ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08940

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 379 del 06/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2010
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2010
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2010
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 06/10/2010
Stato iter:
07/11/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/11/2011
SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 01/12/2010

SOLLECITO IL 12/01/2011

SOLLECITO IL 03/02/2011

SOLLECITO IL 03/03/2011

SOLLECITO IL 23/03/2011

SOLLECITO IL 15/04/2011

SOLLECITO IL 23/05/2011

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/11/2011

CONCLUSO IL 07/11/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08940
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 6 ottobre 2010, seduta n.379

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) con deliberazione 16 ottobre 2009 - GOP 44/09 (di seguito: delibera GOP 44/09) ha proposto al Ministero dello sviluppo economico il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: progetti);

con la delibera GOP 44/09, l'Autorità ha, altresì, proposto al MSE di individuare nella cassa il soggetto destinatario delle risorse finanziarie dei progetti, ai fini della loro erogazione ai soggetti attuatori, affidando ad essa le attività materiali, amministrative, contabili, di rendicontazione e, in generale, strumentali alla gestione dei progetti medesimi;

il MSE, con decreto del 23 dicembre 2009 ha approvato i progetti, nonché tutte le proposte formulate nella delibera GOP 44/09;

il direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MSE, con decreti del 30 e del 31 dicembre 2009, ha impegnato a favore della cassa la somma complessiva di 881.240,00 euro per finanziare i primi due progetti, ovvero il Progetto di conciliazione stragiudiziale (PCS1) ed il contributo ai costi dei conciliatori della Associazione dei consumatori (PCS2), incluso il contributo per lo svolgimento dell'attività di gestione a favore della cassa nella misura massima del 3 per cento dei fondi ad essa trasferiti e comunque in misura non superiore a 80.000,00 euro;

con delibera GOP 7/10, l'Autorità ha dettato alla cassa gli indirizzi per la definizione dei bandi inerenti i progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale, ed ha stabilito di coprire con risorse proprie la differenza fra le somme previste dai progetti (PCS1 + PCS2, pari ad 890.00,00 euro) e gli impegni di spesa assunti dal MSE nei confronti di cassa (pari ad 881.240,00 euro) per un importo pari ad 8.760,00, ove nelle more non siano stanziate ulteriori risorse da parte del MSE;

in data 10 marzo 2010, il Comitato di gestione ha approvato il bando PCS1 e l'avviso PCS2 ed ha provveduto a trasmetterli all'autorità per l'approvazione ai sensi della delibera GOP 44/09;

con delibera GOP 13/10, l'autorità ha approvato i suddetti atti;

la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ha pubblicato sul sito il 30 giugno 2010 la deliberazione del comitato di gestione del 23 giugno 2010, approvazione verbale e graduatoria bando PCS1 in materia di progetti a vantaggio dei consumatori, deliberazione GOP 13/10, da cui si evinceva la seguente graduatoria finale:

a. 1) CONSUMERS' FORUM (p. 5,62);

b. 2) ALTROCONSUMO (p. 4,68);

l'Associazione dei consumatori Codici Onlus-Centro per i diritti del cittadino, ha presentato ricorso, con istanza di sospensiva, al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevando che Consumers' Forum si presenta (http://www.consumersforum.it/) come «un'associazione indipendente di cui fanno parte le più importanti Associazioni di Consumatori, numerose Imprese Industriali e di servizi e le loro Associazioni di categoria, Centri di Ricerca», ed è composta dalle associazioni di consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Conconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione nazionale Consumatori ma anche dalle aziende di produzione e fornitrici di servizi, tra cui le Società Edison, Enel, Eni e Sorgenia, cioè le stesse Società che sono vigilate e sanzionate dalla stessa autorità. Enel, Edison e Eni sono componenti di Consumers' Forum, per cui si troveranno ad essere beneficiari diretti o indiretti di somme di denaro direttamente riferibili alle sanzioni a loro erogate e che, quindi, la CCSE non doveva ammettere alla partecipazione al bando Consumers' Forum in quanto soggetto in evidente conflitto di interessi ed in violazione dell'articolo 137 del Codice del Consumo che vieta alle associazioni dei consumatori e degli utenti del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU) «ogni attività di promozione e di pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi» nonché «ogni connessione di interessi con imprese di produzione e di distribuzione»;

la sentenza definitiva del Tar del Lazio, Sezione Terza Ter, n. 1560 del 22 Febbraio 2007, stabilisce che alle associazioni di consumatori e utenti è preclusa, «ogni connessione di interessi con imprese di produzione di distribuzione» e che si «preclude non solo qualsiasi forma di pubblicità, a qualunque titolo sia fatta, ma anche ogni rapporto con imprese di produzione e di distribuzione, dovendosi porre, proprio per il delicato ruolo che svolgono, in una posizione di totale terzietà con tutte le aziende produttrici di beni e fornitrici di servizi»;

