ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12837

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 508 del 27/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/07/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2011
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/07/2011
Stato iter:
23/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/10/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 27/07/2012

SOLLECITO IL 22/10/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/10/2012

CONCLUSO IL 23/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12837
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
mercoledì 27 luglio 2011, seduta n.508

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il 26 luglio un nuovo incidente mortale sul lavoro s'è verificato nel bosco di Sant'Antonio ai confini del territorio del comune di Palena Chieti;

secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, un operaio romeno, Stefan Borcau, di 45 anni, è morto travolto da un albero durante alcuni lavori di disboscamento. L'uomo è stato colpito alla testa ed al torace ed è rimasto schiacciato dal peso della pianta -:

quale sia l'esatta dinamica dell'incidente;

se siano state rispettate le normative previste dalla sicurezza del lavoro;

quali iniziative si intendano promuovere, sollecitare, adottare in relazione a vicende come quella sopra segnalata, che per dimensione - dall'inizio dell'anno risultano essere decedute oltre 270 persone per incidenti sul lavoro, oltre 457 mila sono stati gli infortuni, oltre mille gli invalidi - assume i connotati di quella che non è esagerato definire una strage.
(4-12837)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 23 ottobre 2012
nell'allegato B della seduta n. 707
All'Interrogazione 4-12837 presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI

Risposta. - L'interrogazione parlamentare in esame si riferisce all'infortunio mortale sul lavoro verificatosi il 26 luglio 2011 al signor Stefan Borcau, dipendente della ditta Fratelli Muscente di Muscente Rocco & C. di Palena (CH), durante le operazioni di taglio di alberi di alto fusto in località Fonte dei Pulcini di Palena.

Nel rispondere ai primi due quesiti, ci si limiterà in questa sede, a riportare gli elementi informativi acquisiti presso la Direzione territoriale del lavoro di Chieti, nonché quelli fomiti dall'Inail.
Preliminarmente si precisa che il signor Stefan Borcau era regolarmente assunto dal 23 luglio 2011, con contratto a termine sino al 30 novembre 2011, con la qualifica di bracciante agricolo.
Dagli accertamenti esperiti e dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva è emerso che alle ore 9.20 circa del 26 luglio 2011, giorno dell'infortunio, il signor Borcau, era intento al taglio di un albero di faggio di alto fusto mediante l'uso di una motosega. In particolare, sembrerebbe che il tronco - dopo il taglio - sia caduto su un'altra pianta che - producendo un effetto «dondolo» - lo ha fatto finire addosso al lavoratore e ne ha causato il decesso. Sul posto accorrevano due colleghi, che - data la distanza dal luogo dell'incidente - non sono stati poi in grado di fornire notizie particolari sulla dinamica dell'infortunio.
Si rende noto, inoltre, che nel corso degli accertamenti, i funzionari della Asl n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti hanno riscontrato, da parte del datore di lavoro, la violazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 81/2008.
Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni dovute per tale infortunio mortale, la sede Inail competente, in base alle risultanze istruttorie, ha riscontrato l'assenza di superstiti aventi diritto alla rendita ex articolo 85 testo unico 1124/65 e alla erogazione del beneficio a carico del Fondo per le vittime di gravi incidenti sul lavoro. Per la corresponsione dell'assegno funerario, dovuto - ai sensi del richiamato articolo 85 - a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, la sede si è attivata per rintracciare i familiari residenti in Romania.
Nel rispondere all'ultimo quesito posto nell'interrogazione in esame, occorre precisare che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione.
In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standards di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81/2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.
Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare «l'impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.
In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con accordo in Conferenza Stato-regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da destinare in favore di attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in attuazione del predetto articolo 11 - ha, inoltre, partecipato alla programmazione, alla predisposizione nonché al cofinanziamento della campagna nazionale a sostegno del piano di prevenzione sulle malattie professionali. Tale campagna promossa insieme all'Inail, al Ministero della salute, alle regioni ed alle province autonome, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro, ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti sui principali fattori di rischio.
Con il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è poi consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perfezionando, in tal modo, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico. L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).
Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale nonché l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.
Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà comunque compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.

Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ex articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta, in maniera paritaria e tripartita, da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro.
Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la commissione ha costituito al suo interno nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali, per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla commissione (ad esempio l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuità le attività ad essi attribuiti. All'esito delle attività istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione. Tra gli altri, si ricorda, che a seguito dell'adozione del parere sul concetto di «eccezionalità» di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81 del 2008, la commissione consultiva permanente - nella seduta del 18 aprile 2012 - ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza in materia di sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine allo scopo di garantirne la sicurezza nell'uso. Tali procedure, divulgate con lettera circolare del 9 maggio 2012, costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori e sono finalizzate a fornire indicazioni operative sulle modalità di utilizzo di dette attrezzature nei casi indicati dalla Commissione.
Si precisa inoltre che il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel valorizzare l'adozione di buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha assegnato alla Commissione consultiva permanente il compito di procedere alla loro validazione (articolo 6, comma 8, lettera d) del decreto legislativo n. 81 del 2008) e di assicurarne la massima diffusione.
Al riguardo, nella seduta del 4 luglio 2012, la commissione ha proceduto alla validazione di quattro buone prassi finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali buone prassi costituiscono soluzioni organizzative e procedurali adottate a seguito di una scelta volontaria da parte di soggetti pubblici e privati ed in coerenza con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha completato talune ulteriori attività previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali occorre ricordare:

la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del «Testo unico») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 del decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, recante: «disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 111 - del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
Si precisa al riguardo che, con circolare n. 11 del 25 maggio 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del suindicato decreto interministeriale e che con decreto del 30 luglio 2012, è stato pubblicato il secondo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto dirigenziale del 21 maggio 2012;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011 del decreto del 4 febbraio 2011 «lavori su impianti elettrici ad alta tensione» a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011 (pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 30 giugno 2011), del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici previsto dall'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - supplemento ordinario n. 47 - dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 del decreto del 9 luglio 2012, adottato dal Ministero della salute di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente i contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
Si precisa inoltre che, con la circolare n. 8 del 24 maggio 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e forestale, ha fornito chiarimenti volti a valorizzare la disciplina dell'uso sicuro di particolari attrezzature di lavoro quali le ceste autoprodotte portate dai trattori.
Infine, con la circolare n. 15 del 27 giugno 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministero per lo sviluppo economico, il Ministero della salute e l'Inail, ha fornito risposta ai numerosi quesiti concernenti l'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie.
Merita menzione, inoltre, il decreto interministeriale recante regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Sinp, in particolare, mira a fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, nonché per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Su tale decreto è stato acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Da ultimo, sul provvedimento si è espresso il Consiglio di Stato.
Nella medesima conferenza si sono altresì perfezionati gli accordi concernenti gli articoli 34 e 37 del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che disciplinano, rispettivamente, la formazione del datore di lavoro, che svolge in proprio i compiti di prevenzione e protezione, e la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti. Tali accordi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012.
Inoltre, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato un documento recante: «adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni» concernenti le attività di fondazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.
In tal modo si completa e si chiarisce, attraverso l'identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale, il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l'organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.
In ordine alle iniziative in materia di lavorazioni in «ambienti confinati», si evidenzia che nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 recante: «Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati», a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il decreto è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci al contrasto del fenomeno degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi, negli ultimi anni, nei lavori in ambienti cosiddetti «confinati», quali silos, cisterne e simili.
A tal proposito si fa presente che, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - nella seduta del 18 aprile 2012 - ha adottato un manuale pratico. Tale manuale, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2011, indica i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed è rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare, innanzitutto, le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo la vita dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.
Infine, va ricordato come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse, finalmente non più solo specialistico, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che costituisce, a sua volta, un importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.