ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12797

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 506 del 21/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/07/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 21/07/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 21/07/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 21/07/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 21/07/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 21/07/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/07/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 26/07/2011
Stato iter:
16/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2012
ORNAGHI LORENZO MINISTRO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 20/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/07/2012

CONCLUSO IL 16/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12797
presentata da
MARCO BELTRANDI
giovedì 21 luglio 2011, seduta n.506

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:


nel 1977 per iniziativa dei tre sindacati di settore della CGIL, CISL e UIL fu fondato l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) con il compito di gestire i diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori;


il Parlamento italiano ne riconobbe il ruolo con la legge n. 93 del 1992, disponendo che l'Istituto avesse come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie;


l'IMAIE fu elevato ad ente morale attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 1994 ed iscritto successivamente nel registro della persone giuridiche della prefettura di Roma;


il 28 maggio 2009 l'IMAIE è stato dichiarato estinto dal prefetto di Roma ai sensi degli articoli 27 del codice civile e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, per constatata e perdurante incapacità dell'Istituto di raggiungere gli obiettivi statutari;


l'IMAIE aveva, infatti, nel corso degli anni incassato e depositato sui propri conti correnti bancari più di 100 milioni di euro dovuti agli artisti interpreti ed esecutori e non era poi stato in grado di distribuirli agli aventi diritto;


a seguito dell'estinzione dell'IMAIE, gli aventi diritto - decine di migliaia di musicisti e attori italiani e stranieri - non hanno ancora ricevuto chiarimenti in merito ai criteri della liquidazione e della riscossione dei compensi loro spettanti, alcuni addirittura risalenti al secolo scorso;


la storia dell'IMAIE e la sua estinzione sono un evidente segnale della fallimentare cornice normativa approntata a suo tempo dal legislatore, totalmente inadeguata a rispondere agli effettivi bisogni degli artisti interpreti ed esecutori, perché (i) ha centralizzato la gestione dei loro diritti in un ente imposto dall'alto e rigidamente configurato per legge (anziché lasciarla all'autonomia decisionale degli stessi interessati), (ii) ha costretto - all'interno di una gestione condivisa e comune - interessi che sono tra loro profondamente diversi: da un lato quelli degli artisti musicali (discografia) e, dall'altro, quelli degli artisti audiovisivi (cinema, TV) e di conseguenza (iii) ha consentito in capo all'ente il radicamento di un'inefficiente rendita di posizione economica in danno di tutti gli artisti aventi diritto;


con l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, il Governo ha voluto ri-costituire un nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE);


l'articolo 7 prevede che il nuovo IMAIE sia istituito per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (IMAIE) in liquidazione e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992;


il Governo approvando queste disposizioni ha voluto, quindi, riproporre un modello già sperimentato con la gestione del vecchio IMAIE, che si è rivelato del tutto inefficiente e che continua a danneggiare economicamente, e non solo, gli artisti interpreti ed esecutori;


il Governo ha inoltre previsto ope legis che il nuovo IMAIE erediti le funzioni e le attività del vecchio Istituto: è del tutto evidente che la governance del nuovo IMAIE non costituisca in alcun modo un fattore di continuità con il vecchio istituto liquidato, tant'è che ai sindacati è stato conferito un ruolo meramente consultivo e che gli aventi diritto si dovranno iscrivere volontariamente ed ex novo al nuovo IMAIE;


i soggetti costituenti il nuovo IMAIE, che hanno contribuito alla redazione dello statuto, poi approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali rappresentano solo un gruppo del tutto minoritario degli aventi diritto;


le associazioni degli interpreti ed esecutori maggiormente rappresentative sono state di fatto escluse dalla fase di gestazione del nuovo ente: sia dal processo che ripristinava l'assetto normativo (che ha poi meramente ri-costituito un nuovo IMAIE), sia dalla redazione dello Statuto. Gli aventi diritto per consultare la proposta di statuto hanno dovuto addirittura avanzare una richiesta formale proprio ai vertici che avrebbero il compito di rappresentarli e tutelarli;



l'associazione artisti 7607, che vede tra i suoi maggiori rappresentanti noti esponenti del nostro cinema e della televisione, ha infatti fatto ricorso al Tar per chiedere l'invalidazione dell'atto di approvazione dello statuto del nuovo IMAIE;


