VIGNALI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010) in vigore dal 3 ottobre 2010, dopo tanta attesa, ha il chiaro scopo di regolamentare, uniformare e semplificare la normativa relativa alle procedure autorizzative con le quali gli operatori del settore si confrontano quotidianamente;
in base alle linee guida del predetto decreto, viene chiarificata la competenza dei comuni, e, quindi, delle province e degli altri enti riguardo le predette procedure autorizzative;
allo scopo di salvaguardare le pratiche-istanze in corso, già presentate ai comuni prima dell'entrata in vigore del presente decreto, viene prevista una «finestra» che consente di tutelare gli investimenti con iter autorizzativo in corso; infatti, nella «parte V, DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI», il decreto prevede che «(18.5) i procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lettera f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.»;
secondo il legislatore, dunque, l'iter autorizzativo va senza alcun dubbio concluso dal comune, ai sensi della previgente normativa, per quei progetti completi della soluzione di connessione e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti;
il decreto 6 agosto 2010, «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», all'articolo 21, comma 2, abroga l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, cioè abroga la possibilità di effettuare la Dia per gli impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria nessuna autorizzazione, e abroga la possibilità del rilascio del permesso comunale a costruire per gli impianti sui quali esista solo un vincolo;
il decreto 6 agosto 2010, Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2010, n. 197, entrando in vigore il 25 agosto 2010, ha creato un evidente conflitto normativo: infatti all'articolo 1, comma 3, lo stesso decreto prevede: «3. Il decreto 19 febbraio 2007 continua ad applicarsi, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 19 e delle modificazioni di cui all'articolo 20, agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010.»;
l'«accavallamento» di queste norme, ha indotto molte province della regione Emilia-Romagna, ad una interpretazione restrittiva delle norme in oggetto, scrivendo ai comuni interessati che, per effetto dell'articolo 21, comma 2, che abroga l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, tutte le pratiche che i comuni hanno in corso e per le quali non sono stati rilasciati i permessi a costruire entro il 25 agosto, devono essere trasmesse per competenza alla provincia, prevedendo, altresì, che ogni istruttoria debba ripartire da zero;
il trasferimento alle province dei procedimenti autorizzativi già pendenti ed ampiamente istruiti presso i comuni, implicherebbe un irragionevole aggravio procedurale, contrario ad ogni regola di economia procedimentale, oltre che creare serissimi problemi alle imprese; così come sta già accadendo nei comprensori di Cesena e Forlì, dove si rischia di mettere a repentaglio investimenti di decine di milioni di euro, con la probabile conseguenza di contenziosi milionari con le imprese che, ovviamente, chiederanno i danni per il mancato investimento -:
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato al fine di chiarire la normativa in oggetto, onde evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione - ed applicazione - delle norme sopra citate, anche indirizzando una nota esplicativa a regioni ed enti locali, che chiarisca nei termini sopra accennati, la portata degli effetti abrogativi del predetto articolo 21, comma 2.(4-08986)