ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08819

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 375 del 29/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 29/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 29/09/2010
STUCCHI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 12/11/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/09/2010
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08819
presentata da
MASSIMO BITONCI
mercoledì 29 settembre 2010, seduta n.375

BITONCI, FORCOLIN e STUCCHI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
da una recente pronuncia della magistratura si evince il principio di non iscrivibilità nel registro delle imprese degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata, predisposti e depositati da intermediari abilitati;
tali atti, che hanno semplificato la procedura di trasferimento delle quote, vengono sottoscritti dalle parti con firma digitale e depositati, secondo la procedura prevista dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; dal citato pronunciamento sembra desumersi il principio per cui l'iscrivibilità nel registro delle imprese è subordinata al fatto che la firma digitale apposta dalle parti sia autenticata da un notaio;
tale interpretazione rischia di non essere coerente con l'esigenza di ampliare la platea dei soggetti abilitati al trasferimento delle quote, offrendo un maggiore servizio e semplificazione alle imprese ed ai cittadini;
sembra inoltre che tale interpretazione sia ad oggi del tutto isolata sia tra le camere di commercio e Unioncamere che dall'Agenzia delle entrate, nonché dalla giurisprudenza e prassi complessiva -:
quali iniziative, di natura normativa o interpretativa, intenda assumere per chiarire definitivamente il disposto del comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008, escludendo in via definitiva l'obbligo di autentica notarile ai fini dell'iscrivibilità nel registro delle imprese degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità sottoscritti dalle parti con firma digitale e depositati a cura di un intermediario abilitato, ed evitando in tal modo il proliferare in materia di pronunce giurisdizionali non coerenti e talvolta, ad avviso degli interroganti arbitrarie che, oltre ad ingenerare confusione presso i cittadini ed i professionisti, rischiano di stravolgere la chiara volontà del legislatore.
(4-08819)