ancora una volta, quindi, l'operazione è stata condotta dalle istituzioni in modo unilaterale e senza alcuno spazio per una reale e libera partecipazione democratica degli stessi soggetti beneficiari - gli artisti - all'autodeterminazione delle regole e delle soluzioni relative ai propri interessi economici. Basti leggere il contenuto dell'articolo 35 del vigente statuto del nuovo IMAIE che, per alcuni anni, conferisce al suo presidente, non eletto, ma prescelto nello stesso statuto, poteri di plenipotenziario di fatto, salvo sottoporne le decisioni ad un dibattito meramente consultivo;


nella gran parte degli Stati membri dell'Unione europea la gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi è lasciata alla libera autodeterminazione dei soggetti interessati: liberi di auto-organizzarsi nelle forme prescelte e soprattutto liberi di competere, in un sistema di libera concorrenza tra le società di collecting, per offrire servizi di raccolta e distribuzione più efficienti ed economicamente convenienti per gli aventi diritto;



anche in Italia, proprio sul versante della gestione dei diritti connessi, le stesse organizzazioni delle imprese dell'industria dello spettacolo hanno dato vita a forme variegate di gestione collettiva, al servizio dei propri membri, specializzate per competenza e tra loro in competizione: SCF, AFI, Audiocoop, Anica, APT, Univideo, e altri; ciò invece non è stato consentito nella gestione dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori. Tant'è che le trattative portate avanti anche dal nuovo IMAIE, in virtù di una presunta esclusiva, sono contrarie al principio di concorrenza e di libera iniziativa privata che dovrebbe contraddistinguere qualsiasi attività di prestazioni di servizi;


l'attuale assetto normativo viola secondo gli interroganti l'articolo 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica privata), non è affatto giustificato ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione (monopoli di servizi pubblici essenziali) e lede l'articolo 3 della Costituzione (uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini), poiché - sulla medesima materia - consente all'industria piena libertà organizzativa, mentre comprime quella degli artisti;


l'attività di gestione collettiva in un mercato libero comporta un abbattimento dei costi di gestione e amministrativi, maggiori efficienze operative e potenziali di crescita dei volumi di diritti raccolti: anche gli artisti italiani dovrebbero, quindi, poter liberamente scegliere la società di raccolta ritenuta più efficiente e beneficiare di maggiori introiti;


l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella propria segnalazione al Parlamento del 4 giugno 2004 ebbe già a censurare l'assetto di IMAIE allora in vigore ed auspicò in favore dell'artista che fosse «salvaguardata la sua facoltà di decidere liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l'esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento all'esercizio del proprio credito al compenso»;


nel settore audio, ad esempio, la gestione dei diritti connessi è di fatto in mano alle major che, per mezzo di SCF, Consorzio dei fonografici, raccolgono i compensi dovuti ai produttori discografici e agli artisti;


le major consorziate in SCF sono le stesse rappresentate dalla Federazione industria musicale italiana (FIMI), associazione di categoria che aderisce a Confindustria;


il presidente della FIMI è stato di recente nominato anche il Presidente di SCF; tale nomina è ad avviso degli interroganti in conflitto di interessi e in contrasto con gli impegni presi dalla FIMI, in occasione della costituzione di SCF, innanzi all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Tali impegni prevedevano che le major si rendessero promotrici in assemblea FIMI di un'iniziativa volta a escludere dall'attività di quest'ultima le competenze che esercitava in materia di gestione collettiva dei diritti connessi. Il mantenimento dei suddetti impegni era pregiudiziale all'autorizzazione per le major di poter costituire il Consorzio SCF;


l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nella sua Relazione annuale sulle attività svolte nel 2009 informava di aver trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali una segnalazione in merito alle problematiche di carattere concorrenziale delineatesi in materia di gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori fonografici, sottolineando inoltre che la riscossione dei compensi fosse gestita in gran parte da SCF;


