ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08978

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 381 del 12/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 11/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/10/2010
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08978
presentata da
ANTONIO BORGHESI
martedì 12 ottobre 2010, seduta n.381

BORGHESI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

tra gli anni '70 e '80, a causa di somministrazione di emoderivati, vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni di sangue, molte persone sono state contagiate e centinaia di queste sono già decedute. Molte di queste persone con patologie di per sé molto gravi e debilitanti, come gli emofilici e i talassemici, si sono ammalati anche di AIDS e di epatite;

i contagi non sono avvenuti per una tragica fatalità, ma per dolo, come hanno delibato numerose sentenze della Corte di cassazione, ovvero i contagi sono avvenuti perché l'organo preposto ai controlli, l'allora Ministero della sanità, ha omesso di farlo;

queste persone, dopo un lungo cammino, nel 1992, riuscirono ad ottenere un piccolo risarcimento, attraverso i benefici concessi, appunto, dalla legge n. 210 del 1992; all'epoca dell'entrata in vigore della stessa la somma erogata era, tutto sommato, adeguata al costo della vita e permetteva un sostegno decoroso. La legge prevedeva che la somma venisse rivalutata al costo della vita, solo in una delle sue componenti, la parte più piccola: con il passare degli anni, e soprattutto con l'avvento dell'euro, questa somma si è rivelata sempre più insufficiente;

qualche anno fa, alcuni di questi cittadini pensarono di rivolgersi alla magistratura, per chiedere che la rivalutazione Istat fosse calcolata sull'intero importo della somma, così come accade per tutte le pensioni, come ad esempio, quelle di guerra. I giudici ritennero che fosse corretto così. Quindi sulla scorta di due sentenze della Corte di cassazione, e in anni di battaglie legali, il Ministero della salute, soccombente, fu costretto a pagare adeguamento e arretrati. Si parla di somme che superano di poco i 500 euro al mese, corrisposte in rate bimestrali. La rivalutazione maturata dalle sentenze passate in giudicato, quindi a tutti gli effetti è divenuta un diritto acquisito, va da 100 a 150 euro al mese, a seconda della gravità;

ora con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, in particolare dell'articolo 11, comma 14, di fatto gli effetti delle succitate sentenze si annulleranno, ovvero perderanno di efficacia e si tornerà a percepire le stesse somme del 1992, un salto indietro nel tempo di 18 anni. È facile intuire, che anche per effetto della perdita di potere di acquisto pocanzi citata, l'importo attuale sia da considerarsi inferiore almeno di un terzo;

inoltre, già la situazione si era complicata con la sentenza della Corte di cassazione, intervenuta nell'ottobre del 2009, che andava in senso contrario alle precedenti, per effetto della quale, si erano create molte disparità di trattamento tra gli ammalati. Nel frattempo però nei tribunali sono maturate ulteriori sentenze, alcuni giudici si adeguavano all'ultima sentenza della Corte di cassazione, altri no, continuando a condannare il Ministero;

gli interessati stanno predisponendo centinaia di diffide (nei confronti del Ministero, delle regioni e delle Asl), volte a ottenere l'adeguamento di quanto disposto dalle varie sentenze. In caso di risposta negativa, procederanno a promuovere giudizi di ottemperanza al giudicato, di fronte al Tar di competenza, ed anche il tribunale dei diritti dell'uomo sta valutando di portare la questione alla corte europea. Con ogni probabilità, si arriverà, ancora una volta, ad una condanna per lo Stato italiano -:

se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra riportati;

se non ritengano di dover assumere le necessarie e improcrastinabili iniziative normative affinché venga abrogato il comma 14 e modificato il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010 in modo da garantire che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale sia anch'essa rivalutata secondo il tasso d'inflazione. (4-08978)