ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08986

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 381 del 12/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/10/2010
Stato iter:
21/12/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2010
SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2010

CONCLUSO IL 21/12/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08986
presentata da
RAFFAELLO VIGNALI
martedì 12 ottobre 2010, seduta n.381

VIGNALI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010) in vigore dal 3 ottobre 2010, dopo tanta attesa, ha il chiaro scopo di regolamentare, uniformare e semplificare la normativa relativa alle procedure autorizzative con le quali gli operatori del settore si confrontano quotidianamente;

in base alle linee guida del predetto decreto, viene chiarificata la competenza dei comuni, e, quindi, delle province e degli altri enti riguardo le predette procedure autorizzative;

allo scopo di salvaguardare le pratiche-istanze in corso, già presentate ai comuni prima dell'entrata in vigore del presente decreto, viene prevista una «finestra» che consente di tutelare gli investimenti con iter autorizzativo in corso; infatti, nella «parte V, DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI», il decreto prevede che «(18.5) i procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lettera f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.»;

secondo il legislatore, dunque, l'iter autorizzativo va senza alcun dubbio concluso dal comune, ai sensi della previgente normativa, per quei progetti completi della soluzione di connessione e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti;

il decreto 6 agosto 2010, «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», all'articolo 21, comma 2, abroga l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, cioè abroga la possibilità di effettuare la Dia per gli impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria nessuna autorizzazione, e abroga la possibilità del rilascio del permesso comunale a costruire per gli impianti sui quali esista solo un vincolo;

il decreto 6 agosto 2010, Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2010, n. 197, entrando in vigore il 25 agosto 2010, ha creato un evidente conflitto normativo: infatti all'articolo 1, comma 3, lo stesso decreto prevede: «3. Il decreto 19 febbraio 2007 continua ad applicarsi, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 19 e delle modificazioni di cui all'articolo 20, agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010.»;

l'«accavallamento» di queste norme, ha indotto molte province della regione Emilia-Romagna, ad una interpretazione restrittiva delle norme in oggetto, scrivendo ai comuni interessati che, per effetto dell'articolo 21, comma 2, che abroga l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, tutte le pratiche che i comuni hanno in corso e per le quali non sono stati rilasciati i permessi a costruire entro il 25 agosto, devono essere trasmesse per competenza alla provincia, prevedendo, altresì, che ogni istruttoria debba ripartire da zero;

il trasferimento alle province dei procedimenti autorizzativi già pendenti ed ampiamente istruiti presso i comuni, implicherebbe un irragionevole aggravio procedurale, contrario ad ogni regola di economia procedimentale, oltre che creare serissimi problemi alle imprese; così come sta già accadendo nei comprensori di Cesena e Forlì, dove si rischia di mettere a repentaglio investimenti di decine di milioni di euro, con la probabile conseguenza di contenziosi milionari con le imprese che, ovviamente, chiederanno i danni per il mancato investimento -:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato al fine di chiarire la normativa in oggetto, onde evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione - ed applicazione - delle norme sopra citate, anche indirizzando una nota esplicativa a regioni ed enti locali, che chiarisca nei termini sopra accennati, la portata degli effetti abrogativi del predetto articolo 21, comma 2.(4-08986)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 21 dicembre 2010
nell'allegato B della seduta n. 411
All'Interrogazione 4-08986 presentata da
RAFFAELLO VIGNALI

Risposta. - Nell'interrogazione in esame si prospetta un possibile contrasto tra le disposizioni contenute nelle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» (approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010) e le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010 (cosiddetto «nuovo conto energia»).
In particolare, il contrasto deriverebbe dalla circostanza che le linee guida recano una disciplina transitoria che in taluni casi fa salva l'applicazione del regime previgente, mentre l'articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 abroga l'articolo 5, comma 7, del conto energia, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che, in luogo del procedimento unico, prevedeva la possibilità di effettuare la Direzione investigativa antimafia per gli impianti fotovoltaici per cui non era necessaria alcuna autorizzazione, ovvero di richiedere il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui c'era solo un vincolo.
Nell'atto in argomento si esprime, quindi, preoccupazione per l'iniziativa assunta da talune province della regione Emilia Romagna, in particolare, quella di Forlì-Cesena, intesa ad avocare i procedimenti pendenti presso i comuni, con conseguente rischio per gli investimenti.
Riguardo al conflitto normativo prospettato, si ricorda, innanzitutto, che, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, vige, quale principio generale, quello dell'irretroattività della legge, consacrato nell'articolo 11 delle disposizioni sulle legge in generale (cosiddetto «preleggi»), per il quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»;

in virtù del principio sopra richiamato, l'abrogazione disposta dall'articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, non può trovare applicazione che per il futuro, ovvero per i procedimenti avviati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso (25 agosto 2010).
Di converso, tutti i procedimenti in corso alla data del 25 agosto 2010, a prescindere dalla fase in cui si trovano, proseguono sulla base della normativa in vigore al momento del loro avvio, vale a dire sulla base dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Del resto, anche in relazione alla sopravvenuta disciplina dell'articolo 19 della legge 241 del 1990, come modificato dalla legge n. 122 del 2010, che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività, cosiddetta Scia, sostituendo, tra l'altro, la Dia edilizia, è stato chiarito, con nota esplicativa del Ministero per la semplificazione normativa, in data 16 settembre 2010, che la disciplina applicabile è quella vigente al momento della presentazione dell'istanza.
Peraltro, si ritiene di poter condividere quanto rilevato nell'interrogazione in oggetto, con riguardo all'irragionevole aggravio procedurale derivante dal paventato trasferimento alle province dei procedimenti autorizzativi già pendenti ed ampiamente istruiti presso i comuni.
Ad ogni buon conto, al fine di evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione ed applicazione delle norme sopra citate, il Ministero dello sviluppo economico intende formulare, nei tempi più brevi, i necessari chiarimenti esplicativi in proposito, come richiesto anche nell'atto di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Stefano Saglia.