per l'industria audio, risulta che il nuovo IMAIE abbia di recente firmato un accordo con SCF che detta disposizioni per la distribuzione dei compensi per la generalità degli artisti interpreti ed esecutori. Non si capisce come ciò sia potuto validamente accadere, posto che il nuovo IMAIE non ha ancora una propria compagine di artisti associati, essendo attualmente ancora impegnato nelle attività di costituzione dei propri organi;


anche sul fronte del video è accaduto che il nuovo IMAIE abbia stipulato accordi transattivi sul passato con l'emittente televisiva RTI;


con ciò, si corre il rischio di perpetuare in Italia una pericolosa situazione di posizione dominante, non solo da parte delle major sulla raccolta e distribuzione dei diritti connessi, ma anche da parte del nuovo IMAIE sulla ingiustificata ed intempestiva adozione di scelte di ripartizione che incidono sulle posizioni individuali dei singoli artisti;


l'articolo 7 della legge n. 100 del 2010 prevede che i Ministeri vigilanti riordinino con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori -:




se il Governo abbia ricevuto segnalazioni o rilievi con riferimento ai profili problematici rappresentati in premessa da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;


se sia a conoscenza della perdurante situazione di danno economico che subiscono gli artisti interpreti ed esecutori, che rappresentano la parte debole e poco tutelata della filiera;

se sia a conoscenza della generale insoddisfazione delle società di collecting straniere sulla gestione italiana dei diritti connessi;


se intenda assumere iniziative normative per modificare le disposizioni vigenti in materia di diritti connessi, incentivando l'ingresso di nuovi operatori nel mercato della gestione dei diritti connessi per gli artisti interpreti ed esecutori, al fine di migliorare, attraverso la concorrenza, costi e qualità del servizio e di bilanciare l'attuale posizione dominante delle major discografiche, cinematografiche e dei principali broadcast;