è di tutta evidenza che esiste un rapporto, per di più organico, nella associazione Consumers' Forum, tra le associazioni di consumatori iscritte al CNCU e le imprese, in contrasto con quanto stabilito dalla predetta sentenza del Tar del Lazio;

di Consumers' Forum fanno parte anche Eni, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Telecom, Vodafone e Wind, tutte aziende sanzionate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per cui si troveranno ad essere beneficiari, diretti o indiretti, di somme di denaro riferibili alle sanzioni loro erogate -:

se non si ritenga di dare attuazione ai principi fissati dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter, n. 1560 del 22 febbraio 2007, che preclude «ogni rapporto» tra imprese e associazioni di consumatori iscritte al Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), assumendo le necessarie iniziative normative affinché venga sancita come incompatibile la presenza contestuale di associazioni di consumatori in Consumers' Forum e nel Consiglio nazionale consumatori e utenti unitamente a imprese produttive di settore e si eviti così il rischio di finanziarie le imprese, direttamente o indirettamente, oggetto di sanzioni da parte delle Autorità. (4-08940)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 7 novembre 2011
nell'allegato B della seduta n. 546
All'Interrogazione 4-08940 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - In relazione al quesito posto dagli interroganti, si fa presente quanto segue.
L'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 142 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas sia destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima autorità.
Sulla base della richiamata norma di legge sono state adottate le seguenti disposizioni regolamentari:

deliberazione 16 ottobre 2009 - GOP 44/09 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas relativa alla «Proposta al Ministero dello sviluppo economico avente ad oggetto il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas»;

decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 23 dicembre 2009, recante approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e il gas proposti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione dell'autorità medesima del 16 ottobre 2009 - GOP 44/09;

deliberazione 1o febbraio 2010 - GOP 07/10, dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, relativa agli «Indirizzi alla cassa conguaglio per il settore elettrico per la definizione dei bandi inerenti i progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (PCS1) e (PCS2) come da decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2009»;

