ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09663

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 401 del 24/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/11/2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/11/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/11/2010
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09663
presentata da
ANTONIO MISIANI
martedì 23 novembre 2010, seduta n.401

MISIANI e SANGA. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo di attuazione del «Federalismo demaniale» (decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42») dispone che «sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;

l'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede che «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o pi' livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;

l'articolo 5, comma 2, prevede a sua volta che «Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti»;

con una lettera inviata in data 4 agosto 2010 il sindaco di Bergamo ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'interesse dell'amministrazione comunale al trasferimento, in attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, dei seguenti beni immobili:

compendio ex caserma Montelungo;

compendio ex caserma Colleoni;

compendio ex carcere di S. Agata

compendio ex divisione Legnano (Palazzo Lupi)

locali interrati siti in piazza Dante (ex centro diurno)

compendio Torre dei Venti

Mura Venete, Bergamo Alta;

nell'ambito delle attività propedeutiche all'attuazione del «federalismo demaniale», l'Agenzia del demanio ha proceduto alla pubblicazione di un elenco contenente i beni del patrimonio dello Stato, ad eccezione di quelli in uso alle pubbliche amministrazioni, di quelli appartenenti al demanio storico-artistico, nonché di quelli situati nelle regioni a statuto speciale e nel comune di Roma, ai sensi della legge n. 42 del 5 maggio 2009, articolo 24. Tale elenco, aggiornato periodicamente, è disponibile nella sezione servizi online del sito internet dell'agenzia;

l'elenco online del sito dell'Agenzia del demanio, consultato in data 23 novembre 2010, evidenzia che il compendio ex caserma Montelungo e l'ex centro diurno sono classificati come «beni oggetto di intese con Enti territoriali» (e quindi in ogni caso esclusi dal trasferimento, stando all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 85 del 2010, mentre nessun altro dei beni immobili citati nella lettera del sindaco di Bergamo compare tra i beni del patrimonio dello Stato individuati ai fini dell'attribuzione agli enti territoriali -:

quali iniziative intenda promuovere, tenendo conto dello spirito e delle finalità del processo di attuazione del «federalismo demaniale», affinché vengano inclusi nell'elenco dei beni patrimoniali che possono essere attribuiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 gli immobili oggetto della manifestazione di interesse da parte del comune di Bergamo. (4-09663)