se non ritenga necessario che l'intera materia del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche alla luce delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e delle recenti evoluzioni di assetto, sia da assoggettare alla vigilanza di una specifica autorità garante indipendente per assicurare una tutela imparziale dei differenti interessi e diritti in materia. (4-12797)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 16 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 666
All'Interrogazione 4-12797 presentata da
MARCO BELTRANDI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, col quale l'interrogante lamenta le modalità di costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (IMAIE) e chiede di sapere se vi siano stati rilievi da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nonché se si intendono assumere iniziative per modificare le disposizioni vigenti in materia di diritti connessi, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi di tutela di cui alla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), posto in liquidazione a decorrere dal 14 luglio 2009, ha previsto la costituzione, da parte degli artisti interpreti esecutori, del «nuovo IMAIE», associazione avente personalità giuridica di diritto privato, sottoposta alla vigilanza congiunta di questa Amministrazione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto interministeriale in data 29 settembre 2010, in aderenza a quanto disposto dal citato articolo 7, secondo cui il «nuovo IMAIE» è «costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti, interpreti ed esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti, interpreti ed esecutori professionisti», questo Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni vigilanti, ha approvato lo statuto e l'atto costitutivo del nuovo IMAIE, dopo aver accertato la sussistenza dei citati presupposti di legge.
Infatti, alla costituzione del nuovo IMAIE hanno partecipato, oltre agli artisti, interpreti ed esecutori, alcuni dei quali di chiara fama, anche i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati al settore (la CGIL SEL, la Fistel-CISL, la UILCOM, la UGL-UGL Creativi), nonché i rappresentanti di cinque associazioni di artisti, interpreti ed esecutori, in grado di annoverare tra i propri iscritti almeno duecento artisti, interpreti ed esecutori professionisti.
L'attuale assetto del «nuovo IMAIE» è il risultato di una intensa, quanto proficua attività di coordinamento ed integrazione delle istanze e delle posizioni riconducibili alle associazioni di artisti operanti nel nostro Paese e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, attività tradottasi anche nell'accoglimento, nell'attuale formulazione dell'articolo 7 della legge n. 100 del 2010, delle proposte di emendamento avanzate da numerose associazioni.
Occorre, infatti, precisare che, sia nella prima fase costitutiva che nell'attuale, caratterizzata dall'elaborazione dei principali regolamenti dell'associazione, è stata favorita la possibilità per altri artisti, e per le relative componenti associative, di aderire al «nuovo IMAIE» e di poter contribuire alla gestione dell'istituto medesimo.
A tal fine, sul sito internet dell'associazione appena costituita è stato pubblicato un appello a tutte le associazioni di artisti, interpreti o esecutori in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, anche a quelle che non avevano partecipato alla fase costitutiva del nuovo IMAIE, allo scopo di favorire il loro «libero accesso a tutte le delibere che saranno assunte dall'istituto, l'accesso a tutta la documentazione che riguarda la vita associativa, secondo una disciplina chiara ed agevole che verrà redatta dalle associazioni che rappresentano gli artisti e, dunque, si auspica, anche dalle associazioni che non hanno partecipato alla costituzione del nuovo IMAIE, ed al cui rispetto saranno tenuti tutti coloro che svolgeranno funzioni nell'ambito dell'istituto; il diritto di nominare un proprio esperto che abbia il potere di accedere alla documentazione suddetta».
È stata, inoltre, definitivamente approvata dalle amministrazioni vigilanti la modifica all'articolo 35 dello statuto, volta a consentire, in occasione della prima tornata elettorale dell'associazione, la partecipazione alle elezioni a tutti gli artisti, interpreti ed esecutori, senza distinzione tra artisti professionisti e non.
L'operato del «nuovo IMAIE», sembra, pertanto, essere stato sinora improntato al rispetto del principio di trasparenza, chiarezza ed efficienza con il pieno e democratico coinvolgimento di tutte le associazioni di artisti che operano sul territorio nazionale, confluite, insieme alle organizzazioni sindacali, nel citato comitato consultivo che, con il coordinamento del presidente dell'istituto, ha già licenziato i testi dei regolamenti di ripartizione e di iscrizione al «nuovo IMAIE» sottoposti alle amministrazioni vigilanti per la prescritta approvazione.
Nel corso dell'istruttoria dei suddetti procedimenti, le stesse Amministrazioni hanno condotto l'audizione del presidente del nuovo IMAIE e di tutte le associazioni e le organizzazioni sindacali che ne hanno fatto richiesta, registrando, da parte della maggioranza degli intervenuti, documentati apprezzamenti per il lavoro fino ad ora svolto dal presidente e per l'attività esercitata dalle amministrazioni preposte alla vigilanza che, in tali occasioni, hanno potuto concretamente constatare la particolare cura dedicata dal nuovo istituto alla «partecipazione», quale elemento indefettibile di una struttura democratica.
Proprio l'esigenza di garantire piena tutela agli artisti interpreti ed esecutori, ha orientato, infatti, il legislatore verso l'adozione di un sistema di gestione dei diritti conosciuto nel contesto europeo, nell'ambito del quale, occorre segnalare, appare forse più utile poter identificare un interlocutore qualificato ed unitario che possa contribuire all'evoluzione del sistema normativo ed esprimere la posizione dell'intera categoria.
Per quanto concerne, poi, gli accordi sottoscritti da «nuovo IMAIE» menzionati nell'interrogazione, in cui ne viene contestata la validità atteso che non vi è ancora una compagine di artisti associati, va chiarito che, in virtù di quanto disposto dalla legge n. 101 del 2010 in ordine al trasferimento al «nuovo IMAIE» di tutte le funzioni ed i compiti che erano posti in capo ad IMAIE, ivi compresi quelli scaturenti dalla legge n. 93 del 1992 e dagli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge n. 633 del 1941, l'associazione ha potuto sottoscrivere i necessari accordi, sia per il settore musicale che per quello audiovisivo, nonché promuovere e concludere gli accordi di reciprocità per la riscossione ed il pagamento dei diritti maturati dagli artisti italiani all'estero e viceversa. Contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione, consta a questa amministrazione che proprio in quest'ultimo ambito il «nuovo IMAIE» abbia registrato apprezzamento per la trasparenza, la correttezza operativa e gestionale riscontrata nelle attività fino ad ora portate avanti e per gli interventi regolamentari avviati.
Deve peraltro essere ricordato, infine, che, con decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stata prevista, all'articolo 39, commi 2 e 3, la liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, in qualunque forma attuata.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Lorenzo Ornaghi.