lavoro del signor Concas, dalle indagini ispettive è emerso che esso ha avuto inizio lo stesso giorno dell'infortunio, in quanto la predetta ditta è risultata assicurata per il solo titolare artigiano.
Sulle cause che possono aver determinato l'infortunio e su eventuali inosservanze alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e responsabilità, sono in corso le indagini del servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro della Asl n. 6 di Sanluri (Cagliari) per conto della magistratura. Ne consegue che, per i profili descritti, e per le conseguenze che le stesse comportano anche sul piano assicurativo, è necessario attendere gli sviluppi degli accertamenti ispettivi degli Organismi coinvolti, aventi specifica competenza ai sensi della normativa vigente.
Nel rispondere all'ultimo quesito posto dall'interrogante, occorre precisare che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione.
In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.
Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare «l'impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.
In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con accordo in Conferenza Stato-regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da destinare in favore di attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).
Con il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è poi consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perfezionando, in tal modo, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.
L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).
Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonché l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia.
Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà comunque compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.
Molte delle iniziative dirette all'attuazione delle disposizioni del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (ex articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta, in maniera paritaria e tripartita, da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro.
Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la commissione ha costituito al suo interno nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali, per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla commissione (ad esempio l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuità le attività ad essi attribuiti. All'esito delle attività istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha completato talune ulteriori attività previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali occorre ricordare:

la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del testo unico) da parte della commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 del decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, recante: «disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 111 - del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - supplemento ordinario n. 47 - dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011 del decreto del 4 febbraio 2011 «Lavori su impianti elettrici ad alta tensione» a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 30 giugno 2011), del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici previsto dall'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 degli accordi, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori, dirigente e preposti, adottati ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Merita menzione il decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), ex articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 2008 n. 81 che prevede la costituzione di un sistema volto a fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici. Su tale decreto è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e, allo stato, si è in attesa dell'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato.
In ordine alle iniziative in materia di lavorazioni in «ambienti confinati», si evidenzia che nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 recante: «Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati», a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il decreto è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto al fenomeno degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi, negli ultimi anni, nei lavori in ambienti cosiddetti «confinati», quali silos, cisterne e simili.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare, innanzitutto, le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo la vita dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.
Infine, va ricordato come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse, finalmente non più solo specialistico, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che costituisce, a sua volta, un importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.