ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12659

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 500 del 13/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/07/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 13/07/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/09/2011
Stato iter:
26/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/04/2012
GUERRA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12659
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
mercoledì 13 luglio 2011, seduta n.500

ALESSANDRI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

un'agenzia di stampa (ANSA) del 12 luglio 2011 rende noto che la guardia di finanza di Modena ha scoperto 23 persone straniere che fingevano di avere la residenza in provincia in modo da percepire l'assegno sociale di 417,30 euro mensili erogato dall'Inps;

gli agenti delle Fiamme Gialle, compiendo verifiche sul territorio, hanno accertato come diversi beneficiari della prestazione assistenziale - originari di Marocco, Albania, Argentina, Estonia, Brasile, Polonia e Spagna - continuassero a percepire la quota pur non abitando più in Italia. Senza aver comunicato il cambio di residenza all'Inps, avevano infatti delegato altre persone a riscuotere indebitamente l'assegno sociale;

su questo fenomeno, già dal 2009, la Lega Nord di Modena aveva chiesto particolari controlli da parte delle istituzioni locali competenti, in particolare l'allora consigliere comunale Mauro Manfredini aveva presentato un ordine del giorno volto a far sì che il comune di Modena effettuasse periodici controlli sulla residenza degli immigrati stranieri in quanto risultava frequente il caso di stranieri che, benché se ne tornassero nel loro Paese d'origine, o comunque andassero a vivere all'estero, continuavano ad incassare il suddetto sussidio;

nello specifico, il predetto consigliere comunale, chiedeva alla relativa giunta di attivarsi ad intraprendere immediatamente le opportune iniziative, affinché gli organi amministrativi e di controllo competenti provvedessero ad effettuare un censimento periodico dei cittadini extracomunitari residenti sul territorio comunale, a far attuare un sistema di verifica efficace di ogni variazione di residenza e ad impegnare l'ufficio anagrafe a comunicare tempestivamente e periodicamente all'Inps i risultati di tali controlli;

già l'atto in questione evidenziava come ogni mese, 13.800 immigrati ricevessero dall'Inps un assegno sociale per un totale di 6.190.930 euro e che in Emilia-Romagna i cittadini extracomunitari che percepivano il sussidio sono 1.710;

va rimarcato che a tale assegno sociale hanno diritto tutti gli stranieri con regolare permesso di soggiorno ed in possesso di determinati requisiti, in particolare devono avere conseguito il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, devono altresì essere privi di reddito o comunque avere un reddito inferiore ai limiti fissati dalla legge e risiedere «legalmente e continuativamente» da almeno dieci anni sul territorio italiano;

gli extracomunitari con carta di soggiorno e i neocomunitari che lavorano in Italia da almeno tre mesi possono inoltre chiedere il ricongiungimento di parenti, dichiarando di averli in carico. Questi non appena compiono 65 anni, essendo privi di reddito, o comunque con un reddito basso, dal momento che quello dei figli non è cumulabile, hanno diritto all'assegno sociale;

il caso accertato dalla Guardia di finanza di Modena potrebbe riguardare altri territori non solo dell'Emilia Romagna, ma di altre regioni italiane, soprattutto quelle del nord del Paese -:

se non intendano attivare un monitoraggio su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alla regione Emilia Romagna, volto a verificare l'esistenza di casi di stranieri che inizialmente in regola con i requisiti per ottenere l'assegno sociale, abbiano successivamente continuato a percepire la quota del sussidio pur non abitando più in Italia, in ipotesi senza aver comunicato il cambio di residenza all'Inps e delegando altre persone a riscuotere indebitamente l'assegno sociale.
(4-12659)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-12659 presentata da
ANGELO ALESSANDRI

Risposta. - L'interrogazione parlamentare in esame concerne la percezione dell'assegno sociale da parte di cittadini extracomunitari che, inizialmente in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento del beneficio, trasferiscono in seguito la residenza all'estero omettendo di comunicarlo all'Inps e continuando a riscuotere l'assegno tramite un delegato.
Al riguardo, si evidenzia che l'assegno sociale, istituito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, con effetto dal 1° gennaio 1996, è una prestazione di carattere assistenziale, non reversibile, che prescinde del tutto dal pagamento di contributi e che spetta ai residenti in Italia che abbiano 65 anni di età, (66 anni a partire dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), e che si trovino in disagiate condizioni economiche.
In particolare, l'assegno viene erogato alle seguenti categorie di persone:

1) cittadini italiani;

2) cittadini della Repubblica di San Marino;

3) stranieri o apolidi ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;

4) apolidi o stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i famigliari ricongiunti, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

5) cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i famigliari ricongiunti, che siano iscritti all'anagrafe del comune di residenza ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2007.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il beneficio è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
L'assegno sociale, in quanto prestazione di carattere assistenziale, è inesportabile fuori dal territorio nazionale, con la conseguenza che il beneficio viene meno nel momento in cui non sussiste più il requisito della residenza stabile in Italia.
Al riguardo, l'Inps ha fatto sapere di monitorare costantemente il fenomeno mediante controlli periodici, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di concessione, anche con specifico riferimento all'effettiva residenza in Italia, provvedendo alla sospensione e/o alla revoca del beneficio laddove ne riscontri la mancanza.
L'Istituto ha rappresentato di aver fornito alle proprie Sedi sul territorio apposite disposizioni circa la necessità di vigilare, in particolare, sulle situazioni di concessione dell'assegno sociale a cittadini stranieri soggiornanti in Italia e ai loro famigliari ricongiunti che, dopo aver ottenuto il beneficio, potrebbero rientrare nel Paese d'origine, delegando contestualmente altri alla riscossione del trattamento.
A tal fine, le sedi Inps sono state invitate ad attivare ogni forma di collaborazione con le Autorità competenti sul territorio per lo svolgimento delle verifiche, attivando i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto dichiarato dai percettori dell'assegno.
Nello specifico, è opportuno richiamare il messaggio Inps n. 12886 del 6 giugno 2008, con il quale l'Istituto previdenziale ha chiarito che, salvo gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell'interessato, le Sedi territoriali devono procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale, le Sedi Inps competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvedono a revocare il beneficio.
Il medesimo messaggio prevede che le verifiche debbano comunque essere effettuate periodicamente nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale e, comunque, a campione, sulle autocertificazioni che riguardano le prestazioni assistenziali, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Inoltre, con la circolare n. 102 del 2 dicembre 2008, l'Inps ha, tra l'altro, precisato che la disposizione di cui all'articolo 20, comma 10, della legge n. 133 del 2008 (requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale) si applica, con decorrenza 1° gennaio 2009, anche nei confronti dei familiari ricongiunti.
In conclusione, nel ribadire che per tutti i richiedenti ed i titolari dell'assegno sociale, sia italiani che stranieri, la residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, al pari degli altri requisiti, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, con la conseguenza che il suo venir meno determina la cessazione del beneficio, si conferma che l'Inps sta compiendo, su tutto il territorio nazionale e quindi anche nella Regione Emilia Romagna, un costante monitoraggio sulla permanenza dei requisiti di fruizione del beneficio, intervenendo con la revoca o la sospensione laddove ne riscontri la mancanza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Cecilia Guerra.