deliberazione GOP 13/10 relativa all'Approvazione del bando di gara e dell'avviso pubblico predisposti dalla cassa conguaglio per il settore elettrico inerenti i progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (PCS1) e (PCS2) di cui alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, 1o febbraio 2010 - GOP 7/10».
Relativamente alla questione della partecipazione di Consumers' forum al bando della cassa conguaglio del settore elettrico PCS1 e alla successiva approvazione della graduatoria finale che ha visto collocato al primo posto il Consumers forum ed al secondo posto il gruppo di cui è capofila l'associazione Altroconsumo - questione per la quale l'associazione Codici facente parte del secondo raggruppamento ha proposto ricorso giurisdizionale amministrativo (il cui iter è ancora in corso) - si richiamano le considerazioni che seguono.
Dapprima, le considerazioni riferite al bando di cui alla delibera GOP 13/10 dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas, relativa all'approvazione del bando di gara e dell'avviso pubblico inerenti i progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (PCS1 e PCS2); quindi, quelle riguardanti la natura e la legittimità del Consumers' forum.
Relativamente al primo punto, in applicazione al disposto normativo di cui l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con legge n. 80 del 2005, come modificato dal comma 142 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 - che prevede che l'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas sia destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima autorità - sono stati individuati con la sigla PCS1 e PCS2 i progetti da finanziare aventi ad oggetto la diffusione della conciliazione stragiudiziale in materia energetica.
In particolare, i progetti PCS1 sono relativi all'aggiornamento di conciliatori già formati e alla formazione di nuovi conciliatori, da preporre allo svolgimento di procedure conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e clienti finali del servizio elettrico e gas.
Tali procedure sono definite nell'ambito di protocolli di intesa stipulati tra imprese, o associazioni rappresentative di imprese, esercenti attività di vendita di energia elettrica e gas a clienti finali e associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo. Si tratta di conciliazioni paritetiche, ossia di conciliazioni che trovano la ragion d'essere nell'esistenza di protocolli di intesa siglati tra imprese e associazioni dei consumatori. In sostanza, un rappresentante dell'impresa e un rappresentante dell'associazione dei consumatori a cui l'utente ha dato mandato in applicazione del protocollo, trovano, in via transattiva, una soluzione alla controversia.
Il bando, di cui alla delibera GOP 13/10, individua i soggetti legittimati a presentare richiesta di finanziamento per i progetti PCS1 nelle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nei gruppi di associazioni dei consumatori presenti nel CNCU, che possano operare direttamente, o associazioni senza fine di lucro con competenze specifiche nel campo della formazione e della conciliazione e con esperienza specifica nel comparto dell'energia, espressamente delegate da gruppi di associazioni dei consumatori presenti nel CNCU.
Merita sottolineare che gli unici soggetti legittimati a presentare i progetti sono le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo e quindi presenti nel CNCU, sia pure con modalità articolate, ossia singolarmente e in gruppo - ed in questo caso direttamente - o delegando (ma devono essere minimo tre) associazioni senza finalità di lucro, con competenze specifiche nel campo della conciliazione.
Quanto al fulcro dell'intera questione, ovvero la delega conferita da un gruppo di associazioni di consumatori - ben 8 - iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, a Consumers' forum per la realizzazione dei corsi di aggiornamento e dei corsi di formazione di primo livello (vedi bando PCS1), richiamata la norma, risulta evidente che a partecipare al bando sono state le associazioni dei consumatori, che per la realizzazione delle attività, piuttosto che operare direttamente, si avvalgono di un soggetto delegato con competenze specifiche nella realizzazione dell'attività previste dal bando.
Il soggetto delegato è il Consumers' forum, di cui sono soci le stesse associazioni dei consumatori deleganti, ma che si presenta naturalmente come soggetto distinto dalle stesse.

Il Consumers' forum, ai sensi dello statuto, è un'associazione senza scopo di lucro, composta da associazioni dei consumatori, quasi tutte iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, eccetto Codici (Centro per i diritti del cittadino) e poche altre, che rappresentano il 50 per cento dei voti, a prescindere dal loro numero complessivo e da imprese e loro associazioni di categoria e di settore e altre categorie, con particolare riferimento a università, centri ed istituti di ricerca pubblici e privati ed istituzioni, enti e loro associazioni di riferimento che rappresentano, nel loro complesso, l'altro 50 per cento dei voti, a prescindere dal loro numero complessivo.

Tra gli scopi statutari e le finalità dell'associazione spiccano tra l'altro quello di rappresentare un punto d'incontro e di libero dibattito tra le stesse associazioni dei consumatori, il mondo delle imprese, associazioni di enti e/o imprese, il mondo accademico e della ricerca, nonché le istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, per la promozione e la realizzazione di forme di dialogo, concertazione e partecipazione tese a ricercare le soluzioni più compatibili con l'interesse generale del Paese, nell'ottica dell'Unione europea per creare le migliori condizioni di vita e di benessere per tutti i cittadini.

Tra gli strumenti previsti per la realizzazione degli scopi statutari vi sono attività di formazione dei rappresentanti e degli operatori di sportello delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese e delle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai temi della conciliazione, delle negoziazioni paritetiche, delle altre forme di risoluzione dei conflitti e della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi.

In realtà, negli anni - oltre 10 - l'attività del Consumers' forum si è distinta per l'organizzazione di seminari, corsi, incontri sui principali temi del consumerismo in Italia ed in Europa, distinguendosi per l'organizzazione di corsi di formazione per i conciliatori, Inoltre, alla stessa associazione è stata affidata l'organizzazione di corsi per conciliatori dello stesso tenore di quelli oggetto del bando in questione.

La caratteristica dei corsi organizzati dall'associazione è quella che nella stessa aula si formano sia i conciliatori delle associazioni dei consumatori che quelli delle aziende, abbattendo l'asimmetria informativa tra le due realtà, al fine di favorire la cultura del dialogo tra impresa e associazioni dei consumatori. Risultati di detta cultura sono, tra l'altro, i protocolli di intesa all'interno dei quali sono contemplate le procedure di conciliazioni paritetiche.

