ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08959

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 381 del 12/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: PORFIDIA AMERICO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 08/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/10/2010
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08959
presentata da
AMERICO PORFIDIA
martedì 12 ottobre 2010, seduta n.381

PORFIDIA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

quasi quarant'anni fa ha avuto inizio in Italia la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'eternit di Casale Monferrato), in Friuli Venezia-Giulia (a Monfalcone e Trieste), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali;


nel 1992, dopo oltre venti anni di processi civili e penali, è stata approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevede il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico;

purtroppo, in questi ultimi sedici anni la predetta legge è stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto;



per quasi un decennio sono rimasti non attuati aspetti fondamentali di tale normativa, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi;



solo nel 1999 si è svolta la 1a conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge;


a fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi - finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 - registrava 3.670 casi di decesso. E importante sottolineare, però, che si tratta di dati molto parziali, sia perché, a quella data, molte regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché trattasi di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero dei decessi «non ufficiali»;


per diversi anni i militari non sono stati presi in considerazione quali soggetti a cui spettassero i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992, sebbene la normativa fosse chiaramente estesa a tutto il personale militare e, in generale, a tutti i soggetti esposti per motivi lavorativi all'amianto;



alcuni militari della Guardia di finanza, sia in servizio che in congedo, che svolgono o hanno svolto il proprio servizio nelle aree portuali di Trieste, partecipando assieme ai lavoratori portuali al controllo analitico delle merci provenienti dallo sbarco o destinate all'imbarco, operando a bordo o sottobordo delle navi, sulla banchina, nei capannoni, hanno richiesto al comando regionale del Friuli-Venezia Giulia il rilascio del proprio curriculum lavorativo, necessario per presentare istanza di riconoscimento dei benefici di legge previsti dalla legge n. 257 del 1992;


il rilascio del curriculum lavorativo è un atto dovuto, non discrezionale e non negoziabile;


alcuni militari della Guardia di finanza, sia in servizio che in congedo, che svolgono o hanno svolto il proprio servizio nelle aree portuali di Trieste hanno ricevuto l'iscrizione presso il registro regionale degli sposti all'amianto;


il comando regionale Friuli-Venezia Giulia della Guardia di finanza non ha accolto l'istanza di rilascio del curriculum lavorativo, appellandosi all'articolo 3 del decreto interministeriale 27 ottobre 2004, (allegato 2 del decreto; articolo 2, commi 1 e 2) e nel caso specifico perché la caserma della Guardia di finanza «Fratelli Bandiera», sita a Trieste, in molo Fratelli Bandiera, ex sede della 19 legione della Guardia di finanza, ora comando regionale (come si legge nella lettera del comando 23 aprile 2009) «non risulta esposta a inquinamento da amianto oltre i limiti di legge, né risulta esposta ad amianto oltre i limiti di legge la zona (peraltro sede di numerose abitazioni, uffici ed impianti sportivi) vicina all'immobile ex Fabbrica Macchine»;

con sentenza n. 187 del 29 giugno 2009 il tribunale di Trieste, sezione lavoro, ha stabilito che nell'area portuale di Trieste, tra il 1973 e il 1996, era presente una concentrazione di amianto sufficiente a far scattare a favore degli operatori portuali i benefici di cui alla legge n. 257 del 1992 («Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»);

non si comprende per quale ragione, secondo il comando regionale della Guardia di finanza, se è provato che gli operatori portuali sono stati esposti alle fibre di amianto non lo sarebbero i finanzieri che hanno operato a stretto contatto con loro, procedendo al controllo analitico delle merci in transito, sia quelle provenienti dallo sbarco sia quelle destinate all'imbarco, trovandosi spesso sia a bordo (bettolina) sia sottobordo, sulla banchina, nei capannoni, partecipando anche al controllo dei sacchi contenenti amianto;

il decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 all'articolo 3 dispone quanto segue:

«1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'articolo 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo articolo 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.
4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
9. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto»;

l'Associazione finanzieri democratici, e singoli iscritti, a quanto consta all'interrogante, hanno conferito mandato all'avvocato Ezio Bonanni, al fine di ottenere la più ampia tutela, con applicazione dalle norme vigenti;

il mancato rilascio del curriculum lavorativo nei fatti preclude l'istruzione delle domande da parte dell'Inail-Contarp nel termine di un anno (articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 27 ottobre 2004) la cui decorrenza inizia «dalla conclusione dell'accertamento tecnico» , che «è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo» (articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 27 ottobre 2004);

il mancato rilascio del curriculum lavorativo preclude l'istruttoria delle domande, e pregiudica gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza la possibilità di ottenere, in via amministrativa, il riconoscimento dei benefici contributivi, per esposizione ad amianto;

molti degli iscritti alla Associazione finanzieri democratici hanno ottenuto l'iscrizione nel registro dei lavoratori esposti tenuto presso la regione Friuli-Venezia Giulia;

se da un lato il Comando della Guardi di Finanza di Trieste si rifiuta di rilasciare il curriculum necessario per istruire la procedura presso l'Inpdap, dall'altro la regione riconosce per quelle persone l'iscrizione nel registro degli esposti all'amianto e quindi beneficiari ex legge n. 257 del 1992;

il rilascio del curriculum lavorativo è indispensabile per istruire presso la CONTARP la domanda di rilascio del certificato di esposizione qualificata necessario per ottenere dall'ente che gestisce la posizione previdenziale - l'INPDAP - l'accredito della maggiorazione contributiva, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione, ex articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, e per coloro che sono già in quiescenza per ottenere la maggiorazione delle prestazioni;

l'atto di indirizzo ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2009 con oggetto «Procedure di accertamento dell'esposizione all'amianto per il settore marittimo» si riferisce ai lavoratori marittimi, per i quali l'assenza di un unico datore di lavoro, ed il susseguirsi di moltissimi imbarchi, con diversi armatori, molti dei quali sono falliti, rende pressoché impossibile che ci sia un datore di lavoro che possa rilasciare il curriculum, tanto che li deve rilasciare l'ufficio provinciale del lavoro, validando «l'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto, oppure il libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria» -:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative intende assumere affinché le norme in materia di riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto trovino applicazione anche per i militari della Guardia di finanza, e di ogni altro Corpo dello Stato;

se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative al fine di consentire ai militari in servizio ed in congedo della Guardia di finanza di Trieste di concorrere al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 257 del 1992 per gli esposti all'amianto, qualora ne ricorrano i presupposti;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno promuovere una revisione della normativa vigente per fare chiarezza nella materia in questione. (4-08959)