ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11972

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 474 del 18/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: MURER DELIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/05/2011
Stato iter:
12/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/09/2011
MATTEOLI ALTERO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/09/2011

CONCLUSO IL 12/09/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11972
presentata da
DELIA MURER
mercoledì 18 maggio 2011, seduta n.474

MURER. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

la normativa vigente in Italia, recata dall'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), prevede che gli utenti della strada disabili possano usufruire di agevolazioni, mediante l'esposizione del contrassegno speciale di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

tale contrassegno, che ha validità su tutto il territorio nazionale, permette una rapida individuazione dei veicoli al servizio degli utenti disabili, consentendo di garantire loro la fruizione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, che comprendono l'esonero da alcuni obblighi posti a carico degli altri utenti della strada e dalle conseguenti contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni;

una raccomandazione del Consiglio europeo (98/376/CE del 4 giugno 1998) chiede agli Stati membri di uniformare i vari contrassegni europei per le auto di persone con disabilità, definendone così le caratteristiche: colore azzurro chiaro, con il simbolo della sedia a rotelle bianco su fondo azzurro scuro;

l'Italia non si è conformata a tale raccomandazione, creando non pochi disagi; i disabili italiani, infatti, da 12 anni, se parcheggiano nelle strisce dedicate di qualsiasi Stato dell'Unione europea con il contrassegno invalidi italiano rischiano (ed è successo a diverse persone) di portare a casa una multa salata;

sino ad ora l'ostacolo per adottare nel nostro Paese il contrassegno europeo era una specifica norma sulla privacy; il contrassegno europeo, infatti, ha sul fronte la dicitura «disabile» e il simbolo di riconoscimento internazionale (la sedia a rotelle), in contrasto con l'articolo 74 della legge italiana n. 196 del 2003 che vieta, appunto, l'ostentazione di simboli e diciture su dati sensibili;

al fine di superare tale contraddizione normativa, l'articolo 58 della legge n. 120 del 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), ha recentemente novellato il suddetto articolo 74, il quale ora dispone che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata;

per effetto di tali modifiche, si rende possibile procedere alla introduzione nell'ordinamento interno dei criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE, che ha istituito un modello comunitario uniforme per il contrassegno di parcheggio per disabili -:

se il Ministro interrogato intenda assumere le opportune iniziative affinché l'adozione del contrassegno unificato europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di utenti disabili avvenga nel più breve tempo possibile, al fine di eliminare i disagi che attualmente ricadono sugli automobilisti disabili italiani. (4-11972)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 12 settembre 2011
nell'allegato B della seduta n. 516
All'Interrogazione 4-11972 presentata da
DELIA MURER

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame si sottolinea che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segue da tempo, e con la massima attenzione, la questione al fine di pervenire all'effettiva adozione del contrassegno disabili europeo.
Come noto, la normativa attualmente vigente in Italia, articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 285 (Codice della strada) e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, prevede che gli utenti diversamente abili possono usufruire di importanti agevolazioni, esponendo il contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
Tale contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone l'agente accertatore in condizione di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso l'esposizione dell'autorizzazione. Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la mobilità degli utenti diversamente abili e, nel contempo, quello di garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal Codice della strada e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
In passato, tutto ciò è risultato in contraddizione con il disposto dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» che non prevedeva l'esposizione «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno», vanificando in tal modo quanto sopra espresso ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.
La citata legge n. 196 del 2003, non ha reso possibile, fino ad oggi, l'adozione del contrassegno europeo «Parking Card for disabile people», valido nella Comunità europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste. Quest'ultima prevede l'adozione di un contrassegno unico, di tipo europeo e contiene disposizioni relative al modello da adottare, definendone misure, colore, plastificazione, logo ed indicazioni dei dati del titolare da riportare sullo stesso.
Con l'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, tali impedimenti sono stati superati. Pertanto, è possibile uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella Raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea.
Si fa presente, in proposito, che è già in corso la predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare tale intento e si assicura, altresì, l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) avvenga in tempi ragionevolmente brevi, pur considerando che trattasi di un provvedimento di ampia portata, concernente non solo l'adozione del contrassegno europeo, ma anche tutta una serie di modifiche al Regolamento connesse alla stessa adozione.
Si segnala, inoltre, che l'iter approvativo prevede, comunque, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
Di tali provvedimenti, una volta adottati, verrà data la massima diffusione, affinché i comuni possano, a loro volta, modificare nel senso indicato, il contrassegno di che trattasi, provvedendo a sostituire quello in dotazione ai diversamente abili aventi diritto.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.