ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10320

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 415 del 11/01/2011
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/01/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2011
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/01/2011
Stato iter:
31/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 03/02/2011

SOLLECITO IL 03/03/2011

SOLLECITO IL 06/04/2011

SOLLECITO IL 15/04/2011

SOLLECITO IL 23/05/2011

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 27/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/07/2012

CONCLUSO IL 31/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10320
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
martedì 11 gennaio 2011, seduta n.415

FARINA COSCIONI, MECACCI, BELTRANDI, MAURIZIO TURCO, BERNARDINI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il totale dei morti sui luoghi di lavoro nel 2010 risulta ammontare, secondo studi e inchieste attendibili, a ben 593, cioè il 6,5 per cento in più rispetto al 2009;

se si considerano i lavoratori morti in itinere o che lavorano sulle strade spostandosi con mezzi di trasporto propri o aziendali si arriva a contare ben 1.080 vittime e oltre 25.000 invalidi;

le categorie con più vittime sono lavoratori nell'edilizia (il 28,4 per cento sul totale, 167 morti), nell'agricoltura (il 28,1 per cento, 165 morti), nell'industria (il 12,5 per cento,73 morti), nell'autotrasporto (l'8,7 per cento, 51 morti), nell'artigianato (il 4,4 per cento, 30 morti nell'installazione o manutenzione di impianti elettrici, fotovoltaici, revisione caldaie e altro), nell'esercito italiano (l'1,9 per cento, 12 vittime di cui 11 in Afghanistan);

i lavoratori stranieri morti sono stati il 10,1 per cento sul totale (60 vittime), di cui il 41 per cento di nazionalità romena nella fascia d'età compresa tra i 19 e i 39 anni;

l'edilizia vede aumentare nel 2010 le vittime del 3,6 per cento; l'agricoltura ha avuto nel 2010 165 vittime, con un aumento rispetto al 2009 del 4,3 per cento; l'industria passa da 71 vittime del 2009 a 73 del 2010, con aumento del 3,25 per cento;

le vittime per infortuni sul lavoro propriamente dette, cioè i lavoratori deceduti esclusivamente a causa di infortuni sui luoghi di lavoro, non calano, ma aumentano;

il calo complessivo delle vittime registrato in questi ultimi anni non è imputabile alla prevenzione messa in campo nelle aziende, ma alla diminuzione dei decessi che si registra in itinere o più genericamente «sulle strade». Le ragioni di questo calo derivano soprattutto dall'acquisto da parte dei lavoratori di automobili nuove più sicure, dopo la rottamazione delle vecchie. Questo fa pensare che ci sia una maggiore attenzione verso il fenomeno degli infortuni sul lavoro soprattutto da parte delle imprese, purtroppo non è così. Al contrario, la crisi ha fatto aumentare i morti sui luoghi di lavoro perché nel clima generale di difficoltà la «sicurezza» viene messa in secondo piano. Pur di evitare il fallimento, le aziende accettano commesse a prezzi più bassi e i lavoratori per non perdere il lavoro aumentano i ritmi e accettano senza contestazioni condizioni di maggior rischio;

meridionali e stranieri rappresentano quasi la totalità delle vittime in edilizia e i romeni hanno registrato quasi la metà dei morti tra gli stranieri;

gli agricoltori hanno registrato percentualmente un calo dei morti, dovuto perlopiù alla casualità, così com'era accaduto in alcune regioni l'anno scorso; nulla è stato fatto per incentivare la rottamazione dei vecchi trattori, veri e propri killer che uccidono centinaia di agricoltori a causa del ribaltamento del mezzo e di riflessi poco pronti dovuti all'età avanzata;

ciascun morto sul lavoro, oltre alla perdita umana, rappresenta sempre una tragedia sociale, ma anche un ingente costo di denaro, centinaia di migliaia di euro, che lo Stato paga per il mantenimento dei familiari della vittima, spesso bambini in tenera età -:

quali iniziative, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà intenda promuovere o adottare in relazione a quanto sopra evidenziato. (4-10320)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 31 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 674
All'Interrogazione 4-10320 presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede quali iniziative si intendano promuovere in relazione alla riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione.
In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standards di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.
Per tale ragione, il Ministero promuove ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di accrescere l'efficacia delle rispettive attività.
In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con accordo in Conferenza Stato-regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da destinare in favore di attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).
Con il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è poi consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perfezionando, in tal modo, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.
L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).
Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonché l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia.
Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà comunque compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.
Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (ex articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta, in maniera paritaria e tripartita, da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro.
Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali, per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza, nei luoghi di lavoro.
Tali gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuità le attività ad essi attribuite. All'esito delle attività istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha completato talune ulteriori attività previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali occorre ricordare:

la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del «Testo Unico») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 del decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, recante: «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 111 - del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - supplemento ordinario n. 47 - dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011 del decreto del 4 febbraio 2011 «Lavori su impianti elettrici ad alta tensione» a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 30 giugno 2011), del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici previsto dall'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 degli accordi, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori, dirigente e preposti, adottati ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011, recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti «sospetti di inquinamento o confinati», la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha colto la necessità, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di realizzare un manuale pratico che, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2011, rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati. Il documento è stato approvato nella seduta del 18 aprile 2012.
A seguito dell'emanazione del parere sul concetto di «eccezionalità» di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81 del 2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, emanato con lettera circolare del 10 febbraio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell'uso.
Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all'utilizzo delle attrezzature nei casi indicati dalla medesima Commissione.
Merita menzione, inoltre, il decreto interministeriale recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Sinp, in particolare, mira a fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, nonché per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche unificate.
Su tale decreto sono stati acquisiti il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e, quello del Consiglio di Stato.
Inoltre, della medesima seduta della Conferenza si sono perfezionati gli accordi concernenti gli articoli 34 e 37 del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che disciplinano, rispettivamente, la formazione del datore di lavoro, che svolge in proprio dei compiti di prevenzione e protezione, e la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti. Tali accordi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012.
In ordine alle iniziative in materia di lavorazioni in «ambienti confinati», si evidenzia che nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 recante: «Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati», a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il decreto è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, regioni e parti sociali nell'intento - da tutti condiviso - di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto al fenomeno degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi, negli ultimi anni, nei lavori in ambienti cosiddetti «confinati», quali silos, cisterne e simili.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare, innanzitutto, le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo la vita dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.
Infine, va ricordato come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma del quadro normativo volto a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro, abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un diffuso interesse, finalmente non più solo specialistico, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che costituisce, a sua volta, un importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.