ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09691

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 401 del 24/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAZZARELLA EUGENIO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2010
GIOVANELLI ORIANO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/11/2010
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09691
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
martedì 23 novembre 2010, seduta n.401

GNECCHI, MAZZARELLA e GIOVANELLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:

nell'ambito del nuovo sistema amministrativo delineatosi con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, attuativo della delega di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, il legislatore ha operato un intervento di rilevante impatto sulla gestione delle funzioni amministrative, mediante l'istituzione di nuovi organismi denominati agenzie;

il capo II titolo V del citato decreto legislativo, riferito specificamente alla riforma dell'amministrazione finanziaria, ha previsto l'istituzione di quattro agenzie fiscali (entrate, territorio, dogane e demanio) disciplinandone i relativi sistemi di gestione;

l'articolo 66, comma 3, del predetto decreto legislativo 300 del 1999 ha fissato i criteri basilari cui deve uniformarsi l'articolazione degli uffici, quali l'organizzazione ed il funzionamento delle agenzie fiscali mediante regole certe, chiare ed inequivocabili;

i regolamenti di amministrazione hanno definito criteri e modalità di accesso alla dirigenza prevedendo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 29 del 1993, per i posti vacanti e disponibili, procedure selettive pubbliche per le assunzioni sia dall'esterno che dall'interno;

in virtù di tali norme, per particolari esigenze di servizio l'agenzia può stipulare, previa specifica valutazione comparativa dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure selettive;

l'opportunità di procedere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi che comportino avanzamenti di carriera, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale deve rispondere a principi e regole certe onde evitare qualsivoglia disparità di trattamento;

la Corte costituzionale con le sentenze n. 103 e 104 del 2007 e n. 161 del 2008 ha negato la costituzionalità di una dirigenza di fiducia e ribadito la necessità di selezionare i dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti;

in particolare, per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, a quanto consta agli interroganti, si registrano oltre a gravi anomalie per carenze dei richiesti requisiti (a volte anche del titolo di studio e nello specifico, privi della prescritto diploma di laurea) anche un numero molto elevato di incarichi dirigenziali senza aver posto mai in essere le regolari procedure concorsuali previste da leggi e regolamenti;

non si è attinto alle graduatorie di precedenti concorsi per dirigenti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie, nonostante la legislazione vigente ne avesse prorogata la validità (cosiddetto decreto milleproroghe 2010) e la recente sentenza del Tar del Lazio (sentenza n. 1686 del 15 settembre 2009) avesse dichiarato l'obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche di far ricorso ad esse, ribadendo ulteriormente la consolidata giurisprudenza (Tar Lazio sentenza n. 536 del 30 gennaio 2003), che recita espressamente: «lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida, costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione» e poi ancora della Sentenza n. 3055 del 9 febbraio 2009 - Sezioni unite della corte di cassazione, che in modo inequivocabile riafferma, quale atto dovuto, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide con atti normativi;

si è invece ritenuto da parte del direttore dell'Agenzia dell'entrate bandire, in data 29 ottobre 2010, un nuovo concorso per 175 posti di dirigente, con criteri ad avviso degli interroganti poco chiari, in modo particolare per quanto attiene la valutazione dei titoli di servizio e in evidente contrasto con i principi di economicità, efficienza, efficacia e in definitiva, con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa -:

come intendano procedere i Ministri interrogati, per le parti di propria competenza, nei confronti dell'Agenzia delle entrate che ha ritenuto di non procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida e di bandire un nuovo concorso per dirigenti ad avviso degli interroganti in palese situazione di contrasto con la legislazione vigente e in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata. (4-09691)