Al fine di ottimizzare tale strumento, migliorando la formazione del personale chiamato a renderlo operativo, è stato previsto di finanziare, appunto, la formazione dei conciliatori delle associazioni dei consumatori anche nel settore energetico. Sia in fatto che in diritto non appare che possa ravvisarsi alcun conflitto di interessi nel coinvolgimento del Consumers' forum nella misura in cui le associazioni, legittime destinatarie del bando, hanno delegato un'associazione terza alla realizzazione dei corsi di formazione, in considerazione tra l'altro dell'esperienza e competenza specifica della stessa in materia, sul fuorviante presupposto che soci del Consumers' forum sono anche le imprese.

A volersi spingere nel cercare un rapporto di causalità a ritroso si giungerebbe fino a mettere in discussione la stessa legittima esistenza dell'associazione del Consumers' forum, il che contrasterebbe sia con la storia dell'associazione stessa, costituita nel 1999 e da allora operativa, sia con le indicazioni che arrivano dall'Europa, che legge l'evoluzione del rapporto consumatore/impresa in termini meno vertenziali e conflittuali, maggiormente dialoganti e collaborativi e sia con la giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di precisare che il divieto di conflitto di interessi di cui all'articolo 137, comma 3, del codice del consumo tra associazioni ed imprese terze - che siano effettivamente tali, ossia del tutto estranee agli scopi istituzionali delle associazioni - non riguarda quei rapporti commerciali ed organizzativi, che siano strumentali all'attività di tutela di consumatori ed utenti e non contrastino con tali scopi e non generino evidenti conflitti di interessi, (confrontare, in tal senso, sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, n. 611/06 del 15 febbraio 2006).

Si evidenzia inoltre che a fronte dell'articolo 137 del decreto legislativo 206 del 2005 (codice del consumo) che prevede il divieto per le associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, di esercitare ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, il Ministero dello sviluppo economico è intervenuto con propria circolare n. 1251100 del 9 marzo 1999, fornendo una interpretazione del disposto normativo di cui all'articolo 137, comma 3, del codice del consumo, nella parte in cui chiarisce che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137, comma 1 del medesimo codice, è preclusa alle associazioni in tutte le loro articolazioni centrali e locali, ogni attività di promozione o pubblicità commerciale che abbia ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi; intendendosi per «pubblicità», ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, «qualsiasi forma di messaggio, che sia diffuso in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi». Ai medesimi fini l'articolo 137, comma 3, preclude alle associazioni ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione di beni o servizi.

La richiamata circolare chiarisce, inoltre, che a titolo esemplificativo è da presumersi l'esistenza di detta connessione in presenza di contributi finanziari erogati da un'impresa commerciale ad un'associazione di tutela dei consumatori a titolo di liberalità gratuita o non motivata, o comunque volta a promuovere l'attività dell'associazione stessa, o a sostenere la sua organizzazione. L'interpretazione di detta circolare ministeriale è stata ripresa e ribadita dal TAR Lazio nella sentenza n. 1560 del 22 febbraio 2007, nella parte in cui dispone «che l'interpretazione della norma data dallo stesso Ministero con la circolare n. 1251100 del 9 marzo 1999 e confermata poi da questo tribunale costituisca criterio informatore della futura azione di controllo dell'amministrazione, in occasione dell'iscrizione o della conferma dell'iscrizione delle associazioni nell'elenco ex articolo 137, decreto legislativo n. 206 del 2005, e con riferimento a tutte le eventuali anomalie e/o patologie riscontrabili nella loro attività».

Infine, con riferimento alla possibilità, ipotizzata nell'interrogazione in esame, che in relazione alla composizione associativa di Consumers' forum, contributi derivanti dalle sanzioni irrogate dall'autorità dell'energia elettrica e il gas possano essere indirettamente destinati a beneficio di alcune fra le medesime imprese sanzionate, si evidenzia che tale preoccupazione è priva di fondamento in quanto l'iniziativa finanziata è destinata esclusivamente alla formazione dei conciliatori delle associazioni dei consumatori e non a quelli delle imprese, ed il contributo è commisurato alle spese effettivamente sostenute e documentate, senza alcun avanzo o utile a beneficio dell'associazione proponente l'iniziativa né, quindi, per i suoi soci.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Stefano Saglia.