ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12378

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 488 del 20/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: CIMADORO GABRIELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 20/06/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 20/06/2011
Stato iter:
11/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2012
DE STEFANO CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/09/2011

SOLLECITO IL 25/10/2011

SOLLECITO IL 18/10/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/12/2012

CONCLUSO IL 11/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12378
presentata da
GABRIELE CIMADORO
lunedì 20 giugno 2011, seduta n.488

CIMADORO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

secondo l'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne;

in materia di detenzione delle armi, la disciplina dettata dall'articolo 39 è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi dall'indebito uso e dall'inosservanza degli obblighi di custodia, nonché dalla commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa;

qualora a carico del detentore emergano un insieme di elementi che, valutati globalmente, integrano il venir meno del necessario affidamento per continuare a detenerle, ciò determina la legittimità del provvedimento di divieto di detenzione;

stando a quanto stabilito dalla legge, dunque, nonostante il decreto legislativo n. 204 del 2011 abbia recentissimamente apportato rilevanti modifiche alle norme in materia di armi, l'unico titolare del divieto di detenzione di armi è, come si è già detto, il prefetto;

la giurisprudenza ha costantemente affermato che la misura si ricollega ad un giudizio ampiamente discrezionale in ordine alla capacità personale di abuso da parte dei soggetti detentori, e trova giustificazione tutte le volte che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, non vi è la certezza della completa affidabilità del soggetto (Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 febbraio 2002, n. 1066; Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 11 ottobre 1999, n. 429);

tuttavia la decisione del prefetto deve essere supportata da adeguata istruttoria a volte con comunicazione di avvio del procedimento, il che fa spesso sorgere la necessità di adottare soluzioni temporanee;

secondo la giurisprudenza (Tar Puglia sent. n. 5361/04, TAR Lombardia, sent. 1250/2008) il pericolo di abuso delle armi richiede un adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità;

secondo la giurisprudenza, dunque, la mera denuncia all'autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d'armi;

dette cautele, peraltro, sono ancor più necessarie quando l'interessato esercita determinati tipi di professione, come ad esempio la guardia giurata -:

se e quali iniziative, anche normative, il Governo intenda assumere alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di evitare che una semplice denuncia presentata all'autorità giudiziaria possa determinare automaticamente l'adozione di un provvedimento cosiddetto «di ritiro cautelare» di un'arma, specie nelle ipotesi in cui non ricorrano motivazioni tali da giustificare detto ritiro e qualora il detentore dell'arma eserciti un tipo di attività professionale strettamente connesso all'utilizzo delle armi. (4-12378)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 11 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 732
All'Interrogazione 4-12378 presentata da
GABRIELE CIMADORO

Risposta. - Come è noto l'articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), attribuisce al prefetto la facoltà di vietare, alle persone ritenute capaci di abusarne, la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate secondo le norme di legge.
Tale divieto si applica indistintamente a tutti i titolari di licenza di porto d'armi, nonché ai titolari di nulla osta alla detenzione di armi.
La funzione della norma è quella di prevenire abusi da parte di soggetti che, sebbene non condannati per alcun reato, lascino supporre di non essere affidabili nell'uso delle armi.
Il giudizio in ordine all'affidabilità assume, per giurisprudenza consolidata, un carattere spiccatamente discrezionale ed è basato su valutazioni circa la capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus.
Ai fini dell'adozione del provvedimento di divieto, non occorre pertanto la sussistenza di un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo affidamento in merito alla possibilità di abusare delle armi in suo possesso.
La giurisprudenza, inoltre, in relazione alla preminente esigenza di salvaguardia della pubblica incolumità, ha affermato la legittimità dell'atto contingente di ritiro cautelativo delle armi, in attesa delle valutazioni del prefetto ai sensi del citato articolo 39 del Tulps. In relazione all'esercizio di tale potere cautelativo appare utile richiamare anche l'articolo 38 del Tulps in virtù del quale, sempre con riferimento alle detenzione di armi, «l'autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di eseguire, qualora lo ritenga necessario, verifiche di controllo... e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico».
È altresì opportuno sottolineare come la stessa giurisprudenza ha comunque ritenuto che sia sempre necessaria la valutazione dell'amministrazione sull'affidabilità del soggetto, non essendo sufficiente una mera denuncia all'autorità giudiziaria per poter giustificare il diniego del porto d'armi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo De Stefano.