MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, commi 7 e 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone che «Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa. Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi»;
la direttiva CL-111 ed. 11 ottobre 2005 regolamenta i «Voli di controllo militare, di collaudo e prove sugli aeromobili dell'Aeronautica Militare»;
la norma tecnica Aer n. 30 della Marina militare del 15 giugno 1995 regolamenta i «Voli collaudo e voli prova»;
le definizioni di «volo di collaudo» e «volo prova» vengono disciplinate in modo differente tra la Marina militare e l'Aeronautica militare;
per effetto delle disposizioni emanate, a parità di collaudo in volo di aeromobili, al personale della Marina militare la previsione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, citata è applicata in modo differente rispetto al personale dell'Aeronautica militare -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa e quali iniziative intenda assumere affinché le citate disposizioni siano armonizzate/unificate al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di disparità di trattamento nei confronti del personale della Marina militare;
quale sia il numero degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e militari di truppa dell'esercito della Marina militare e dell'Aeronautica militare che abbiano preso parte a operazioni di collaudo e quale sia stata l'effettiva spesa per ogni singola forza armata per il pagamento del previsto emolumento.(4-10915)