ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08238

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 361 del 29/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 29/07/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE delegato in data 29/07/2010
Stato iter:
18/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2010
BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2010

CONCLUSO IL 18/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08238
presentata da
ALDO DI BIAGIO
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

DI BIAGIO. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, vengono escluse dalla contrattazione collettiva «le materie attinenti all'organizzazione degli uffici»;

in occasione della sottoscrizione del contratto integrativo per il personale di alcune amministrazioni dello Stato tra i referenti sindacali sono emersi dei dubbi interpretativi circa la ratio del citato articolo 40 che hanno condotto al rifiuto da parte di taluni referenti della medesima sottoscrizione;

i dubbi interpretativi afferiscono alla collocazione o meno della materia attinente all'orario di lavoro e della sua articolazione nell'ambito dell'organizzazione degli uffici o se sia da considerarsi materia di contrattazione fra le parti;

malgrado la richiesta di delucidazioni a riguardo formulata all'Aran dalle parti sociali, dall'Agenzia non è stato formalmente espresso chiarimento in merito alle difficoltà interpretative sorte in sede di contrattazione;

l'agenzia interpellata più volte ha risposto - in maniera informale - affermando di non avere avuto ancora dal Dicastero competente gli elementi per poter determinare la reale interpretazione del citato articolo -:

se intenda formulare un parere in merito alla ratio dell'articolo 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di fornire chiarimenti in merito alla collocazione o meno della materia afferente agli orari di lavoro nell'ambito dell'organizzazione degli uffici di cui al medesimo articolo. (4-08238)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 18 ottobre 2010
nell'allegato B della seduta n. 384
All'Interrogazione 4-08238 presentata da
ALDO DI BIAGIO

Risposta. - Con l'interrogazione in esame si chiede al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione se intenda formulare un parere in merito alla collocazione o meno della materia afferente agli orari di lavoro nell'ambito dell'organizzazione degli uffici.
La richiesta di chiarimenti è formulata in virtù dei dubbi interpretativi emersi in occasione della sottoscrizione del contratto integrativo per il personale di alcune amministrazioni dello Stato, dubbi che hanno provocato il rifiuto di alcuni referenti sindacali di sottoscrivere il testo dell'accordo.
Al riguardo, si ritiene opportuno un preliminare richiamo delle disposizioni relative al potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche ed alla contrattazione collettiva dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
L'articolo 40, al comma 1, definisce gli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, e, tra le materie escluse dalla contrattazione collettiva, fa esplicito riferimento anche a quelle «attinenti all'organizzazione degli uffici, a quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 ...conferimento e ...revoca degli incarichi dirigenziali».
L'articolo 5, a sua volta, stabilisce, nel primo periodo del secondo comma, che «le determinazioni per l'organizzazione degli uffici, e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro», fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista nei contratti collettivi nazionali, e, nel secondo periodo, include nell'esercizio dei poteri dirigenziali «le misure inerenti la gestione delle risorse umane..., nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici».
Tanto premesso, nel merito, si evidenzia che il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione - dipartimento della funzione pubblica - ha emanato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la circolare 13 maggio 2010, n. 7 in materia di contrattazione integrativa e indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2010, registro n. 6, foglio n. 287).
Nel punto «4» della richiamata circolare, specificamente dedicato alla ripartizione delle materie tra contratto e legge, con particolare riferimento al comma 3-bis e al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, si chiarisce, tra l'altro, che: «... a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali; b) in tali materie - esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali».
La definizione dell'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro appare, quindi, rientrare tra le misure di «microorganizzazione» che possono essere poste in essere dal dirigente ai fini dell'organizzazione del lavoro nell'ambito del proprio ufficio e, pertanto - stante le norme di legge prima menzionate e i contenuti della sopra citata circolare applicativa - non può essere oggetto di contrattazione collettiva nazionale, né di quella integrativa.
Resta ferma, ovviamente, la regolazione degli aspetti economici correlati alla misura dell'orario di lavoro espletato, che continuano ad essere regolati dalla fonte contrattuale, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0015

EUROVOC :

applicazione della legge

contrattazione collettiva

orario di lavoro

parti sociali

programma scolastico

pubblica amministrazione