ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 409 del 15/12/2010
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/12/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 15/12/2010
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 15/12/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 15/12/2010
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 15/12/2010
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 15/12/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 15/12/2010
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/01/2011

SOLLECITO IL 03/02/2011

SOLLECITO IL 03/03/2011

SOLLECITO IL 23/03/2011

SOLLECITO IL 15/04/2011

SOLLECITO IL 23/05/2011

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10055
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 15 dicembre 2010, seduta n.409

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:


da oltre un mese il maresciallo dell'Esercito Gelsomino Iannarone sta attuando uno sciopero della fame, astenendosi volontariamente dall'assunzione di alimenti solidi, per protestare contro il provvedimento disciplinare di stato con cui il Ministero della difesa, nella persona del generale Roggio, ne ha decretato la sospensione dal servizio per due mesi per avere mantenuto una capigliatura non decorosa per un militare;

a causa delle conseguenze fisiche dovute alla prosecuzione della protesta il maresciallo Iannarone è stato ricoverato presso l'Ospedale militare «Celio» di Roma;

il provvedimento disciplinare che è causa della estrema protesta è conseguente al procedimento penale svoltosi dinanzi al tribunale militare di Roma, in cui il militare veniva imputato del reato di cui agli articoli 173 e 47 n. 2 e 4 codice penale militare di pace, ovverosia di disobbedienza aggravata, per essersi rifiutato di obbedire all'ordine, attinente al servizio e alla disciplina militare intimatogli dal superiore gerarchico, di tagliarsi i capelli ad un'altezza consona al servizio e compatibile con l'uniforme militare. Il tribunale militare di Roma condannava il maresciallo Iannarone alla pena di mesi quattro di reclusione, ma successivamente la corte di appello militare di Roma, con sent. 94/2009 divenuta definitiva, lo assolveva dai reati contestati con la formula «perché il fatto non costituisce reato»;

appare eccessivo e contraddittorio il provvedimento disciplinare di stato della sospensione comminato al maresciallo Iannarone già assolto per il medesimo fatto dalla corte di appello militare di Roma, con sent. 94/2009 -:

se non ritenga di dover emanare apposite disposizioni volte ad evitare l'uso indiscriminato della potestà disciplinare per quei fatti già valutati in sede penale con esito favorevole a carico dell'incolpato;

quali immediate iniziative intenda avviare per ripristinare la legalità secondo gli interroganti compromessa dall'attività del direttore generale del personale militare, generale Roggio, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e quali per tutelare la salute e la vita del militare in premessa. (4-10055)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-10055 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Dall'esame della documentazione relativa al caso segnalato dall'interrogante non sono emersi elementi di criticità nella gestione della vicenda, né per gli aspetti di carattere disciplinare, né per quelli di carattere sanitario.
Per quanto riguarda, invece, la vicenda penale, il militare è stato assolto con la formula «il fatto non costituisce reato», che:

ha efficacia di giudicato, in ordine alla sola statuizione che l'accadimento storico «non costituisce illecito penale» (articolo 653 del Codice di procedura penale);

non preclude quindi, per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'instaurazione di un procedimento disciplinare (Cassazione penale - Sezione VI - sentenza n. 6989 del 1995).
Tale procedimento può essere finalizzato ad appurare la rilevanza disciplinare:

del medesimo accadimento storico che è stato oggetto di valutazione penale (nel caso in esame, la mancata ottemperanza agli ordini). Afferma infatti il Consiglio di Stato (Sezione IV - sentenza n. 2111 del 2004): «Che, poi, il fatto è lo stesso che ha dato luogo alla sentenza penale, è vicenda collegata con la diversa valutazione che del medesimo è stata fatta in sede di ordinamento generale e in sede di ordinamento particolare, considerandosi il fatto rilevante sia rispetto agli interessi della collettività organizzata (sentenza penale) che con riferimento agli interessi dell'Arma dei carabinieri (provvedimento disciplinare)»;

di accadimenti (cosiddette «mancanze autonome») che, seppur emersi nel corso del procedimento penale, non sono stati oggetto di valutazione da parte del giudice in quanto, anche su un piano astratto, non appaiono lesivi delle norme penali (nel caso in esame, l'eccessiva lunghezza della capigliatura). Anche a questo riguardo sussiste un pacifico orientamento giurisprudenziale (Sezioni unite della Cassazione - sentenza n. 23778 del 2010) per cui «il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità» e quindi «sussiste... piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare».

L'instaurazione del procedimento disciplinare dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale è prevista dagli articoli 1392 e 1398 del Codice dell'ordinamento militare.
Nel caso di specie, lo stesso giudice dell'appello, pur pronunciando sentenza assolutoria, ha ipotizzato il ricorso allo strumento sanzionatorio disciplinare nella considerazione che: «la condotta dell'imputato ha sicuramente violato la norma disciplinare... La sua violazione, peraltro, è alquanto grave».
Ritengo, conseguentemente, che nel caso in questione i provvedimenti adottati e l'azione di comando si siano uniformati ai principi e alle disposizioni che regolano il corretto «agere» della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, non ritengo possibile porre in atto quanto richiesto dall'interrogante.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.